Cartella esattoriale: notifica nulla se il destinatario non è reperibile

Il fatto in esame trae origine dall’impugnativa di una cartella di pagamento conseguita al controllo automatizzato delle dichiarazioni (come previsto dall’art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 e 54 bis del d.p.r. 633/1972). Il ricorrente eccepì la nullità della notificazione degli atti, la decadenza per violazione del termine stabilito dall’art. 25 del d.p.r. n. 602/13 (secondo il quale “il concessionario notifica la Cartella di Pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobligato nei confronti del quale si procede”) e l’illegittimità per la mancanza della previa notifica dell’avviso bonario nonché la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarò l’inammissibilità del ricorso, poiché proposto oltre il termine di sessanta giorni, considerando regolare, ai fini della decorrenza del termine, il procedimento con cui era stata notificata la cartella esattoriale. Tale orientamento era stato confermato anche in sede di appello e pertanto avverso questa seconda sentenza proponeva ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione.

Il ricorso viene articolato in vari motivi ma qui poniamo attenzione solamente a quello che è divenuto rilevante ed ha reso ininfluenti i successivi::
la censura complessivamente riassunta nei primi tre motivi di ricorso si fonda sull’eccezione, rappresentata dal contribuente, di violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cpc (che disciplina l’irreperibilità o il rifiuto di ricevere copia e recita “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto della persone indicate, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi”); si sostiene al riguardo che, al cospetto della temporanea assenza del destinatario della cartella di pagamento, ossia della sua irreperibilità relativa, sia necessario rispettare tutte le prescrizioni previste dall’art. 140 c.p.c., compresa l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario

Irreperibilità del destinatario: principi generali

La notifica è un procedimento strumentale alla conoscenza di un atto giuridicamente rilevante ed è pertanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto di difesa avverso le pretese in esso contenute.
Le conseguenze derivanti da una notifica irregolare posso essere fortemente lesive della sfera personale (e soprattutto patrimoniale) di ogni singolo cittadino il quale può subire un fermo amministrativo di un proprio veicolo o un’ipoteca su un proprio immobile a causa del mancato pagamento di somme di cui non era assolutamente a conoscenza.

Vista l’importanza e la “delicatezza” dell’argomento, il legislatore ha dedicato all’istituto della notifica una specifica e minuziosa disciplina, molto spesso “ignorata” dagli organi preposti ad eseguire le notifiche; vediamo quindi i passaggi che vanno eseguiti affinché un provvedimento possa ben definirsi notificato e quindi conosciuto dal suo destinatario.

Nel caso in cui, all’arrivo del messo notificatore, il destinatario sia presente quest’ultimo può: ricevere l’atto oppure rifiutarsi di farlo. In entrambi i casi comunque la notifica si intende perfezionata (cosi come previsto dall’art. 138 c.p.c. che disciplina l’istituto della notifica in mani proprie) senza che l’agente notificatore debba effettuare ulteriori attività.

Irreperibilità relativa

Se l’addetto alla notifica, recatosi presso l’indirizzo indicato nell’atto, non trovi né il destinatario né alcuna delle persone abilitate a riceverlo (cosi come indicate dall’art. 139 c.p.c. ad esempio: il portiere, il coniuge, un familiare) oppure queste ultime rifiutino di ricevere il plico, si verifica la cosiddetta irreperibilità relativa, che comporta i seguenti adempimenti a carico del messo notificatore:
a) inserire l’atto da notificare in una busta chiusa e sigillata, successivamente depositare questo plico presso la l’ufficio del Comune nel quale la notifica va perfezionata;
b) apporre sulla porta dell’abitazione un avviso di avvenuto deposito (in busta chiusa e sigillata al fine di garantire il rispetto della normativa sulla privacy cosi come disciplinata dal D.lgs. 196/2003);
c) informare dell’avvenuto deposito il destinatario assente tramite l’invio di una nuova lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questa seconda raccomandata deve indicare – a pena di nullità – gli estremi della relata di notifica e soprattutto le ragioni che hanno impedito la notifica a mani del destinatario.

Irreperibilità assoluta

Vi è poi l’ultimo caso, ossia la c.d. irreperibilità assoluta, cioè quando l’agente notificatore, recandosi presso l’indirizzo indicato negli atti, non trova in alcun modo il destinatario sebbene abbia effettuato delle ricerche. Questa situazione viene semplificata dal legislatore con l’espressa applicazione dell’art. 60 del DPR 600/1973 lettera e), che prevede deposito ed affissione dell’atto interessato solamente presso la casa comunale, inoltre la notifica si considera avvenuta e perfezionata l’ottavo giorno successivo al deposito.

Quest’ultimo caso è senza dubbio il più pericoloso per il contribuente il quale molto difficilmente si recherà presso la casa del Comune a verificare la presenza di atti depositati a suo nome, tantomeno con cadenza settimanale. Per tale ragione, a livello giurisprudenziale, si è oramai consolidato un orientamento secondo il quale non è sufficiente che il messo comunale indichi sulla relata di notifica che il destinatario sia irreperibile, occorre infatti che si attesti chiaramente sul referto di notifica il luogo in cui è stata tentata la notifica e le ragioni oggettive dell’irreperibilità del destinatario.

Il caso concreto

Tornando al caso concreto analizzato dalla Suprema Corte, trattandosi di un caso di irreperibilità “relativa”, deve essere uniformato il regime che regola la modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle esattoriali di pagamento. Di qui la conseguenza che, poiché nel caso di specie, uno degli adempimenti stabiliti dall’art. 140 c.p.c. (ossia l’affissione dell’avviso presso la porta dell’abitazione) non era stato eseguito, il procedimento notificatorio non poteva considerarsi concluso e quindi utile a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso di primo grado.
La sentenza oggetto di ricorso pertanto veniva cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le cartelle esattoriali.

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Avv. Di Giorgio
Avv. Di Giorgio
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