Mancato pagamento della sosta: ticket presente ma non visibile
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Succede spesso di posteggiare la propria vettura nelle così dette “strisce blu”, di pagare il relativo ticket, e di ritrovarsi comunque una multa perché il biglietto non era chiaramente visibile, per nostra omissione o perché spostatosi successivamente: cosa fare a questo punto?
Esposizione del ticket e riferimenti normativi
Innanzitutto chiariamo un punto che diamo erroneamente per scontato: non esiste nel nostro ordinamento una norma che ci imponga di esibire il ticket lasciandolo sul cruscotto. L’unica norma che se ne occupa è l’art. 157, c. 6 Codice della Strada, che recita:
“Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”.
La norma lascia quindi al buon senso del guidatore le modalità di segnalazione della sosta; anche se è invalsa nella prassi l’esposizione del ticket sul cruscotto – e dal lato del guidatore – non si può sanzionare il guidatore che abbia optato per una posizione diversa, ma pur sempre visibile, né tantomeno il guidatore che abbia esposto correttamente il ticket, ma questo si sia spostato successivamente per un colpo d’aria o per un urto.
È tuttavia comprensibile il comportamento dell’agente accertatore che, magari un po’ frettolosamente, non individuando il ticket vi lascia un multa sul parabrezza.
Come difendersi?
Del punto si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza Cass. Civ. 8282/2016, che su questi presupposti ha affermato che, in caso di biglietto pagato ma non visibile, visto che non c’è una norma che ci obblighi chiaramente ad esporlo sul parabrezza, la multa deve essere annullata; tuttavia, dato il comportamento assolutamente incolpevole dell’agente accertatore, le spese legali devono essere compensate.
Questa massima afferma due cose: da un lato l’automobilista che ha pagato non dovrebbe essere sanzionato, e ha diritto a ricorrere per farsi annullare la multa; dall’altro lato, data la compensazione, il ricorso dal giudice di pace rischia di essere antieconomico, per cui converrebbe pagare la multa entro 5 giorni piuttosto che ricorrere.
Ciò perché il ricorso dal giudice di pace è soggetto ad una spesa fissa di € 43 per la sola introduzione, e sempre che ci facciamo il ricorso da soli; se invece ci facciamo assistere da un avvocato (il cui onorario sarà variabile) tutte le spese resteranno comunque a nostro carico.
Prefetto o Giudice di Pace?
Esiste tuttavia un’alternativa economicamente sostenibile al ricorso al giudice di pace, ed è il ricorso al Prefetto; a differenza del classico ricorso al giudice di pace, infatti, il ricorso al prefetto non è soggetto ad alcuna spesa di introduzione, non deve essere notificato a controparte, può essere fatto senza l’assistenza di un legale, e può essere inviato al prefetto in tre modi alternativi :
1) per raccomandata postale con ricevuta di ritorno (al costo di una normale raccomandata);
2) per consegna diretta presso gli uffici dell’organo accertatore senza alcuna spesa, che vi rilascia ricevuta (soluzione però non sempre praticabile, per esempio se avete preso una multa a centinaia di chilometri da casa…);
3) a mezzo PEC; in quest’ultimo caso è necessario che la PEC sia intestata allo stesso soggetto sanzionato (in pratica al proprietario dell’auto), mentre non è richiesto che la PEC sia presente in pubblici registri; è necessario sufficiente inviare in allegato il ricorso firmato elettronicamente, oppure la scansione del ricorso firmato, accompagnato dai documenti d’identità. Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione del ricorso al prefetto tramite pec puoi raccomandiamo di leggere questa breve guida.
Se l’oggetto del ricorso è appunto il pagamento del ticket non visibile per qualche ragione, bisogna naturalmente allegare il copia del ticket (conservate l’originale!), ma potrebbe comunque porsi un problema probatorio: molti ticket riportano anche targa della macchina (e a volte il singolo stallo), ma di solito si limitano a riportare momento di inizio e fine sosta, per cui l’amministrazione potrebbe facilmente obiettare che il biglietto da voi prodotto non è il vostro, ma quello di qualcun altro, o che in ogni caso non abbiate assolto appieno all’onere probatorio; in tal caso allegate anche una dichiarazione firmata da un terzo e accompagnata da copia dei suoi documenti che confermi l’acquisto del ticket e spieghi per quali circostanze non era chiaramente visibile. Citate inoltre la sentenza riportata nel testo di quest’articolo, come supporto alle vostre ragioni.
Volendo, potreste anche chiedere di essere sentiti personalmente, ma allungando i tempi della procedura.
Il ricorso al prefetto è inoltre preferibile al ricorso al Giudice di Pace per altre due ragioni:
a differenza del Giudice, il Prefetto è obbligato ad emettere ordinanza entro un termine di 210 giorni dalla presentazione del ricorso (180 se lo presentate all’organo accertatore), nel caso il termine sia superato il ricorso si considera accolto per legge (cd. silenzio-accoglimento): in pratica il vostro ricorso potrà essere accolto anche semplicemente se, per inerzia dell’amministrazione, dimenticano di occuparsene in tempo;
nel caso di rigetto espresso dell’opposizione, il prefetto vi condannerebbe al doppio della multa, ma l’ordinanza stessa sarebbe ricorribile, e per gli stessi motivi di merito, al giudice di pace (al costo di € 43), mentre contro la sentenza del GdP è ammesso solo l’appello a mezzo di un legale, a costi ben superiori.