Come fare ricorso

Domande frequenti (faq)
Se nei paragrafi seguenti non le informazioni che cerci, consulta le nostre faq (cioè la raccolta delle domande che ci sono state poste più di frequente). È probabile che le tue domande abbiano già avuto risposta. Vai alla pagina Domande frequenti .
Autorità competenti
Il ricorso può essere rivolto al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo in cui si assume essere avvenuta la presunta infrazione. Il ricorso può essere presentato a mani, presso gli uffici competenti, o spedito per posta. Ci si può rivolgere al Giudice di Pace direttamente o a seguito dell’eventuale rigetto da parte del Prefetto.
Termini
Il termine entro cui è possibile fare ricorso, sia al Prefetto che al Giudice di Pace, è di 60 giorni. Nel caso di rigetto da parte del Prefetto, il successivo termine entro cui fare ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni. Nel caso di ricorso spedito per posta, l’ultimo giorno utile è quello della spedizione e non quello della ricezione. Il termine inizia a decorrere dal giorno dell’infrazione, nel caso di contestazione immediata, o dalla notifica del verbale, in caso di mancata contestazione immediata. Tali termini vanno computati giorno per giorno, compresi i giorni festivi, intendendosi per 30 e 60 giorni non un mese e due mesi, ma esattamente 30 e 60 giorni.
Ricorso al Prefetto
Nel ricorso devono essere indicati con chiarezza i motivi per i quali si ritiene illegittima la sanzione, offrendo a sostegno di essi gli elementi di fatto e di diritto ritenuti più opportuni. Nella redazione del ricorso è necessario citare tutti i dati in proprio possesso: data della presunta infrazione, data della contestazione (se immediata o differita, tramite notifica postale), numero del verbale. Il ricorso deve contenere, inoltre, l’esplicita richiesta di emissione, da parte del prefetto, dell’ordinanza di archiviazione, così come previsto dall’art. 204 c.d.s. Al ricorso vanno allegati una copia del verbale ed una copia della busta da cui risulti dal timbro postale la data di notifica. Qualora l’istante lo ritenga necessario, può inserire nel ricorso la richiesta di essere ascoltato personalmente, per poter così meglio articolare, oralmente, le proprie difese. Esaminato il ricorso, il Prefetto può scegliere se accoglierlo (emettendo così ordinanza di archiviazione) o rigettarlo (emettendo in tale caso ordinanza di ingiunzione). In caso di rigetto, l’ordinanza è emessa per il doppio del minimo edittale della sanzione originaria, oltre le spese del procedimento. Avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto è possibile entro il termine di 30 giorni presentare ricorso al Giudice di Pace.
Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso va presenta presso la cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, stampato in 5 copie più l’originale. Sia all’originale che alle copie va allegato il verbale di contestazione dell’infrazione (ovviamente in originale nell’originale, ed in copia nelle 5 copie). Alla presentazione del ricorso, il cancellerie preposto provvederà a formare il fascicolo per l’ufficio e a timbrare una copia del ricorso restituendola all’istante. A distanza di un numero variabile di giorni, il Giudice esaminerà il ricorso e, ove riterrà non manifestamente infondate le ragioni di opposizione, convocherà presso l’ufficio l’istante per una data determinata, previa comuniazione da parte della cancelleria. Il biglietto di cancelleria sarà notificato presso il luogo di elezione del domicilio, purchè sito nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace competente. In base alle ultime modifiche apportate al codice di procedura civile, la notifica potrà avvenire anche tramite fax o posta elettronica. Nel biglietto di cancelleria sarà indicato il nome del giudice, la sezione, la data e l’ora di comparizione. Tramite il biglietto di cancelleria, il Giudice comunicherà all’istante l’accoglimento della richiesta di sospensione della sanzione. All’udienza, l’istante potrà presentarsi personalmente o conferendo mandato al legale di fiducia, affinchè meglio tuteli le proprie ragioni. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice dichiarerà la nullità della sanzione esonerando così l’ingiunto dall’obbligo di pagamento. In caso di rigetto, il Giudice di Pace può liberamente determinare la sanzione da attribuire al ricorrente, eentro i limiti di minimo e massimo previsti dal Codice della Strada. È, tuttavia, prassi assolutamente diffusa che i Giudici di Pace non aggravino la sanzione originaria, limitandosi a confermare quella imposta nel verbale. Occore ribadire, pertanto, che la strada del ricorso al Giudice di Pace appare quella meno insidiosa da perseguire, poichè, in tale caso, il rischio di maggiorazione della sanzione resta assolutamente remoto (anche se pur sempre astrattamente possibile).
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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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