Resp. del procedimento e dell’immissione dati

L’articolo 8, comma 2, lettera c, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla legge n. 15 del 2005 recita: «Nella comunicazione debbono essere indicati: (…) c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento». Tale normativa ha valenza per tutti gli atti amministrativi e quindi va applicata anche per i verbali di contestazione per violazioni al Codice della Strada.

Tale orientamento è stata recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale. I giudici costituzionali hanno affermato che l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento «lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione ». Lo scopo della norma è evidentemente proprio quello di arginare fenomeni di mal costume che, in precedenza, spesso caratterizzavano l’operato della pubblica amministrazione, ponendo il cittadino, destinatario di un provvedimento amministrativo, nell’impossibilità finanche di poter individuare, nel complesso apparato burocratico, la persona (rectius, l’organo) designata quale suo interlocutore, a cui poter rivolgere istanze e nei cui confronti poter individuare eventuali responsabilità. Pertanto, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, in alcun modo può dirsi colmata dall’eventuale indicazione di altri soggetti, la cui istituzione ubbidisce a diversi precetti di legge (il responsabile immissione dati, il verbalizzante, l’agente notificatore, ciascuno con le sue funzioni, le sue competenze e le sue attribuzioni).

Pertanto, il verbale è da ritenersi nullo, nel caso in cui dalla sua lettura non risulti il nome o alcuna altra informazione che consenta di poter risalire in modo univoco al responsabile del procedimento.

Tutto quanto appena detto, va ribadito nel caso in cui nel verbale sia omessa l’indicazione del responsabile dell’immissione dei dati, ex art. 3, comma 2, d. lgs. 12.02.1993 n. 39. La citata norma, infatti, testualmente prevede: «Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. – II -Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa é sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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