Napoli Obiettivo Valore: ingiunzioni e cartelle nulle.

Nel Comune di Napoli dalla data del 5 Giugno 2023 tutti gli avvisi di accertamento e gli atti di riscossione coattiva delle entrate comunali sono stati affidati alla società di scopo Napoli Obiettivo Valore S.r.l., costituita dalla società Municipia S.p.a.

Nel corso di questi mesi e grazie ai ricorsi presentati dai cittadini interessati, è emerso però che il nuovo incaricato del recupero coattivo per il Comune partenopeo non risulta essere iscritto nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze.

La sospensione dei ricorsi

La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in persona del suo Presidente Dott. Angelo Spirito, è intervenuta sulla questione preliminarmente richiedendo “la sospensione di tutti i giudizi in cui la nuova società di riscossione del Comune di Napoli “Napoli Obiettivo Valore” compare tra le parti in causa”.

La questione è stata posta dai giudici tributari con ordinanza n. 330609/2024 del 23 Maggio 2024 all’attenzione della Cassazione, per mezzo del c.d. rinvio pregiudiziale, uno strumento in grado di rimettere la questione alla Suprema Corte al fine di ottenere una pronuncia che sia di indirizzo per le sentenze dei giudici di merito.

Il quesito per cui si attende la definizione e per il quale risultano oggi sospesi i numerosi ricorsi presentati dai contribuenti napoletani è il seguente:

“Dica la Corte di Cassazione, se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l’accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell’albo previsto dall’art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell’art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell’albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”.

Il dubbio posto ai giudici di legittimità riguarda la possibilità che Napoli Obiettivo Valore, società a responsabilità limitata originata dall’aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli, Municipia S.p.a., possa ritenersi in possesso dei requisiti di legge per poter procedere alla riscossione, in quanto detenuti dalla società principale.

L’aggiudicataria della gara ha infatti costituito una società di progetto (NOV) di cui è unica socia, sottoscrivendo con la stessa un contratto siglato nel giugno 2023 per consentirle, in qualità di concessionaria, di procedere all’accertamento e alla riscossione coattiva di tributi quali IMU, TARI e più in generale di tutte le entrate comunali.

Municipia avrebbe sostenuto nel giudizio interessato che tutte le operazioni restano svolte direttamente dal proprio personale e per mezzo delle proprie infrastrutture tecniche, non potendosi pertanto configurare una cessione contrattuale e non venendo meno le garanzie patrimoniali previste dalla legge.

L’iscrizione all’albo degli enti riscossori, prevista dal D.Lvo 446/97, nonchè nella sezione separata prevista in forza della L. 160/2019, è però stata effettuata soltanto dall’aggiudicataria della gara, che ha affidato quindi ad una società di progetto il compito del recupero coattivo su tutto il territorio locale.

È evidente che gli stringenti requisiti richiesti dalla legge come l’iscrizione agli albi, necessaria per i controlli di legge sui membri dei Consigli di Amministrazione, o la previsione di un tetto minimo di capitale sociale pari a 5 milioni di Euro (quello di Napoli Obiettivo Valore ammonta invece a 1.387.062,00), hanno un preciso fine di controllo e garanzia.

Le attività di accertamento e riscossione per conto delle amministrazioni sono sorrette da un potere impositivo di natura pubblicistica, che necessita pertanto di essere esercitato secondo i principi di legalità ed equità fiscale, di cui agli art. 23 e 53 della Costituzione.

E’ proprio sul possibile contrasto con il dettato costituzionale che pone le sue basi il quesito giunto ai giudici di legittimità.

Cosa rischia il Comune di Napoli

La Corte di Cassazione sarà quindi chiamata a pronunciarsi relativamente alla mutuabilità da Municipia S.p.a. a Napoli Obiettivo Valore S.r.l. dei requisiti richiesti per legge agli agenti della riscossione.

Nel caso in cui gli Ermellini si pronunciassero con una risposta positiva alla problematica, la costituzione della società di scopo sarebbe ritenuta valida, i requisiti di legge rispettati e l’attività sinora svolta validamente ratificata.

Nello scenario opposto invece il danno per l’ente pubblico sarebbe a dir poco ingente.

Il Comune ha infatti affidato alla società aggiudicataria la riscossione di una grande quantità di crediti residui, tasse e multe non pagate, per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi e 200 milioni di Euro di mancate entrate secondo quanto dichiarato dall’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta.

Nel caso in cui gli atti impugnati venissero annullati per l’illegittimo operato della società di riscossione, il danno per l’amministrazione pubblica ammonterebbe a circa 380 milioni di Euro, allontanando sempre più l’obiettivo di risanamento previsto dal c.d. Patto per Napoli.

Per il momento e fino alla pronuncia di legittimità, i ricorsi presentati resteranno sospesi, mentre le cartelle non impugnate diverranno in ogni caso definitive in quanto non contestate nei termini di legge.

L’attività di riscossione prosegue

La società Napoli Obiettivo Valore, e per essa il legale rappresentante Luca Bianchi, ha fatto sapere che non v’è preoccupazione circa la possibile carenza dei requisiti di legge e che pertanto l’attività di recupero sta proseguendo regolarmente.

Il Presidente ritiene infatti che la circostanza che la società di progetto sia partecipata al 100% dall’unico socio Municipia e che il suo solo scopo sociale sia la riscossione per conto del Comune di Napoli, non farà sorgere problemi di sorta nel valutare la correttezza del suo operato.

Secondo questa interpretazione ermeneutica infatti, l’aggiudicataria (Municipia S.p.a.) si direbbe unico socio qualificante della società veicolo (Napoli Obiettivo Valore S.r.l.), che quindi beneficerà integralmente dei requisiti posseduti dalla prima fintanto che resti sua socia.

In forza di quanto detto, l’incaricata sta proseguendo regolarmente nell’attività di riscossione dei crediti nei confronti dei cittadini, anche per le vie giudiziali ed esecutive.

Resta in ogni caso ferma per i cittadini la possibilità di impugnare gli atti emessi per tutti i motivi di legittimità posti alla base del quesito pregiudiziale, ossia la mancanza dei requisiti previsti dalla legge, restando in attesa della pronuncia della Suprema Corte.

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Avv. Letizia Casale
Avv. Letizia Casale
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