Cassazione Sent. n. 24673 del 21 novembre 2006

 
Non è da considerarsi valida la notifica del verbale effettuata presso il precedente indirizzo di residenza del presunto trasgressore, quando questi abbia trasferito altrove la propria residenza offrendone tempestiva comunicazione al PRA per l’aggiornamento. Pertanto, qualora la notifica sia avvenuta presso un precedente indirizzo, essa non può considerarsi valida qualora il destinatario dimostri di aver comunicato il cambio di residenza. Viceversa cadrebbero sul destanatario della notifica le conseguenze pregiudizievoli dovute all’inerzia dell’amministrazione, la quale ha tardato nel aggiornare i propri elenchi. 
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE

SENTENZA 21 novembre 2006, n. 24673

(Presidente Corona – est. Parziale)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M. ricorre, articolando tre motivi, avverso la sentenza del giudice di pace di Chieti, pubblicata il 30 maggio 2002, che ha respinto la sua opposizione avverso la cartella esattoriale numero 32 del 2001 (594889 4), notificata il primo ottobre 2001, relativa a sanzione amministrativa conseguente a violazione del codice della strada. 

Il giudice di pace ha respinto la sua opposizione ritenendola tardiva, non avendo il ricorrente proposto opposizione al verbale di accertamento della violazione, ritenuto tempestivamente e regolarmente notificato a mezzo posta all’indirizzo del predetto risultante dall’archivio nazionale dei veicoli presso la direzione generale della motorizzazione civile, così come prescritto dall’art. 201 del codice della strada. Il giudice di pace osservava in particolare che “la responsabilità della tempestiva trascrizione dei dati, pur trasmessi dal ricorrente, non è imputabile alla polizia municipale di Chieti”. L’amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la “violazione e falsa applicazione di norme procedurali”. Deduce il ricorrente la nullità della costituzione del comune resistente in primo grado, ex articoli 311 e 83 epe. per non avere il comandante dei vigili urbani alcuna rappresentanza legale dell’ente territoriale, potendo stare in giudizio per il Comune soltanto il sindaco.

Il motivo è infondato e va respinto. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dall’esame degli atti, consentito in questa sede in relazione all’errore denunciato, risulta la delega conferita dal Comune al Comandante dei Vigili Urbani, sufficiente per fini del giudizio avanti al giudice di pace. Ed infatti l’art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 consente alla autorità, la quale abbia emesso ordinanza-ingiunzione per la comminazione di sanzioni amministrative, di stare personalmente nel relativo giudizio di opposizione, avvalendosi anche di propri funzionari appositamente delegati. Tale norma comporta soltanto, ai fini della regolarità di tale delega che la stessa provenga dall’organo dotato della rappresentanza esterna dell’ente e, quindi, ove si tratti di un Comune, dal Sindaco (Cass. 1249 del 1991)

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme diritto. Osserva il ricorrente che l’unico atto da lui ricevuto regolarmente era costituito dalla cartella esattoriale, impugnata nei termini di legge. Erroneamente il giudicante aveva ritenuto regolarmente effettuata la notifica dell’avviso di accertamento, spedito a mezzo posta con plico raccomandato con avviso di ricevimento ad un indirizzo presso il quale il ricorrente non aveva più la sua abitazione e residenza sin dal 25 febbraio 1997. Sicché la compiuta giacenza al 19 aprile 1999, effettuata per la notifica in tale indirizzo, non poteva avere alcuna validità né di fatto né giuridica. Tale circostanza egli aveva documentato con la produzione del certificato di residenza del comune di Chieti del 6/11/2001 e con la documentazione rilasciata dall’ufficio provinciale di Chieti del PRA del 28 ottobre 2001.

Il motivo è fondato e va accolto.

Il giudice di pace ha ritenuto, infatti, valida la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione effettuata “presso l’indirizzo del M. risultante dall’archivio nazionale dei veicoli presso la Direzione generale della MCTC, così come prescritto dall’art. 201 del codice della strada; pertanto la responsabilità della tempestiva trascrizione dei dati, pur trasmessi dal ricorrente, non sono imputabili alla Polizia Municipale di Chieti il cui atto sanzionatorio viene confermato.”

Il giudice ha, quindi, deciso sulla base dei seguenti elementi:l) la notifica dell’ordinanza ingiunzione fu effettuata all’indirizzo di residenza del M. non ancora aggiornato dopo il trasferimento della residenza avvenuto in epoca anteriore alla notifica; 2) il M. aveva provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione dell’indirizzo di residenza.

Sulla base di tali fatti accertati il giudice di pace ha ritenuto che il mancato aggiornamento dei dati non poteva considerarsi imputabile alla Polizia Municipale di Chieti (affermazione questa condivisibile, non essendo quest’ultima responsabile della tenuta dei dati) ed ha concluso che la notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza dell’odierno ricorrente doveva considerarsi come correttamente eseguita. E ciò pur risultando dagli atti che la notifica era stata effettuata a mezzo posta, che il destinatario risultava assente e che il plico era stato restituito per compiuta giacenza. L’interessato, quindi, non aveva avuto alcuna notizia della notifica ed aveva diligentemente e tempestivamente provveduto anche a quanto di sua competenza per la necessaria variazione non solo ai fini anagrafici, ma anche ai fini previsti dal codice della strada. In tale situazione il ricorrente ha avuto cognizione dell’ordinanza-ingiunzione soltanto con la notifica della cartella esattoriale, correttamente eseguita al suo effettivo indirizzo di residenza. Ha poi tempestivamente proposto ricorso deducendo il precedente vizio di notifica, di cui ha fornito la prova.

Il giudicante ha quindi compiuto un errore di interpretazione della norma di cui all’articolo 201 del codice della strada, che è del seguente tenore (per la parte che interessa in questa sede e nel testo all’epoca vigente): «… le notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carte di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M. T.C 77 …»

La ratio di tale norma non può che essere quella di semplificare le attività che debbono svolgere gli enti accertatori per la notifica delle violazioni al codice della strada, evitando così molteplici indagini. Di conseguenza, sul cittadino, proprietario del veicolo, grava l’onere di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, se non vuole subire gli effetti (negativi) di una notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza. Peraltro tali effetti negativi non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’aggiornamento dei relativi archivi per l’inefficienza della pubblica amministrazione, come accaduto nel caso in questione.

Con il terzo motivo di ricorso, come lo stesso ricorrente afferma, viene contestato il contenuto dell’infrazione. Il motivo è inammissibile perché relativo al merito della contestazione.

In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Chieti il quale si atterrà al seguente principio il diritto: “la notifica effettuata a mezzo posta all’indirizzo di residenza del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, ove il destinatario risulti assente e il plico restituito al mittente per compiuta giacenza, quando l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica”.

P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa con rinvio ad altro giudice di pace di Chieti che provvederà anche per le spese. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2006.

 

 

Alberto Russo

 

 

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Avv. Alberto Russo
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