Taratura tutor: quando la multa è nulla

Le multe per eccesso di velocità, rilevate con il tutor, non sempre sono valide, anzi, è possibile chiedere il loro annullamento in mancanza di alcuni presupposti fondamentali relativi a questi strumenti di rilevazione. In particolare, è necessario che il dispositivo sia stato sottoposto alle operazioni di omologazione e taratura e che queste siano state certificate. Non solo, è anche un nostro diritto visionare le suddette certificazioni, non essendo sufficienti le semplici attestazioni di regolarità nel verbale di contravvenzione. Qualora non siano state effettuate le operazioni di manutenzione sullo strumento elettronico e manchino le certificazioni sulla sua funzionalità e taratura, siamo, quindi, legittimati a proporre ricorso per chiedere l’annullamento della contravvenzione. Ma vediamo nel dettaglio gli aspetti tecnici e legali della questione.

Taratura del tutor concetti chiave:

Per capire con esattezza quali sono i presupposti affinché una multa per eccesso di velocità venga annullata, dobbiamo capire cosa si intende per tutor e cosa si intende per taratura.

Il tutor è uno strumento elettronico che rileva e misura la velocità media delle nostre auto, calcolata tra il tratto di entrata ed il tratto di uscita. Si distingue dall’autovelox classico perché questo, invece, rileva la velocità istantanea.

Le operazioni di omologazione e taratura, richieste dalla legge, invece, consistono in due tipi di controlli differenti in merito alla funzionalità dell’apparecchio:

  • L’omologazione viene eseguita solo una volta, prima che il tutor entri in possesso della polizia stradale.
  • La taratura, invece, consiste in un controllo di tipo periodico, che va ripetuto ogni anno. È importante ricordare questo aspetto della taratura, perché anche una certificazione scaduta può comportare la nullità della multa.

Le modalità con cui l’Amministrazione deve provvedere alle operazioni di controllo, appena menzionate, sono accuratamente disciplinate dal Decreto Ministeriale 282 del 13/06/2017.

La sentenza della Cassazione n. .8060 del 21/03/2019

Capiti i concetti chiave, possiamo passare alle dichiarazioni della Corte di Cassazione espresse nella sentenza n. 8060 del 21/03/2019, che sono state conferma di un orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale e anticipazione di un orientamento ormai granitico seguito dai Giudice della Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, nel caso specifico, era stata chiamata a giudicare il seguente fatto:

Il soggetto guidatore, multato per eccesso di velocità, aveva proposto ricorso e appello contro la multa ricevuta, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Modena avevano respinto le sue richieste, ritenendo sufficienti come prova degli avvenuti controlli sugli apparecchi elettronici, le attestazioni contenute nel verbale di contravvenzione.

Il guidatore, allora, ricorre alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte accoglie, a differenza degli altri Giudici, il ricorso, in particolare perché il soggetto lamentava l’omessa produzione, da parte dell’Amministrazione, dei certificati di taratura e di omologazione del tutor.

La Corte, infatti, ha stabilito che: in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, quindi del tutor, il giudice DEVE accertare se effettivamente l’apparecchio è stato sottoposto alle regolari operazioni di verifica di funzionalità e taratura. Questo, ricorda la Corte di Cassazione, è confermato e legittimato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 113/2015, con cui è stato dichiarato incostituzionale il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Vi invitiamo a leggere l’approfondimento sul nostro sito sulla sentenza della Corte Costituzionale.

Inoltre, la Corte precisa che, affinché vengano provate le operazioni di omologazione e taratura, non bastano le attestazioni presenti nel verbale di contravvenzione, ma è necessario che l’Amministrazione presenti le certificazioni delle relative operazioni. Tra l’altro, questo principio è stato nuovamente affermato anche da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza 6579 del 2023, in cui è stato ribadito che anche il sistema “SICVE-Tutor deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e che l’Amministrazione dovrà dare prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, in caso di contestazioni, poiché l’attestazione nel verbale di contravvenzione non riveste fede privilegiata.

Per approfondire di più l’argomento, vi invitiamo a leggere l’articolo sul nostro portale sulla taratura ed il tutor.

TARATURA DEL TUTOR: LE CONCLUSIONI

Riassumiamo brevemente, quindi, quello che abbiamo appena detto:

  • I tutor sono rilevatori della velocità media e devono essere sottoposti ai controlli di omologazione (una tantum) e di taratura (periodicamente)
  • Le modalità di controllo vengono disciplinate dal Decreto Ministeriale 282 del 13/06/2017.
  • La Corte Costituzionale con sentenza 113/2015 ha stabilito che tutte le apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
  • La Corte di Cassazione con sentenza 8060/2019 e poi con le successive ha stabilito che, in caso di contestazioni, il giudice DEVE accertare che siano state effettivamente verificate funzionalità e taratura del dispositivo.
  • Le uniche prove valide sono le certificazioni delle operazioni, non basta quanto affermato dall’Amministrazione nel verbale di contravvenzione.
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Martina Sola
Martina Sola
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