Decreto omologazione Provida 2000 n.66 del 09.02.2001
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Prot. n°66
VISTI gli artt. 45 e 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada;
VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificati rispettivamente dagli artt. 111 e 197 de,l D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
VISTO il D.M. in _ data 29 ottobre 1997 recante norme per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego;
VISTA la domanda in data 14.4.2000 con la quale la Ditta Sintel Italia S.p.A., con sede in Via Pontina Vecchia, Km 34.200 – Ardea (Rm), ha chiesto l’approvazione di un misuratore di velocità dei veicoli per l’accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato ” Provida 2000 “;
VISTO il voto n° 557, reso nell’adunanza del 13 dicembre 2000, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta con prescrizioni.
DECRETA
Art. 1 – E’ approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato ” Provida 2000 ” della Ditta Sintel Italia S.p.A. con sede in Via Pontina Vecchia, Km 34.200 – Ardea (Rm), ai sensi e per gli *effetti dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495. Si prescrive che durante la procedura di rilevamento della velocità il fattore di zoom rimanga invariato al fine di avere la certezza che il piano focale di ripresa sia sempre costante e che inoltre ogni dispositivo sia accompagnato da un manuale di istruzioni comprensivo delle specifiche tecniche relative all’esatta procedura di ricostruzione dei dati rilevati.
Art. 2 – Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni in lingua italiana nella versione inviata al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale – dalla Ditta Sintel Italia S.p.A. in data 14.4.2000, con l’aggiunta delle prescrizioni di cui all’art. l.
Art. 3 – L’approvazione del dispositivo misuratore di velocità denominato ” Provida 2000 ” ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 4 – Gli esemplari prodotti e distilibuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso l’Ispettorato Generale per la Circolazione e 1a Sicurezza Stradale e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.
Art. 5 – Un secondo esemplare del prototipo dispositivo misuratore di velocità denominato ” Provida 2000 “, munito degli estremi di identificazione di cui all’art. 4, dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della Ditta Sintel Italia S.p.A. per almeno 5 anni dopo la scadenza dell’approvazione.
Roma, 9 feb. 2001
Il Ministro