Patente sospesa all’estero
Sintesi dei contenuti
Cosa succede in caso di sospensione della patente italiana all’estero? Può un’autorità diversa da quella che ha rilasciato un’autorizzazione sospenderne l’efficacia al di fuori del proprio territorio? Qual è la procedura per ritornare in possesso del titolo di guida? Approfondiremo queste tematiche nell’articolo che segue.
LA VALIDITÀ DELLA PATENTE ITALIANA ALL’ESTERO
Prima di occuparci di cosa succede all’estero in caso di sospensione della patente di guida, facciamo chiarezza sulla validità del titolo di guida italiano al di fuori dei confini nazionali. La patente rilasciata nel nostro Paese è idonea a guidare in tutti gli stati dell’Unione Europea e in molte altre nazioni, europee extra UE e non, sulla base di quanto previsto da appositi trattati internazionali. In altri stati extra UE è invece necessario circolare con una patente internazionale. Il suddetto titolo è richiedibile presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile a costi contenuti e può avere validità di un anno o tre anni e comunque mai superiore alla scadenza della patente italiana. La durata di 12 mesi è relativa alla patente internazionale richiesta sulla base della Convenzione di Ginevra del 1949 che è la più diffusa; se invece il titolo viene richiesto conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 1968 avrà una validità di 36 mesi.
LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1968
Oltre alle disposizioni che abbiamo appena visto in materia di patente internazionale, la Convenzione di Vienna del 1968 disciplina anche la possibilità di ritiro della patente da parte di uno stato diverso da quello che l’ha rilasciata. Il trattato, in particolare, stabilisce che un Paese possa ritirare la patente estera sulla base di un’infrazione prevista dal proprio ordinamento. Tale provvedimento trova, tuttavia, applicazione unicamente nel Paese in cui la violazione è stata commessa (essendo la patente una licenza rilasciata dall’autorità di un altro stato) e limitatamente al periodo di soggiorno del titolare nel suddetto territorio. Qualora infatti il trasgressore lasci lo stato che ha adottato tale misura nei suoi confronti prima che sia decorso l’intero periodo di ritiro della patente previsto dal verbale, la stessa gli deve essere restituita.
LA NORMATIVA EUROPEA E IL RECEPIMENTO DELLA STESSA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
L’Unione Europea ha in seguito deciso di dotarsi di una propria normativa sul tema prima con la Convenzione di Bruxelles del 1976 e in seguito mediante la Direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006. Quest’ultima, che trova applicazione presso gli stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, disciplina la possibilità per le autorità nazionali preposte ad applicare la propria normativa inerente il ritiro, la sospensione e la revoca della patente anche in caso di titolo di guida emesso da un altro stato membro. Tale direttiva è stata recepita dal nostro ordinamento mediante il Decreto Legislativo 59/2011 che ha provveduto a modificare alcuni articoli del Codice della Strada e ad introdurne di nuovi. Alla stregua di quanto previsto dalla normativa lo stato che ritira la patente è tenuto a comunicarlo all’autorità estera che l’ha rilasciata e a restituirla, così come previsto dalla Convenzione di Vienna, qualora il destinatario della sanzione lasci il territorio nazionale.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 23/4/2015
La disciplina fin qui descritta pone due questioni confliggenti: in primo luogo un problema di equità in base a dove l’infrazione viene commessa. Supponiamo che il titolare di una patente italiana commetta un’infrazione grave in Italia per cui il nostro ordinamento prevede la sanzione accessoria del ritiro della patente. Una volta che gli viene sottratto il titolo di guida lo stesso non potrà circolare in nessun’altro Paese in quanto sprovvisto di patente. Supponiamo ora invece che lo stesso titolare di patente italiana commetta la medesima infrazione in un altro stato membro della UE che, al pari del nostro, la punisce col ritiro del titolo di guida. In questo secondo caso la validità del provvedimento di sospensione si limiterà al territorio dello stato in cui è stata accertata la violazione. D’altro canto la difficoltà di applicazione di una normativa uniforme è dettata dal fatto che consentire a ogni Paese di prendere provvedimenti che dispieghino efficacia erga omnes su un provvedimento, quello del rilascio della patente, emanato da un’altra autorità costituirebbe un’erosione della sovranità nazionale. Sulla questione è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia UE, in particolare in merito al caso di un cittadino austriaco fermato in Germania mentre guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La Corte di Giustizia con sentenza 23.04.2015 – causa C 260/13, ha stabilito che le limitazioni temporanee alla validità della patente emessa da un altro Stato UE trovano applicazione solo limitatamente al territorio del Paese che irroga la sanzione.
COME RIAVERE LA PATENTE RITIRATA ALL’ESTERO
Come detto a livello normativo e giurisprudenziale è previsto che la patente ritirata da uno stato diverso da quello a cui appartiene l’autorità che l’ha rilasciata, venga restituita nel momento in cui l’interessato lasci il territorio nazionale, non avendo la sospensione o il ritiro efficacia altrove. Nella realtà tuttavia non è così semplice tornare in possesso della patente per poter circolare al di fuori dello stato che ha inibito la guida. La procedura standard prevede infatti che il titolo di guida venga inviato alla Direzione Generale della Motorizzazione italiana che a propria volta dovrà poi farlo pervenire al legittimo proprietario: una serie di passaggi che rende le tempistiche estremamente lunghe. Il metodo più rapido per rientrare in possesso della patente è quindi quello di rivolgersi (personalmente o chiedendo assistenza all’Ambasciata italiana) presso le autorità e gli uffici in cui viene materialmente custodito il titolo di guida generalmente indicati nel verbale contestuale al ritiro.
Buongiorno, mi è stata sospesa la patente Italiana (AeB) in Polonia, per raggiungimento punti polacchi (24) e per poter guidare devo rifare esame teorico e pratico A e B in polacco (che non parlo) o in inglese ( di cui non ho una conoscenza perfetta). In italia la mia patente ha 30 punti… In polonia ho preso (in Polonia li aggiungono) 15 punti per un passaggio con il rosso (opinabile) e per una caduta in Vespa dove la vespa scivolando ha toccato una macchina (10 punti) Ero seduto a terra insanguinato e con la spalla uscita e omero rotto, mi hanno fatto firmare il verbale con scritti i 10 punti, poi è arrivata la crocerossa che mi ha portato in ospedale, dove per complicazioni cardiache mi hanno operato dopo 10 gg. Il tempo per fare ricorso ad una multa in Polonia è di 7 gg e per cui l’ ho bruciato.C’è qualcosa che posso fare per guidare in Polonia oltre a far gli esami, cosa che non supererei mai?