Sospensione e revoca della patente in che tempi devono essere comunicate?

La sospensione e la revoca della patente di guida sono misure disciplinari previste dal nostro Codice della Strada.

Queste sanzioni accessorie vengono adottate in caso di violazioni gravi o ripetute e comportano la privazione temporanea o definitiva del diritto di guida.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la pena della sospensione potrà essere irrogata in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, grave superamento del limite di velocità, guida con patente scaduta, comportamenti pericolosi su strada, violazioni ripetute, perdita temporanea dei requisiti psicofisici richiesti per la guida.

La durata della sanzione accessoria è fissata nei limiti minimo e massimo da ogni singola norma che la prevede.

Il discorso è diverso per la revoca che, quale misura di annullamento della patente a cui consegue la perdita del diritto a guidare ogni tipo di veicolo, sarà applicata in casi particolarmente rilevanti come incidenti stradali gravi, ebbrezza cronica o perdita con carattere permanente dei requisiti psichici e fisici prescritti per la guida.

Mentre nel primo caso il documento sarà restituito all’interessato dal Prefetto al termine del periodo di sospensione, nel secondo caso il sanzionato potrà conseguire una nuova patente dopo almeno due anni dalla definitività del provvedimento.

I modi e i tempi di sospensione e revoca della patente sono previsti dal Codice della Strada rispettivamente agli artt. 218 e 219.

In che tempi deve essere notificata la revoca della patente

Ciò che oggi interessa approfondire è quali sono i termini entro i quali le autorità debba emanare e successivamente notificare al trasgressore il provvedimento sanzionatorio che lo riguarda.

Il Comando o l’Ufficio competente ai sensi dell’art. 219 C.d.s. ha l’obbligo di comunicare al Prefetto, entro 5 giorni dall’accertamento, l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca del documento di guida.

Successivamente il Prefetto “previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione.”

La ratio della norma è evidente: l’ufficio prima di emanare un provvedimento a carattere definitivo, connotato da una certa gravità, deve prima provvedere ad una verifica della sussistenza delle condizioni per emetterlo e per questo la legge non assegna un termine perentorio.

Parimenti l’art. 219 comma 2 C.d.s non assegna un termine per la notifica di detta ordinanza al trasgressore.

Quanto deciso da ultimo nella sentenza di Cassazione Civile, Sez. II, n. 11792 del 5/05/2023 pone una importante riflessione sul tema.

La Suprema Corte infatti, rilevando che nella norma interessata non è presente l’indicazione di un periodo di decadenza per la notifica dell’ordinanza da parte delle autorità al trasgressore, ha ritenuto legittima la revoca della patente anche dopo due anni dal momento della violazione e con provvedimento differito ed autonomo rispetto alla sanzione principale.

Questo è possibile in quanto, non essendo previsti dei termini, si applica l’ordinario tempo di prescrizione quinquennale (Così anche Cassazione n. 15694/2020; 7026/2019; 8185/2003; 10373/2006; 3832/2001).

La pronuncia richiamata solleva molti dubbi, con particolare riferimento al principio generale della certezza del diritto.

Secondo questo assunto il soggetto giuridico titolare di diritti e doveri all’interno dell’ordinamento deve poter conoscere, valutare e prevedere, in base alle norme generali, le conseguenze giuridiche della propria condotta.

Nella questione portata all’attenzione della Corte l’amministrazione aveva adottato il provvedimento di revoca autonomamente rispetto alla sanzione principale, disponendo la misura soltanto all’esito del ricorso avverso la sanzione principale introdotto dall’opponente.

L’interessato ha poi eccepito la tardività della revoca poiché adottata ben oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione previsto dall’art. 2 della L. 241/90.

Il Tribunale in sede di appello ha dato per primo atto che l’art. 219 co. 2 C.d.S. “non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l’amministrazione non era decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio”.

La Cassazione, nel confermare quanto statuito dal Tribunale, ha stabilito che il principio di diritto vale “anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, essendosi ripetutamente esclusa l’applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla l. n. 241 del 1990, sull’assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella l. n. 69 del 1981”. (ex plurimis Cassazione n. 31239/21; 21706/2018; 4363/2015; 8763/2010).

I giudici di legittimità hanno infine confermato quanto già rilevato dal Tribunale in ordine alla regolarità della notifica effettuata nel caso di specie: l’amministrazione infatti non ha termini per la comunicazione del provvedimento in quanto il codice della strada nulla prevede sul punto.

