Cassazione Sent. n. 2486/2012

Con la sentenza n.2486 del 2012 la Corte di Cassazione mette in evidenza l’opponibilità delle cartelle esattoriali  ai sensi della legge 681 del 1981, in virtù della cui disciplina è consentito al cittadino presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione cui la cartella esattoriale si riferisce, in merito alla mancata consegna del verbale o alla notifica irregolare della multa. 

Di fatto questa opposizione interrompe l’iter di riscossione coatta delle somme dovute per la violazione del Codice della strada, in caso di mancata notifica del verbale.

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Svolgimento del processo

Con citazione del 21 e 29 aprile 2008 Equitalia E.Tr. spa proponeva appello alla sentenza n. 703/07 del Giudice di pace di Bianco con la quale era stata accolta l’opposizione di G.S. alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) e condannata l’E.Tr., in solido con la Prefettura di Reggio Calabria, alle spese.

L’impugnazione era rigettata, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle ulteriori spese, con sentenza del 15.7.2009 del Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria che, pur rilevando che la prescrizione era quinquennale e non triennale, come stabilito dal primo giudice, statuiva, sia pure senza espresso riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che i motivi di opposizione riguardavano anche l’inosservanza delle direttive di cui al D.M. 28 giugno 1999, circa i modelli della cartella e dell’avviso di intimazione e che sussisteva litisconsorzio necessario.

Ricorre Equitalia con tre motivi, resiste G..

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione perchè la prima sentenza si fondava esclusivamente sull’eccezione di prescrizione. Col secondo motivo si deducono gli stessi vizi di motivazione perchè il ricorso introduttivo si fondava sulla violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale di violazione del C.d.S., sulla nullità e/o inesistenza dell’atto impugnato e sulla prescrizione.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 617 c.p.c., perchè il vizio formale della cartella è deducibile solo con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Le censure, come formulate, non meritano accoglimento.

In ordine alla prima, non si comprende l’interesse alla sua proposizione, posto che la sentenza ha accolto il motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale e non triennale, ed è passata ad esaminare le ulteriori doglianze, rigettandole.

Nè vale richiamare il principio che l’interpretazione della sentenza compete al giudice dell’impugnazione (Cass. 16.7.2003 n. 11142) perchè l’argomento si ritorce contro la ricorrente, che, a pagina sei del ricorso riporta la motivazione della sentenza di primo grado:

“riscontra questo Giudicante che: 1) l’azione dell’amministrazione finanziaria…si prescrive con il decorso del 3 anno successivo a quello in cui si è verificata l’iscrizione. 2) Inoltre lo stesso ricorrente eccepisce la palese nullità della cartella in quanto carente degli elementi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè perchè emessa in violazione dei principi previsti nello statuto dei diritti dei contribuenti (L. n. 212 del 2000), vedi Cassazione civile sez.5, sentenza n. 11227/02”.

Quanto alla seconda censura, la ricorrente ricorda che l’opponente ha lamentato col ricorso introduttivo anche la mancata notifica del verbale e la nullità e/o inesistenza dell’atto impugnato privo delle necessarie indicazioni per provare ed identificare la pretesa creditoria in violazione del D.M. 28 giugno 1999, per cui non si comprende l’asserito errore nella qualificazione della domanda e si omette qualsiasi riferimento per dimostrare che la cartella fosse conforme ai modelli prescritti.

Quanto alla terza doglianza, è il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex art. 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).

Nella specie, il ricorso è stato correttamente proposto per la violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale, come riconosce Equitalia a pagina otto dell’odierno ricorso, e, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela, con la conseguenza che la censura è infondata.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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