Giudice di Pace di Amantea Sent. del 18 luglio 2006

Sentenza
 R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
U f f i c i o    d e l    G i u d i c e    d i    P a c e
d e l    M a n d a m e n t o    d i    A m a n t e a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, in persona del dott. Francesco DE LUCA, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 253/06 R.G.A.C. promossa
DA  omissis OPPONENTE
CONTRO  Amministrazione Comunale di omissis, in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante OPPOSTO- CONTUMACE
OGGETTO:  OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
CONCLUSIONI:  come precisate negli scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso tempestivamente e ritualmente depositato in Cancelleria, omissis proponeva opposizione avverso il verbale numero 0000/0000 elevato dalla Polizia Municipale di omissis, notificato addì 00/00/00 ed ingiungente il pagamento di della somma di euro 152,84, comprensiva di spese, in violazione dell’art. 142/2-8 C.d.S. per eccesso di velocità e la decurtazione di 2 punti sulla patente.
All’udienza del 18 luglio 2006 compariva la ricorrente la quale, riportandosi al proprio ricorso, ne chiedeva l’accoglimento; nessuno compariva per l’opposta Amministrazione nonostante la comparsa di costituzione fosse stata fatta pervenire in Cancelleria ritualmente e tempestivamente.
La causa veniva, quindi, tenuta a decisione, previa lettura in aula di separato dispostivo di sentenza, allegato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione a stare in giudizio
Preliminarmente, questo Giudicante osserva che la mancata regolare costituzione in giudizio da parte dell’opposta Amministrazione non consente di considerare la memoria di costituzione, a firma dell’avv. omissis in quanto la stessa si appalesa irrituale ed irricevibile sia per la mancata allegazione della delibera di giunta municipale in copia conforme all’originale e non in semplice copia fotostatica priva di valore probante, che espressamente avrebbe dovuto manifestare la volontà di resistere nel giudizio de quo e sia, per come rileva questo giudicante, dalla firma del mandato all’avv. omissis che in ogni caso avrebbe dovuto essere apposta dal sindaco pro tempore ma che dalla lettura della memoria non si evince l’identità del sottoscrittore della stessa. Per cui la memoria difensiva a firma dell’avv. omissis deve considerarsi prodotta “sine titulo” per la difesa dell’Ente.
Al riguardo è bene evidenziare che la Corte di Cassazione, sez. 1a civile, con sentenza n. 6546 dell’11 maggio 2001 ha espressamente affermato che sussiste riserva esclusiva in capo alla Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della lite od alla resistenza in giudizio. Ancora, sempre la Corte di Cassazione, sez. 3a civ., sentenza n. 7190 del 30 maggio 2000, ha ribadito che competente, in via esclusiva sull’autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, è la Giunta, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi di decentramento. Anche il Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 1460 del 24 dicembre 1997, insiste nel ribadire che l’organo competente ad autorizzare la promozione di un giudizio è la Giunta e non il Consiglio. Sempre il Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 3988 del 17 luglio 2002 insiste nel ribadire che l’autorizzazione al legale rappresentante di un ente a stare in giudizio è condizione indispensabile per la valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la mancanza, l’invalidità o la non esecutività della delibera di autorizzazione rende inammissibile il ricorso. Nei Comuni le delibere con cui si autorizza a stare in giudizio e al conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio dell’ente, sono di competenza della Giunta e non sono soggette a ratifica.
Questo giudicante rileva altresì la mancata sottoscrizione del mandato da parte del sindaco pro tempore, essendo stata apposta una firma, sia pure autenticata dall’avv. omissis, di cui però si ignora la qualità del sottoscrittore non essendo stata palesemente indicata. Pertanto, anche sotto questo aspetto, l’atto deve ritenersi irricevibile ed inammissibile, difettando della qualità di sindaco pro tempore nella veste di rappresentante del Comune non desumibile da altri atti, di data certa, anteriore al conferimento del mandato, come la delibera di Giunta municipale di autorizzazione del sindaco medesimo a costituirsi in giudizio (Cass, Civile n. 19562 del 19.12.03 n. 975/1998)
Competenza per territorio
Sul punto, è bene rilevare che il regime della competenza territoriale e della relativa eccezione di incompetenza è quello dell’ultimo comma del novellato art. 38 c.p.c. Ne consegue che l’incompetenza territoriale non è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa ed è rilevabile solo su eccezione di parte quindi della Pubblica Amministrazione opposta che ha l’onere di sollevarla, per altro, non essendo previsto nel rito processuale in discorso come necessario il deposito di una comparsa di risposta, all’atto della costituzione in udienza, cioè in quello che rappresenta secondo lo schema processuale il primo momento di esercizio della difesa. D’altra parte si rileva che nessuna previsione espressa di inderogabilità della competenza ex art. 22 legge 689/81 è stata dettata dal legislatore.
Deve poi ritenersi che la competenza territoriale, così come ora delineata dall’art. 204 bis del C.d.S., è più logicamente assoggettata al regime di cui all’art. 38 C.p.C. comma 1° che dispone che la rilevazione possa essere effettuata non oltre la prima udienza di comparizione e comunque, ai sensi del comma II art. 38 cpc: “L’eccezione si ha come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente”. D’altra parte, in materia di competenza territoriale derogabile, il convenuto, regolarmente costituito ed ovviamente non contumace, ha l’onere di contestare sotto tutti i profili la scelta del foro operata dall’attore, dovendo in caso contrario la competenza del giudice adito ritenersi incontestabilmente radicata in relazione al profilo non specificamente contestato ( Cassaz. Civ. sez. II, 23 novembre 1982, n. 6340 – Cassaz. Civ. sez. III, 6 luglio 1982, n. 4032).
Sulla base delle predette considerazioni, e risultando dagli atti non essere stata formulata ritualmente e tempestivamente eccezione di incompetenza territoriale, trattandosi di competenza territoriale derogabile, la causa rimane legittimamente incardinata presso questo giudice.