Nel tentativo di fornire una risposta concreta, il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità non ha potuto far altro che evidenziare che nell’art. 219 C.d.s. manca un riferimento certo al termine di decadenza per l’emanazione dell’ordinanza di revoca e per la sua notifica ed ha quindi indicato la prescrizione ordinaria di 5 anni quale arco temporale applicabile. 

La notifica della sospensione della patente

Analogo iter logico-giuridico non può essere applicato anche per la sospensione.

L’art. 218 C.d.s. infatti prevede l’invio del documento ritirato e del verbale all’ufficio prefettizio entro 5 giorni e stabilisce che Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.”

I tempi perentori previsti per l’emissione di detta ordinanza sono dovuti alla maggiore tenuità del provvedimento di sospensione, a seguito del quale l’interessato potrà anche presentare un’istanza intesa ad ottenere un permesso di guida limitato nel tempo e adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, mancanza di mezzi pubblici per lo spostamento, ovvero gravi condizioni mediche.

La mancata emissione del provvedimento entro il termine rende illegittima la sospensione e consente al trasgressore di riottenere dalla Prefettura il proprio documento di guida.

L’articolo 218 prosegue poi prevedendo che l’ordinanza deve essere notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate”.

La lettera del dettato presenta delle criticità non stabilendo uno specifico termine per la notifica dell’atto, la cui esibizione risulta peraltro necessaria al sanzionato per poter circolare in caso di accoglimento dell’istanza di autorizzazione di cui sopra.

La genericità del significato di immediatezza ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale ancora in essere, non essendo quantificato dall’articolo un arco temporale entro cui debba essere effettuata detta notifica e non essendo precisate le conseguenze in caso di omissione o di ritardo.

Un primo orientamento fa corrispondere l’immediatezza al termine massimo complessivo di giorni 20, ossia quelli concessi per l’emissione del provvedimento, prevedendo che la regola posta dall’art. 218 comma 2 esige che l’ordinanza sia notificata immediatamente rispetto all’emanazione del provvedimento o al più tardi nel giorno successivo. (Così Cassazione , sez. I civile, sentenza 07.11.2003 n. 16714)

Una più recente ordinanza, discostandosi dalla precedente interpretazione ha invece stabilito che in mancanza di specifiche indicazioni, trova in questo caso applicazione il principio generale posto dall’art. 2 n. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l’invio della patente al Prefetto; secondo questa ricostruzione ci troveremmo quindi dinanzi ad un termine complessivo di 35 giorni. (Così Cassazione, Ord. n. 24088/2022).

Un ultimo orientamento, più risalente nel tempo ma deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha sancito l’applicabilità degli ordinari termini di cui all’art. 2 n. 3 della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, pari a 90 giorni per l’adozione dei provvedimenti da parte delle amministrazioni. (Così Corte di Cassazione, Sez. Un. 2007, n. 19955).

Differenza tra emissione e notifica del provvedimento

Considerato il frastagliato quadro giurisprudenziale, occorrerà sempre leggere attentamente il provvedimento ricevuto, vista la differenza tra i due atti.

Di fronte ad un’ordinanza di sospensione sarà sempre conveniente procedere alla sua impugnazione qualora adottata oltre i 20 giorni dall’accertamento (5 per l’Organo Accertatore + 15 per l’Ufficio Prefettizio).

Se l’emanazione sarà fatta nei tempi corretti si dovrà fare attenzione alla sua notifica, che sarà certamente fuori termine se inviata oltre i 90 giorni.

Nel caso di un’ordinanza di revoca, nonostante la giurisprudenza sia orientata nel senso dell’applicabilità della prescrizione quinquennale, non mancano sentenze che invece considerano applicabile la L. 241/90, con la medesima previsione di un termine di 90 giorni dalla comunicazione del verbale al Prefetto.

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Avv. Letizia Casale
Avv. Letizia Casale
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12 commenti

  1. Salve. Mi ha fermato la guardia di finanza e mi ha trovato con mezzo grammo di cocaina, ero in motocicletta. Mi hanno tolto la patente senza avere fatto test salivari e esami del sangue. Cosa succede in questi casi?

