Sospensione e revoca della patente in che tempi devono essere comunicate?

La sospensione e la revoca della patente di guida sono misure disciplinari previste dal nostro Codice della Strada.

Queste sanzioni accessorie vengono adottate in caso di violazioni gravi o ripetute e comportano la privazione temporanea o definitiva del diritto di guida.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la pena della sospensione potrà essere irrogata in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, grave superamento del limite di velocità, guida con patente scaduta, comportamenti pericolosi su strada, violazioni ripetute, perdita temporanea dei requisiti psicofisici richiesti per la guida.

La durata della sanzione accessoria è fissata nei limiti minimo e massimo da ogni singola norma che la prevede.

Il discorso è diverso per la revoca che, quale misura di annullamento della patente a cui consegue la perdita del diritto a guidare ogni tipo di veicolo, sarà applicata in casi particolarmente rilevanti come incidenti stradali gravi, ebbrezza cronica o perdita con carattere permanente dei requisiti psichici e fisici prescritti per la guida.

Mentre nel primo caso il documento sarà restituito all’interessato dal Prefetto al termine del periodo di sospensione, nel secondo caso il sanzionato potrà conseguire una nuova patente dopo almeno due anni dalla definitività del provvedimento.

I modi e i tempi di sospensione e revoca della patente sono previsti dal Codice della Strada rispettivamente agli artt. 218 e 219.

In che tempi deve essere notificata la revoca della patente

Ciò che oggi interessa approfondire è quali sono i termini entro i quali le autorità debba emanare e successivamente notificare al trasgressore il provvedimento sanzionatorio che lo riguarda.

Il Comando o l’Ufficio competente ai sensi dell’art. 219 C.d.s. ha l’obbligo di comunicare al Prefetto, entro 5 giorni dall’accertamento, l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca del documento di guida.

Successivamente il Prefetto “previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione.”

La ratio della norma è evidente: l’ufficio prima di emanare un provvedimento a carattere definitivo, connotato da una certa gravità, deve prima provvedere ad una verifica della sussistenza delle condizioni per emetterlo e per questo la legge non assegna un termine perentorio.

Parimenti l’art. 219 comma 2 C.d.s non assegna un termine per la notifica di detta ordinanza al trasgressore.

Quanto deciso da ultimo nella sentenza di Cassazione Civile, Sez. II, n. 11792 del 5/05/2023 pone una importante riflessione sul tema.

La Suprema Corte infatti, rilevando che nella norma interessata non è presente l’indicazione di un periodo di decadenza per la notifica dell’ordinanza da parte delle autorità al trasgressore, ha ritenuto legittima la revoca della patente anche dopo due anni dal momento della violazione e con provvedimento differito ed autonomo rispetto alla sanzione principale.

Questo è possibile in quanto, non essendo previsti dei termini, si applica l’ordinario tempo di prescrizione quinquennale (Così anche Cassazione n. 15694/2020; 7026/2019; 8185/2003; 10373/2006; 3832/2001).

La pronuncia richiamata solleva molti dubbi, con particolare riferimento al principio generale della certezza del diritto.

Secondo questo assunto il soggetto giuridico titolare di diritti e doveri all’interno dell’ordinamento deve poter conoscere, valutare e prevedere, in base alle norme generali, le conseguenze giuridiche della propria condotta.

Nella questione portata all’attenzione della Corte l’amministrazione aveva adottato il provvedimento di revoca autonomamente rispetto alla sanzione principale, disponendo la misura soltanto all’esito del ricorso avverso la sanzione principale introdotto dall’opponente.

L’interessato ha poi eccepito la tardività della revoca poiché adottata ben oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione previsto dall’art. 2 della L. 241/90.

Il Tribunale in sede di appello ha dato per primo atto che l’art. 219 co. 2 C.d.S. “non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l’amministrazione non era decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio”.

La Cassazione, nel confermare quanto statuito dal Tribunale, ha stabilito che il principio di diritto vale “anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, essendosi ripetutamente esclusa l’applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla l. n. 241 del 1990, sull’assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella l. n. 69 del 1981”. (ex plurimis Cassazione n. 31239/21; 21706/2018; 4363/2015; 8763/2010).

