Autovelox: omologazione e verifica periodica
Poniamo all’attenzione di tutti gli automobilisti, “ultratartassati” dalle sanzioni amministrative per eccesso di velocità, questa recente sentenza del Giudice di Pace di Alessandria nella quale si pone in evidenza un assunto interessante: gli autovelox devono essere sottoposti a due distinte procedure, ovvero una procedura di omologazione ed una successiva procedura di verifica periodica.
Con il sostantivo omologazione si intende definire il procedimento di verifica tecnica ed approvazione amministrativa, effettuato dal Ministero dei Trasporti, finalizzato allo studio ed alla validazione di tutte le caratteristiche tecnico-costruttive dello strumento elettronico brevettato dalla azienda costruttrice.
Una volta certificata l’omologazione da parte delle autorità amministrative, i dispositivi prodotti dall’azienda costruttrice possono essere utilizzati ed installati su postazioni fisse o mobili sul circuito stradale ed autostradale nazionale.
Come precisato dalla normativa vigente il procedimento di omologazione riguarda solamente il campione dell’apparecchio prodotto, per tutti i successivi dispositivi autovelox prodotti con il medesimo procedimento adottato per il campione occorre invece la taratura.
Proprio per sopperire a tale esigenza tecnico-amministrativa il Ministero dei Trasporti con un apposito decreto del 13 giugno 2017 ha stabilito che tutti i dispositivi preposti al rilevamento automatico della velocità siano sottoposti ad un procedimento di verifica della funzionalità con cadenza annuale, si parla quindi della c.d. taratura periodica.
L’ente preposto all’assolvimento degli obblighi previsti in sede di taratura periodica, non può essere la medesima azienda produttrice del dispositivo bensì un soggetto terzo che sia totalmente estraneo ed indipendente da tutti i procedimenti di produzione dei dispositivi.
Qualora la procedura di verifica della taratura periodica si concluda positivamente, l’ente verificatore rilascia un certificato che dovrà essere acquisito dagli organi di polizia che utilizzano lo strumento e conservato con tutta la documentazione descrittiva dell’apparecchio.
Nel caso analizzato dal Giudice di Pace di Alessandria, l’automobilista autore del ricorso aveva contestato dinanzi all’organo giudicante che la presunta violazione del limite di velocità fosse contenuta in un verbale di accertamento di violazione nel quale l’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per il rilievo fosse assente.
La pubblica amministrazione resistente in giudizio sosteneva che non vi fossero differenze di alcun tipo tra il procedimento di omologazione e quello di taratura periodica dei dispositivi.
Circostanza questa totalmente errata, come giustamente evidenziato dal Giudice di Pace piemontese il quale pertanto accogliendo le richieste dell’automobilista sottoposto a contravvenzione ha disposto l’annullamento del verbale di accertamento di violazione.
Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per eccesso di velocità.
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