  2. Salve a Tutti, a me nel 2023 e’ stata levata la patente per un mese, per un art. 75, non mi trovavo alla guida, dopo 30 giorni circa mi hanno convocato dalla prefettura della provincia in cui mi hanno contestato questo illecito , e mi hanno restituito la patente, dopo un anno sono stato convocato per la stessa infrazione dalla prefettura della mia provincia di residenza ,diversa da quella che mi aveva reso il documento dopo i 30 giorni, e hanno stabilito che devono sospendere la patente per 4 mesi, in quanto ci sono state altre segnalazioni negli anni precedenti, e quindi vi e’ una recidiva, mi interessa sapere se possibile fare un ricorso, in quanto che, per la convocazione per un colloquio, da parte della prefettura della mia provincia e’ trascorso un anno da quando e’ capitata la contestazione dell’ infrazione. Come mai dopo un anno, di cui pensavo che con questa situazione avessi chiuso , già scontato con un mese di sospensione patente , mi trono nella situazione … notifica per presentarmi in prefettura che e’ arrivata dopo un anno, e già mi era stata levata e resa la patente di guida per un mese.
    Sinceramente fare ricorso entro 30 giorni, sarebbe come sparare alla croce rossa, perché prima di essere sentito dal giudice , i 4 mesi di sospensione sarebbero già finiti….mi interessa sapere se il prefetto quando vi e’ un art. 75 ha dei tempi da rispettare per notificare e prendere provvedimenti.
    Grazie a chi mi può dare una risposta esaustiva.
    Buon lavoro.

  3. Buongiorno, il 04/09/2023 ho avuto un incidente. Solo il 31/01/2024 mi hanno notificato la sospensione patente per 4 mesi. La notifica del Prefetto è datata 10/01/2024, quindi sono trascorsi più di 90 gg dalla data dell’incidente. Posso fare ricorso? Oppure i 90 gg sono calcolati da quando la Polizia locale comunica il verbale al Prefetto?

  4. Buonasera, io ho ricevuto un verbale di eccesso di velocità avvenuto a Giugno. Con aggravante di sospensione da 1a3 mesi. Il verbale mi è arrivato ad agosto, l’ho pagato a settembre e ho avuto la ricevuta di ritorno il 28 di sett. La patente ce l’ho ancora io, io ho inviato la classica raccomandata con fotocopia del documento. Come mi devo comportare? Non mi è arrivata nessuna notifica per posta. Sono passati 70 giorni Posso guidare? Grazie

  5. Per eccesso di velocita’ il 9/06/2023 , mi hanno multato di euro 564,00 , multa che ho pagato regolarmente , tra le sanzioni accessorie è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
    Ho consegnato la dichiarazione del guidatore il 29 agosto 2023.
    A tutt’oggi non ho ricevuto nessuna notifica.
    Volevo sapere se è normale o se c’è una scadenza in merito .

  6. …a me per positività cannabis dalle urine, sono quasi passati 3 mesi e non mi è arrivata nessuna notifica dalla prefettura. Il mio avvocato dice che non ci sono giorni precisi, ma cmq questi vengono conteggiati dalla quantità di sospensione che stabilirà il predetto.

  7. Seguo la discussione. Anche a me é stata sospesa per valore a limite di 0,81 quindi con “processo penale” ma dopo 66 giorni ancora non mi é stato notificato nulla.
    Ho provato a chiamare in prefettura e mi é stato risposto che nel mio caso 186 comma 2 lettera B non é previsto il discorso dei giorni. Mi sembra alquanto assurdo

    • Ciao Emiliano sono nella tua stessa situazione (fermato con tasso alcolemico di 0,81), posso sapere come si evoluta la faccenda?

  8. mio figlio non ha ricevuto la notifica dal prefetto, sono trascorsi più di 20 giorni, nel frattempo ha perso il lavoro per mancato rinnovo del contratto dato che non può ancora garantire la presenza, lavorando in una zona isolata, a 20 km da casa, in questa situazione di limbo, ha diritto di richiedere la patente? grazie.

  9. Oggi sono passati 21 gg dalla sospensione della patente e NON ho ricevuto nessuna notifica sia Pec che per posta . Mi sono recato alla prefettura e dicono non devono riconsegnarmi la patente che la storia dei gg non è vera ..magari di cambiare avvocato . Che fare ?

    • Ciao Angelo, siccome mi trovo in una situazione analoga volevo sapere come è proseguita la tua situazione, dato che a me lunedì 20 novembre il prefetto mi notificherà l’atto a distanza di due mesi dall’accaduto

    • Oggi sono 22 giorni che mi hanno sospeso la patente e non mi è arrivata nessuna notifica, ma soprattutto non si riesce a capire esattamente quanti giorni ha il prefetto per inviarla.

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