 

Merito

 

 

 

 

Il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, si osserva che la disciplina processuale dettata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, caratterizzata dal massimo rispetto dei diritti di difesa del cittadino nei cui confronti sia stata erogata una sanzione amministrativa, procuri di evitare che egli sia chiamato a rispondere di fatti configuranti illeciti amministrativi, non supportati da incontestabili riscontri probatori. Che tale sia la ratio sottesa alla legge in parola si rileva dallo stesso contesto dell’art. 23, comma 12, il quale – stabilendo che il giudice deve accogliere l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente – manifesta il chiaro intendimento, suggerito dall’evidente proposito di conferire concretezza al contraddittorio, di introdurre un correttivo in favore del privato cittadino per i casi in cui l’espletata istruttoria non abbia condotto ad un pieno accertamento della sua responsabilità. Tale esigenza si traduce, pertanto, nella necessità per il giudice investito del ricorso di non limitare il controllo giurisdizionale alla sola legittimità formale dell’atto impugnato, ma di verificarne, altresì, la sostanziale ammissibilità sulla base della reale consistenza dei fatti storici addebitati al presunto trasgressore. Al riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n. 7296/96 e succ. 373/98, ha stabilito che nella circostanza “ in cui l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione ed in  possesso della p.a., la loro mancata produzione, da parte dell’autorità opposta, non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato le proprie eccezioni”. D’altra parte, nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la p.a. assumendo la veste sostanziale di attore, ai sensi del 1° comma dell’art. 2697 del c.c., è tenuta a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussitenza della pretesa sanzionatoria (giudice di Pace di Oria del 06.01.2003) che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente.
Aggiungasi inoltre, quanto stabilito dalla Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 15 aprile 1999, n. 3741: “In tema di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l’art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall’altra, possono considerarsi implicitamente ammessi da quest’ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi.”
 Va poi evidenziato quanto previsto dalla legge L. 273/1991 inerente l’”Istituzione del Sistema nazionale di taratura”, che espressamente prevede il rilascio di un apposito Certificato di taratura contenente una serie di dati previsti dalle norme UNI 30012 e UNI EN 10012 e comportando, la mancanza di una o più informazioni attese, la difformità ai dettami contemplati e conseguente nullità del certificato. La norma Europea EN 30012 (Punto 3.23) avente lo status di norma Nazionale espressamente prevede:”Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale , o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994”.
Il tutto considerando che “Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria” (Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1220/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1212/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 828/2005; Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.). Il rispetto della normativa richiamata rimanendo presupposto di garanzia per la conferma metrologica di uno Strumento di Misura, rappresenta “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l’utilizzazione prevista”.
La taratura dello strumento è necessaria ed indispensabile, in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, e comunque, rimanendo l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, presenti sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l’uso. Pertanto eventuali diciture generiche e non circostanziate dello strumento apposte sul verbale prefiguranti una presunta ed apodittica corretta funzionalità dello strumento, risultano aleatorie e prive di elementi probanti, in mancanza di supporti certificativi espressamente previsti dalla normativa nazionale ed europea, con conseguente possibilità, per il giudice, di disattendere le risultanze del rilevamento di un tale apparecchio quando non risulti dagli atti il corretto funzionamento e la taratura dell’apparecchio stesso (pretura Bolzano 24.11.1995).
