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Per lungo tempo si è discusso se anche per gli autovelox (come per tutti gli altri strumenti di misurazione) fosse necessaria e obbligatoria la taratura. Perfino la Corte di Cassazione con numerose successive pronunce è tornata più volte a contraddirsi e a ribaltare il proprio orientamento, lasciando ai giudici di merito l’arduo compito di decidere secondo la propria libera interpretazione (e secondo l’umore del mattino!).
Questo lungo periodo di incertezza è terminato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015. Con questa storica pronuncia finalmente si è sancito il principio: gli autovelox devono essere obbligatoriamente sottoposti a taratura e a verifiche di funzionamento periodiche.
Oggetto della censura della Corte Costituzionale è stato l’art. 45 del Codice della Strada. I Giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto irragionevole che i dispositivi possano effettuare misurazioni di eventi irripetibili, dovendo presumere, senza alcuna possibilità di smentita, che l’accertamento sia sempre e comunque ritenuto corretto solo in virtù della conformità al modello omologato. Viceversa, è sempre opportuno tener conto della fisiologica obsolescenza delle apparecchiature elettroniche, specie in quanto esposte a ad agenti atmosferici e ad eventi che possono variabilmente procurarne un rapido ed imprevedibile deterioramento. Possiamo, quindi, affermare che è sempre necessario che il verbale riporti gli estremi della taratura e delle verifiche di funzionamento effettuate e che, anche in sede di opposizione, l’ente impositore, adempiendo al proprio onere probatorio (circa la legittimità dell’accertamento effettuato), esibisca i relativi certificati.
Ma con quale frequenza sarà necessario tarare gli autovelox e sottoporli a verifica di funzionamento? A questo domanda risponde un recente decreto emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che prevede tassativamente il termine di un anno.