Tutor e multe seriali

Fatta eccezione per pochi comuni, il SICVe è principalmente utilizzato sull’asse autostradale e gestito quindi dalla Polizia Stradale. La problematica che si pone riguarda l’eccessiva vicinanza a cui sono tra loro poste diverse postazioni di controllo. Da questa eccessiva vicinanza discende l’effetto per cui spesso ad un’unica infrazione conseguono molteplici rilevazioni. L’eccesso di velocità, infatti, consiste evidentemente per la sua stessa natura in una condotta che non si consuma istantaneamente ma è destinata a protrarsi per un determinato periodo di tempo. Che si tratti di un’unica infrazione è dimostrato, se tale è il caso, dalla vicinanza di tempi e di luoghi a cui si riferiscono i verbali conseguenti alle molteplici rilevazioni. I riferimenti dottrinali da cui trarre fondamento sono ancora una volta quelli ispirati ai principi del diritto penale e alla differenziazione tra illeciti istantanei ed illeciti di durata, il cui momento consumativo si prolunga per un indefinito spazio temporale.

Il principio è stato pienamente acquisito dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, in base al quale

«le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».

In sede di contestazione, dovrà pertanto ritenersi che siano da annullare tutti i verbali riferiti agli accertamenti successivi al primo, poiché essi si riferiscono per l’appunto alla medesima condotta già sanzionata in occasione della rilevazione cronologicamente precedente alle altre.

Ove, viceversa, la richiesta restasse disattesa, si avallerebbe il principio secondo cui uno stesso “illecito di durata” potrebbe essere sanzionato un numero indefinito e potenzialmente illimitato di volte, con conseguenze contrarie ai più elementari principi giuridici. Si pone, tuttavia, un piccolo problema procedurale: i SICVe, infatti, per quanto collocati a breve distanza l’uno dall’altro, risultano, tuttavia, sempre e puntualmente posizionati in modo tale che ciascuno rientri, per le infrazioni accertate, nell’area di competenza di un giudice di pace differente.

Questa circostanza impedisce quindi di poter presentare un unico ricorso avverso tutti i verbali seriali ricevuti, poiché ogni verbale potrà essere esclusivamente opposto innanzi al giudice di pace competente per territorio. In ciascuno ricorso, dovrà quindi farsi espressa menzione della pluralità di verbali ricevuti (allegandone copia), chiarendo che avverso ciascuno di essi è stata presentata opposizione innanzi al giudice competente.
Sulla questione, abbiamo riscontrato da parte dei giudici di pace un certo imbarazzo ed orientamenti spesso tra loro difformi: vi sono, infatti, giudici che sulla base di questa eccezione annullano tout court il verbale per il quale sono chiamati a giudicare e altri che ordinano che il giudizio sia riassunto innanzi al giudice di pace competente per la decisione circa l’opposizione relativa al primo accertamento, oppure rinviano la causa in attesa che siano gli altri giudici a pronunciarsi per primi.

Alcun problema pone, invece, l’opposizione innanzi al prefetto, poiché, considerata la maggiore estensione delle aree di competenza territoriale delle prefettura, sarà generalmente, infatti possibile sollevare la problematica innanzi al medesimo organo competente a rilevare per i molteplici accertamenti.

Se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata con dispositivo tutor, ti raccomandiamo di leggere subito la nostra guida: come fare ricorso contro le multe per eccesso di velocità o di inviarci subito copia del verbale per una consulenza gratuita e non vincolante.

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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