Decreto omologazione Velomatic 512 mod 2F n.3480 del 10.09.1996
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE
PROT. 3480
VISTO I’art.45 del Decreto Leg.vo 30.4.92 n°285 – Nuovo Codice della Strada – e gli artt. 192 e 355 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con DPR 16.12.92 n° 495;
VISTO il D.M. n° 2961 del 27.11.89 con il quale è stato approvato il misuratore automatico di velocità denominato ” Velomatic 512 “;
VISTA la domanda in data 6.12.94 , con la quale la Ditta Eltraff S.r.l. ha chiesto l’estensione dell’approvazione concessa con il D.M. 2961,già citato, agli accessori denominati ” 2F”, “2L” e “RN’;
VISTO il D.M. n° 3053 del 25.7.96 con il quale sono stati approvati i suddetti accessori , con una prescrizione riguardante l’accessorio denominato ” 2F”;
CONSIDERATO che nel suddetto decreto è specificato che, per quanto attiene l’affidabilità dell’accessorio “2F”, si ritiene opportuno concedere l’approvazione per un periodo di un anno, entro il quale la Ditta interessata dovrà presentare una relazione tecnica sull’esito di una ricerca, mediante simulazione al computer;
VISTA la Relazione tecnica presentata dalla Ditta Eltraff, datata Marzo 1996, sul funzionamento del misuratore di velocità, ed in particolare dell’accessorio “2F ” , con simulazione al calcolatore di situazioni tipiche di traffico;
Visto il voto n° 201 reso dall’Adunanza del 19.06.96 con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso parere favorevole alla conferma dell’approvazione dell’accessorio ” 2F”;
DECRETA
ART. 1 E ‘ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del DPR 495192, l’accessorio al Velomatic 512 , denominato ” 2F ” presentato dalla Ditta Eltraff S.r.l. di Concorezzo (MI ).
ART.2 L’approvazione di cui sopra è concessa con la riserva di sottoporre a nuova verifica e controllo della taratura il dispositivo di che trattasi, appena questo Ufficio avrà predisposto i controlli periodici previsti dall’art. 192, 8° comma del DPR 495192.
ART.3 Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale – e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.
Roma, lì 10.09.1996
Il Ministro