La distanza tra il cartello e l’autovelox

Il corretto posizionamento dei cartelli che indicano il limite massimo di velocità sulle strade è disciplinato dalle norme di cui all’art. 25 comma 2, l. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al d.m. n. 282/2017, secondo cui va rispettata una distanza minima tra il segnale in questione ed il successivo autovelox, che irroga le sanzioni sulla base del limite preindicato.

Le ragioni poste alla base di queste previsioni riguardano non solo la sicurezza stradale, ma anche la tutela del guidatore che rischia di incorrere in multe illegittime. 

L’annullabilità delle sanzioni

La distanza minima di cui si parla viene stabilita dalle norme in 1 chilometro.

Evidente conseguenza è quella per cui quando il cartello di avvertimento sarà più vicino di quanto stabilito, l’autovelox sarà da considerarsi come non segnalato adeguatamente.

È necessario infatti che l’utente sia tempestivamente edotto riguardo quali siano i limiti da rispettare, anche considerato che numerose ordinanze Prefettizie stabiliscono velocità massime inferiori a quelle di legge in frazioni di strada particolarmente pericolose o trafficate.

Quando il cartello pertanto sarà posto a ridosso del dispositivo, il conducente non avrà il tempo di regolare l’andatura del proprio veicolo in base a quanto stabilito.  

Le multe irrogate da questi autovelox non regolarmente segnalati saranno quindi passibili di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, secondo i consueti termini indicati nelle sanzioni stesse (60 giorni per il ricorso al Prefetto e 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace). 

Le norme di riferimento 

In particolare l’art. 25 comma 2 della L. 120/2010 prevede che queste regole siano applicate unicamente nelle strade fuori dai centri abitati e comunque nei limiti in cui i macchinari di rilevamento della velocità possano essere installati sulle stesse.

Il D.M. n. 282/1017 prosegue precisando che la distanza minima deve essere rispettata quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dall’art. 142, comma 1, del Codice, o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo art. 142, comma 3.”

La ratio di quanto previsto deriva dalla garanzia che si vuole approntare per l’automobilista, il quale non può sapere se vi siano delle velocità massime imposte che siano inferiori a quelle generali previste dall’art. 142 Cds, per questo motivo in questi casi sarà necessaria un’adeguata e tempestiva indicazione.

L’interno dei centri abitati, in considerazione dell’andatura di percorrenza minore e della ridotta lunghezza delle strade, viene invece escluso dalle normative, così come vengono escluse le postazioni presidiate da Organi di Polizia e le tratte di percorrenza in cui il limite è conforme a quello generale, che deve in ogni caso essere conosciuto dal guidatore.

Proseguono poi le norme specificando che in caso di controllo medio della velocità (c.d. sistema Tutor), la distanza minima “deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiché è in corrispondenza di quest’ultima che si concretizza l’accertamento della eventuale infrazione.” 

Ulteriori regole poi vengono precisate per le frazioni di strada in cui siano presenti intersezioni, ciò al fine di assicurare a ciascun conducente che provenga dalle varie direzioni un’adeguata informazione circa l’andatura consentita.

La Cassazione – Ordinanza 25444/2023 

Nell’agosto 2023 la problematica dell’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro ha interessato la Corte di Cassazione.

Nel caso di specie l’Amministrazione nel proporre il ricorso aveva sostenuto nel giudizio di legittimità che il giudice di appello avrebbe preso la propria decisione in violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto di opposizione introduttivo, nel senso egli avrebbe fondato la sua decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo diverso da quello allegato dal conducente primo ricorrente.

La Corte, rigettando il ricorso dell’Amministrazione e dichiarando la multa nulla, ha trovato fondate le ragioni dell’automobilista e l’iter logico giuridico seguito dal giudice di appello, che aveva accolto l’opposizione rigettata in primo grado.

Lo stesso aveva correttamente accolto la domanda proposta dal conducente e precedentemente respinta, la Suprema Corte ha infatti rilevato dagli atti di causa risultava che una delle ragioni dell’impugnazione del verbale era stato proprio “l’illegittimo posizionamento dell’apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita”. 

Quando effettuare un controllo

Se lungo un tratto di percorrenza extraurbano ci sembrerà di essere stati informati troppo tardi sull’andatura da tenere prima del momento della rilevazione della velocità, sarà sempre il caso di indagare sul posizionamento della cartellonistica lungo la strada.

Secondo la Cassazione infatti, occorre che all’utente sia consentito “di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità al fine rispettare il limite.”

Una informazione fornita a ridosso dell’autovelox infatti non sarà idonea allo scopo e comporterà la nullità della sanzione irrogata.

Lo staff di Ricorsi.net è sempre a disposizione per valutare i verbali ricevuti ed individuarne i profili di illegittimità.

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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