D.L. 3 agosto 2007 n. 117 sulla sicurezza stradale

Allo scoccare dell’esodo estivo, con brillante tempismo, il legislatore ha approvato il D.L. 3 agosto 2007 n. 117, “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione“. Inutile osservare come, già dal titolo con cui è rubricato, il provvedimento trasudi la ricerca di clamore mediatico. I media, TV e giornali non hanno tardato a dedicare ampio spazio all’argomento. Tuttavia, come quasi sempre avviene, i media tradizionali giocano il proprio poco spazio, o tempo, a disposizione cercando di dare risalto a quegli aspetti destinati a colpire maggiormente l’attenzione dello spettatore/lettore, con buona pace della correttezza dell’informazione e dell’approfondimento giuridico.Qui è consultabile il testo integrale del D.L. 3 agosto 2007 n. 117.
Per chi sia interessato a saperne di più, ecco quindi un breve commento dedicato alle principali modifiche apportate dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117.

Eccesso di velocità

Gran parte delle novità riguardano le sanzioni per eccesso di velocità. L’art. 142 del Codice della Strada ha parzialmente mutato la sua formulazione, innalzando gli importi delle ammende per le ipotesi di eccesso di velocità ed introducendo nuove sanzioni (da 500 a 2000 euro, oltre la sospensione della patente) a carico di quegli automobilisti che eccedano i limiti imposti di oltre 60 km/h.
Inoltre, è stato aumentato il numero di punti sottratti dalla patente in caso di superamento del limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h. Infine, per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità dai 10 ai 40 km/h è stata aumentata la durata del periodo di sospensione della patente di guida.

Sempre sul fronte della velocità si è istituito l’utilizzo dei così detti “tutor” ai fini della rilevazione delle infrazioni. Come noto, i tutor avevano, infatti, in precedenza semplice scopo dissuasivo, mostrando all’automobilista la sua velocità di percorrenza sul tratto oggetto della misurazione.

Se da un lato sono state inasprite le sanzioni, dall’altro il legislatore ha inteso offrire agli automobilisti maggiori garanzie circa l’affidabilità dei controlli e delle rilevazioni eseguite. Il D.L. 3 agosto 2007 n. 117 prevede, infatti, che le postazioni di controllo siano preventivamente segnalate e posizionate in modo da essere ben visibili, “ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. A tal proposito il decreto rinvia, per le modalità di impiego di tali postazioni, alle modifiche che saranno da apportare al Regolamento di attuazione del C.d.S., con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
È un punto, questo, sul quale vale la pena di soffermarsi, poichè tale rinvio crea, al momento un grave vuoto normativo, lasciando insoluta la norma e rimettendo alla discrezionalità dei Giudici l’ingrato compito di giudicare la validità degli accertamenti che frattanto saranno eseguiti. Se da un lato il legislatore intendeva garantire sicurezza, dall’altro, proprio nel momento più critico (gli esodi e contro-esodi di agosto e settembre) ha gettato un’ombra che potrà vanificare l’opera di repressione delle Forze dell’Ordine. Tutte le infrazioni per eccesso di velocità saranno, infatti, rilevate senza che il Regolamento di attuazione del C.d.S. abbia intanto dettato regole precise circa le modalità di preavvertimento della presenza degli autovelox e, pertanto, pare probabile che molti Giudici di Pace (sempre inclini ad assumere le decisioni meno scomode) siano così indotti a dichiarare la nullità dei relativi verbali di accertamento. È facile prevedere che nei mesi avvenire le cancellerie saranno invase da una pioggia di ricorsi.

Al vuoto normativo lasciato dal legislatore ha in parte riparato il Ministero degli Interni che ha prontamente (il giorno stesso dell’approvazione del decreto) diramato una circolare, recante le prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione. Tra tali disposizioni si legge che: “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali […] ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, […], le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di velocità» ovvero «rilevamento di velocità». Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.”

Qui è consultabile il testo integrale della Circolare del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2007 .
Si tratta in ogni caso di una circolare contenete disposizioni operative e non di un testo dotato di “forza di legge”, in grado di stabilire concretamente come la presegnalazione degli autovelox debba avvenire.

Aggiornamento al 23.08.2007: il vuoto normativo di cui si diceva è stato frattanto colmato dal decreto del 15 agosto 2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 agosto 2007, che ha dato piena attuazione alle norme del Decreto Bianchi 117/2007. Il testo integrale del decreto lo trovate qui: decreto del 15 agosto 2007.

Guida senza patente

Per le ipotesi di guida senza patente (o con patente revocata o non rinnovata), il legislatore ha previsto l’arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio, oltre ad ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.

Guida in stato di ebbrezza

In materia di guida in stato di ebbrezza, è stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue. Nei casi più gravi è stata prevista una sanzione da 1500 a 6000 euro, con l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da uno fino a due anni. Le pene sono raddoppiate nel caso in cui, dalla guida in stato di ebbrezza, derivino incidenti, con fermo del veicolo per 3 mesi. Qualora il l’automobilista rifiuti di sottoporsi al test, è stata introdotta una sanzione sino a 10000 euro, sospensione della patente con fermo del veicolo.

Guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope

Per chi si mette al volante dopo aver assunto stupefacenti l’ammenda è da 1000 a 4000 euro, con l’arresto fino a 3 mesi, e la sospensione della patente fino ad 1 anno. Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa superiore a 3,5 tonnellate.
In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo per 3 mesi.

Utilizzo del cellulare alla guida

Rincari anche per chi ama guidare tenendosi compagnia al cellulare, senza vivavoce o auricolari. La multa sale fino a 594 euro, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Neopatentati

Dal febbraio 2008 chi avrà conseguito la patente da meno di tre anni non potrà superare gli 80km/h su strade extraurbane, potrà guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50 kiloWatt/tonnellata, ed in caso di infrazioni per eccesso di velocità subirà multe raddoppiate.

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