Mancata indicazione del luogo dell’infrazione

Quando una violazione non è immediatamente contestata al trasgressore, ed il verbale è, quindi, successivamente  notificato all’intestatario del veicolo, occorre che esso descriva con esattezza e precisione tutti gli elementi di tempo, di fatto e di luogo relativi all’infrazione.
Tale previsione persegue evidentemente un duplice scopo: da un lato deterrente (per consentire al trasgressore di individuare anche a distanza di tempo quel suo comportamento oggetto d censura da parte dell’amministrazione), dall’altro lato persegue uno scopo di garanzia, fornendo al destinatario della sanzione tutti gli elementi necessari per poterla contestare.
Così ad esempio, ove la sanzione riguardi un ingresso in zona a traffico limitato, sarà bene che il verbale indichi con esattezza non solo la località e la via, ma anche un numero civico (o altro punto di riferimento) nelle cui prossimità l’infrazione sarebbe stata accertata. Oppure ancora, nel caso di una multa per divieto di sosta, sarà opportuno che il verbale indichi anche a quale lato della strada l’autovettura era posteggiata, poichè in determinate vie il divieto può riguardare un solo lato della strada. Oppure, infine, in occasione di un accertamento per eccesso di velocità è necessario che il verbale indichi la direzione di percorrenza, così da individuare il senso di marcia e quindi la corsia in cui l’infrazione sarebbe stata rilevata. In assenza di tali elementi, tornando ai suddetti esempi, sarebbe altrimenti impossibile sollevare eccezioni di nullità circa l’assenza del divieto di sosta su uno dei due lati della strada o circa l’assenza della prevista segnaletica di preavviso su un determinato tratto di strada soggetto a controllo della velocità tramite dispositivi elettronici.
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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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