La taratura dell’autovelox

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Per lungo tempo si è discusso se anche per gli autovelox (come per tutti gli altri strumenti di misurazione) fosse necessaria e obbligatoria la taratura. Perfino la Corte di Cassazione con numerose successive pronunce è tornata più volte a contraddirsi e a ribaltare il proprio orientamento, lasciando ai giudici di merito l’arduo compito di decidere secondo la propria libera interpretazione (e secondo l’umore del mattino!).

Questo lungo periodo di incertezza è terminato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015. Con questa storica pronuncia finalmente si è sancito il principio: gli autovelox devono essere obbligatoriamente sottoposti a taratura e a verifiche di funzionamento periodiche.

Oggetto della censura della Corte Costituzionale è stato l’art. 45 del Codice della Strada. I Giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto irragionevole che i dispositivi possano effettuare misurazioni di eventi irripetibili, dovendo presumere, senza alcuna possibilità di smentita, che l’accertamento sia sempre e comunque ritenuto corretto solo in virtù della conformità al modello omologato. Viceversa, è sempre opportuno tener conto della fisiologica obsolescenza delle apparecchiature elettroniche, specie in quanto esposte a ad agenti atmosferici e ad eventi che possono variabilmente procurarne un rapido ed imprevedibile deterioramento. Possiamo, quindi, affermare che è sempre necessario che il verbale riporti gli estremi della taratura e delle verifiche di funzionamento effettuate e che, anche in sede di opposizione, l’ente impositore, adempiendo al proprio onere probatorio (circa la legittimità dell’accertamento effettuato), esibisca i relativi certificati.

Ma con quale frequenza sarà necessario tarare gli autovelox e sottoporli a verifica di funzionamento? A questo domanda risponde un recente decreto emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che prevede tassativamente il termine di un anno.

Cosa si intende per taratura

I dispositivi di controllo elettronico della velocità (come tutor e autovelox), per poter essere impiegati, devono essere debitamente omologati e, in particolare, devono essere sottoposti a un verifica periodica che accerti il loro corretto funzionamento, la taratura appunto. Essa deve essere effettuata da un Ente specializzato e va riportata su uno specifico certificato

Negli anni, il tema dell’obbligatorietà della taratura è stato ampiamente dibattuto, sino a quando con la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015 si è affermato il principio secondo cui:  gli autovelox devono essere obbligatoriamente sottoposti a taratura e a verifiche di funzionamento periodiche.

In tale occasione, i Giudici hanno evidenziato una falla all’interno del Codice della Strada, ritenendo intrinsecamente irragionevole il fatto che dispositivi utilizzati per misurazioni di eventi irripetibili possano essere esonerati da verifiche periodiche. Occorre, infatti, tener conto del fisiologico invecchiamento degli strumenti elettronici adottati, specie in quanto esposti ad agenti atmosferici che possono procurarne un repentino ed imprevedibile danneggiamento. L’usura e il deterioramento delle componenti meccaniche del dispositivo rendono la rilevazione della velocità dell’automobilista inattendibile. È, quindi, certamente necessario verificare che l’apparecchiatura di controllo sia stata sottoposta a taratura. Il verbale di accertamento deve riportare gli estremi della taratura e delle verifiche di funzionamento effettuate. Inoltre, è imprescindibile che anche in sede di opposizione, la Pubblica Amministrazione, adempiendo al proprio onere probatorio, esibisca i relativi certificati. Lo ha ribadito la Cassazione con l’Ordinanza n. 11869 del 18 giugno 2020.

Da chi deve essere effettuata la taratura?

Affinché la multa per eccesso di velocità sia legittima, la Pubblica Amministrazione non solo deve dimostrare che lo strumento di rilevamento della velocità sia stato tarato ma anche che la taratura sia stata effettuata presso un centro autorizzatoPiù nello specificosecondo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 giugno 2017 «le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento». Dunque, l’organismo nazionale deputato a svolgere questo tipo di attività è Accredia. In alternativa, la taratura potrà essere effettuata solo dalla società costruttrice del dispositivo abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Se una di queste due condizioni non dovesse verificarsi, il verbale per eccesso di velocità dovrà essere annullato, poiché elevato mediante un dispositivo non affidabile.

Quando scade la taratura

Secondo il decreto n.  282/2017, emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il certificato di taratura ha scadenza annuale e deve essere rinnovato di volta in volta. Infatti, in tale documento si legge: “Dopo un anno dalla esecuzione della verifica iniziale di taratura, e successivamente con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo o sistema dovranno essere eseguite le verifiche di funzionalità e di taratura”.

Dunque,  affinché  una multa sia valida, occorre che l’apparecchio impiegato nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità sia stato tarato da almeno un anno. Nel rispetto del principio di trasparenza è imprescindibile che nel verbale sia indicata la data dell’ultima taratura. Qualora essa non fosse menzionata, il verbale sarà da ritenersi illegittimo. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5227/2018. Tale principio è stato poi ribadito più recentemente con l’ordinanza n. 29625 dell’11 ottobre 2022 .  In quest’ultima occasione, i giudici hanno accolto il ricorso, avverso quatto verbali per eccesso di velocità, proposto dalla Società Alfa, rilevando che: “non e’ sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma e’ necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale.”

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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