A parere di questo giudicante, nemmeno potrebbe essere eccepita la validità dell’atto amministrativo prodotto dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2700 c.c. fino a querela di falso in ordine ai fatti “che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, rimanendo “esclusa la necessità della querela nel caso venga contestata la verità sostanziale delle dichiarazioni rese, o la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (cfr. Cass. SS.UU. 25.11.1992, n. 12545).
D’altra parte, “l’eventuale errore di fatto nella rilevazione della violazione non può non assumere rilievo nell’esaminare e valutare l’atto pubblico da parte del giudicante, non essendo necessaria la querela di falso, in mancanza di falsità materiale o ideologica di quanto accertato dai verbalizzanti che potrebbero attestare come vera una ipotesi di percezione sensoriale”, concludendo, pertanto, che “l’accertamento della possibile falsa rappresentazione della realtà di fatto (…) può assumere rilievo al fine di escludere la certezza della responsabilità del preteso autore della violazione, quando l’opponente abbia dedotto di non aver commesso l’infrazione con motivi che rendano verosimile tale sua affermazione, smentendo in tal modo la verità presunta del verbale” (Cass. 20.7.2001 n. 9909).
 Circa poi la contestazione immediata, questo giudicante ritiene che “La contestazione immediata imposta dall’art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento”. La mancata contestazione immediata, pertanto, e le motivazioni addotte nel verbale in tal senso, non esauriscono l’obbligo imposto ex lege, risultando una mera riproduzione testuale dell’ipotesi astratta indicata alla lett. E dell’art. 384 del regolamento di attuazione del c.d.s perché “non consente di conoscere la ragione concreta per la quale, nel caso di specie, non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti”. (Cassazione sez. II civile, sentenza 28.04.2005 n° 8837)
 Da sottolineare che tale rilievo, “non implica alcun sindacato in ordine a discrezionali apprezzamenti del pubblico interesse, ma soltanto accertamento di una situazione di fatto suscettibile di una valutazione di tipo meramente tecnico” (Cass. Civ. sez. un., 7 luglio 1993, n. 7442).
Si ravvisa poi, da parte di questo giudicante, una violazione dell’art. 183 del Regolamento al C.d.S. Da parte degli agenti accertatori, espressamente prevedendo: «Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice, durante i servizi previsti dall’art. 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca…… ». Va ricordato, inoltre, la sentenza del 7 novembre 2003 n. 16713 della Suprema Corte che ha definito il “rilievo delle infrazioni a mezzo di misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti”, una “deprecabile condotta”  “sicuramente illegittima perché in contrasto con la previsione dell’art. 345 comma 4 secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la gestione diretta delle apparecchiature da parte degli organi di polizia”.

 

P.Q.M.

 

 

 

 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, dott. Francesco DE LUCA, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da omissis contro l’Amministrazione Comunale di omissis, nella causa civile n° 253/06 R.G.A.C., ogni contraria istanza e deduzone disattese,

 

COSÌ PROVVEDE

 

 

DICHIARA  la contumacia dell’opposta Amministrazione
ACCOGLIE il ricorso  e per l’effetto annulla il verbale di contestazione impugnato con ogni sanzione accessoria e conseguente.
Nulla  per le spese.
 Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Amantea addì 18 luglio 2006

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Avv. Alberto Russo
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