Problemi di salute giustificano l’omessa comunicazione dei dati del conducente?

Da quando è entrato in vigore, l’art. 126 bis del Codice della Strada, ha destato numerose difficoltà interpretative, molte delle quali già affrontate in precedenti articoli che abbiamo pubblicato in passato. A queste difficoltà si affianca una nuova domanda a cui in tempi recenti è stata chiamata a dare risposta la giurisprudenza: problemi di salute giustificano l’omessa comunicazione dei dati del conducente?

L’art. 126 bis del Codice della Strada

Prima di entrare nel vivo del problema, ricordiamo cosa prevede l’art. 126 bis del Codice della Strada, citando testualmente il dettato normativo: ”… Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166.”

L’articolo del Codice della Strada, quindi, stabilisce a chiare lettere che, in particolari ipotesi (giustificate e documentate), potrebbe essere esclusa qualsiasi responsabilità amministrativa in capo al proprietario del veicolo che abbia omesso di comunicare chi fosse alla guida del proprio veicolo. Resta allora da circoscrivere il perimetro di questi giustificati e documentati motivi in costanza dei quali al proprietario non sarà imputabile l’infrazione.

La giurisprudenza

Tornando alla domanda iniziale (problemi di salute giustificano l’omessa comunicazione dei dati del conducente?), il primo soccorso ci viene offerto dalla sentenza n.30939 del 29/11/2018, con cui la Cassazione civile sez. II, ha elaborato il seguente principio:

“….affermarsi il principio che il giudizio operato dal giudice di merito sulla qualificazione delle ragioni esposte dal proprietario del veicolo come giustificato motivo di non conoscenza dell’identità del conducente è censurabile in sede di legittimità, con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della sua coerenza con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente….In ragione dell’esistenza di tale dovere, un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell’identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l’ipotesi, oggetto della sentenza di questa Sezione n. 22042/09, del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).”

Quindi, sintetizzando, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi fosse alla guida del proprio veicolo in un determinato momento.

Tale assunto, è ribadito da una sentenza ancor più recente della Cassazione (Cass. Civ, sez. VI-2, 17/03/2022, n. 8771) che recita:

“la clausola generale del “giustificato motivo” va, dunque, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l’identità del conducente del veicolo, “non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo”.

La stessa linea interpretativa è stata seguita dalla giurisprudenza di merito e tra le numerose sentenze citiamo una delle più recenti del Tribunale di Roma (la sentenza 4674 del 03/03/2020):

Nel caso di omessa comunicazione dei dati del conducente, questi non può invocare il proprio stato di salute per giustificare l’omissione, qualora lo stesso non si trovi in uno stato d’interdizione tale da richiedere la presenza di un tutore che svolga gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, posto che anche gli interdetti possono comunque svolgere taluni atti di ordinaria amministrazione e che l’adempimento oggetto del verbale rientra tra questi. Infatti, una volta ricevuta la notifica del verbale ex art. 126 bis C.d.S., il soggetto sanzionato deve quantomeno precisare all’organo richiedente l’intenzione di presentare un ricorso avverso detto provvedimento ovvero, comunque, rilevare le cause che impediscono di adempiere alla comunicazione.”

In definitiva e in linea generale, le personali condizioni di salute del proprietario non valgono come ipotesi di esclusione della responsabilità. In casi più particolari, ci si dovrebbe quindi esclusivamente soffermare su patologie in ragione delle quali, per la loro specifica gravità, sia oggettivamente compromessa la capacità di ricordare (chi fosse alla guida) e di assolvere a qualsiasi atto di ordinaria amministrazione.

Altre ipotesi di nullità della multa per omessa comunicazione dei dati del conducente

Come già anticipato, in numerosi altri articoli ci siamo occupati della problematicità dell’articolo 126 bis del Codice della Strada e dei numerosi dubbi interpretativi che ancora accompagnano la sua formulazione. Se ha ricevuto una multa per l’omessa comunicazione dei dati, ti raccomandiamo di seguire i consigli e le indicazioni che abbiamo riportato in questa breve guida pratica: La multa per la comunicazione dei dati

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