Cassazione n. 9815/15: valido il verbale privo di sottoscrizione
La notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori è da considerarsi legittima se il verbale è stato elevato con un sistema meccanizzato di elaborazione dati. Questo è quanto afferma la Cassazione nella sentenza n. 9815 del 13 maggio 2015.
La firma autografa dei verbalizzanti, infatti, è sostituita a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto (ovvero il verbalizzante medesimo). Tale procedimento, secondo l’interpretazione dell’organo giudicante, consente di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che deve esserne l’autore.
La firma autografa dei verbalizzanti, infatti, è sostituita a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto (ovvero il verbalizzante medesimo). Tale procedimento, secondo l’interpretazione dell’organo giudicante, consente di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che deve esserne l’autore.
Nel caso di illecito stradale rilevato a distanza, precisa la Cassazione, tanto l’immissione e la riproduzione dei dati quanto l’emanazione del verbale sono prodotte da un medesimo soggetto che ne assume la responsabilità e che diviene quindi l’autore dell’atto di accertamento, non essendo alcuna possibilità di ipotizzare come necessaria la presenza di altri soggetti che svolgano una ulteriore diversa ed autonoma funzione avente rilevanza esterna.Quanto stabilito dalla Cassazione con la Sentenza n. 9815/2015 non riguarda, tuttavia, a nostro parere altre eccezioni relative in particolare all’omessa attestazione di conformità del verbale notificato in copia al destinatario della sanzione, con l’originale depositato presso gli archivi dell’organo che ha elevato la contravvenzione.
In difetto dell’attestazione di conformità, il verbale si presenta, infatti, come una semplice fotocopia, alla quale non ci appare corretto poter attribuire la medesima efficacia propria dell’atto pubblico, che intanto gode di fede privilegia ed è suscettibile di esplicare gli effetti di titolo esecutivo, poiché proviene da un pubblico ufficiale.
In difetto dell’attestazione di conformità, il verbale si presenta, infatti, come una semplice fotocopia, alla quale non ci appare corretto poter attribuire la medesima efficacia propria dell’atto pubblico, che intanto gode di fede privilegia ed è suscettibile di esplicare gli effetti di titolo esecutivo, poiché proviene da un pubblico ufficiale.