I giudici di legittimità hanno infine confermato quanto già rilevato dal Tribunale in ordine alla regolarità della notifica effettuata nel caso di specie: l’amministrazione infatti non ha termini per la comunicazione del provvedimento in quanto il codice della strada nulla prevede sul punto.

Nel tentativo di fornire una risposta concreta, il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità non ha potuto far altro che evidenziare che nell’art. 219 C.d.s. manca un riferimento certo al termine di decadenza per l’emanazione dell’ordinanza di revoca e per la sua notifica ed ha quindi indicato la prescrizione ordinaria di 5 anni quale arco temporale applicabile. 

La notifica della sospensione della patente

Analogo iter logico-giuridico non può essere applicato anche per la sospensione.

L’art. 218 C.d.s. infatti prevede l’invio del documento ritirato e del verbale all’ufficio prefettizio entro 5 giorni e stabilisce che Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.”

I tempi perentori previsti per l’emissione di detta ordinanza sono dovuti alla maggiore tenuità del provvedimento di sospensione, a seguito del quale l’interessato potrà anche presentare un’istanza intesa ad ottenere un permesso di guida limitato nel tempo e adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, mancanza di mezzi pubblici per lo spostamento, ovvero gravi condizioni mediche.

La mancata emissione del provvedimento entro il termine rende illegittima la sospensione e consente al trasgressore di riottenere dalla Prefettura il proprio documento di guida.

L’articolo 218 prosegue poi prevedendo che l’ordinanza deve essere notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate”.

La lettera del dettato presenta delle criticità non stabilendo uno specifico termine per la notifica dell’atto, la cui esibizione risulta peraltro necessaria al sanzionato per poter circolare in caso di accoglimento dell’istanza di autorizzazione di cui sopra.

La genericità del significato di immediatezza ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale ancora in essere, non essendo quantificato dall’articolo un arco temporale entro cui debba essere effettuata detta notifica e non essendo precisate le conseguenze in caso di omissione o di ritardo.

Un primo orientamento fa corrispondere l’immediatezza al termine massimo complessivo di giorni 20, ossia quelli concessi per l’emissione del provvedimento, prevedendo che la regola posta dall’art. 218 comma 2 esige che l’ordinanza sia notificata immediatamente rispetto all’emanazione del provvedimento o al più tardi nel giorno successivo. (Così Cassazione , sez. I civile, sentenza 07.11.2003 n. 16714)

Una più recente ordinanza, discostandosi dalla precedente interpretazione ha invece stabilito che in mancanza di specifiche indicazioni, trova in questo caso applicazione il principio generale posto dall’art. 2 n. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l’invio della patente al Prefetto; secondo questa ricostruzione ci troveremmo quindi dinanzi ad un termine complessivo di 35 giorni. (Così Cassazione, Ord. n. 24088/2022).

Un ultimo orientamento, più risalente nel tempo ma deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha sancito l’applicabilità degli ordinari termini di cui all’art. 2 n. 3 della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, pari a 90 giorni per l’adozione dei provvedimenti da parte delle amministrazioni. (Così Corte di Cassazione, Sez. Un. 2007, n. 19955).

Differenza tra emissione e notifica del provvedimento

Considerato il frastagliato quadro giurisprudenziale, occorrerà sempre leggere attentamente il provvedimento ricevuto, vista la differenza tra i due atti.

Di fronte ad un’ordinanza di sospensione sarà sempre conveniente procedere alla sua impugnazione qualora adottata oltre i 20 giorni dall’accertamento (5 per l’Organo Accertatore + 15 per l’Ufficio Prefettizio).

Se l’emanazione sarà fatta nei tempi corretti si dovrà fare attenzione alla sua notifica, che sarà certamente fuori termine se inviata oltre i 90 giorni.

Nel caso di un’ordinanza di revoca, nonostante la giurisprudenza sia orientata nel senso dell’applicabilità della prescrizione quinquennale, non mancano sentenze che invece considerano applicabile la L. 241/90, con la medesima previsione di un termine di 90 giorni dalla comunicazione del verbale al Prefetto.

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Avv. Letizia Casale
Avv. Letizia Casale
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