Presegnalazione e visibilità dell’autovelox

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A seguito delle modifiche approvate con il decreto legge 117/2007 (così detto Decreto Bianchi), convertito in legge con la Legge 160/2007, l’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada prevede espressamente che:
«Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno».
Il Decreto del Ministro dei Trasporti e degli Interni, datato 15 agosto 2007 (G.U. n.195 del 23.08.2007), ha raccolto l’invito del legislatore, a legiferare, disponendo che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possano essere segnalate:
«a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli».
I segnali devono essere collocati ad una distanza, rispetto ai dispositivi di rilevamento, in ogni caso non superiore ai 4 km, che abbia conto dello stato dei luoghi e nel cui tratto intermedio non siano presenti intersezioni stradali, come specificato all’art. 2, comma I, del medesimo Decreto del 15.08.2007.
La normativa prevedeva, quindi, una distanza massima (4 km appunto) tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma non una distanza minima, stabilendo semplicemente che tale distanza dovesse essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Sul punto è intervenuta la direttiva del Ministero degli Interni del 14.08.2009 (così detta Direttiva Maroni), ritenendo che sia da considerare “distanza minima adeguata” quella fissata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione.
Come già accennato, il riformato art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, prevede che, oltre che presegnalati, gli autovelox debbano essere collocati in condizioni di visibilità. L’astrattezza del termine e l’assenza di precisi riferimenti in base ai quali poter considerare effettivamente visibile o meno una postazione di controllo hanno consentito per il passato che le forze dell’ordine potessero di fatto eludere la prescrizione normativa, posizionando a proprio piacimento gli autovelox.
Anche su questo punto è stato provvidenziale l’intervento chiarificatorio del Ministero degli Interni , con cui sono state previste specifiche condizioni di visibilità al cui rispetto è subordinata la legittimità dell’accertamento dell’infrazione.