Multa eccesso di velocità: limiti, sanzioni, ricorso

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Hai appena ricevuto una multa per eccesso di velocità e ti si sta  attorcigliando il fegato al pensiero di quel che dovrai spendere per pagare la sanzione.

Se sei qui, tuttavia, è perché confidi nella possibilità che si possa presentare ricorso. Sappi, allora, che sei nel posto giusto al momento giusto! In questa guida, infatti, ti spiegheremo passo dopo passo come poter presentare opposizione contro le multe per eccesso di velocità. Al termine di quest’articolo, se avrai intenzione di rimboccarti le maniche, sarai pronto per redigere e predisporre il tuo ricorso. Non ti occorreranno particolari competenze in materia, ma solo una generosa dose di buona volontà.

Se, invece, vorrai prendere la via breve, potrai inviarci il verbale e saremo felici di offrirti la nostra assistenza, dalla valutazione gratuita del verbale, fino all’accoglimento del ricorso. Prima di entrare nel vivo del discorso, è necessaria un’ultima premessa: non tutte le multe sono annullabili.

Il primo problema, sarà, infatti, comprendere se la multa è opponibile oppure no…è allora tocca pagarla 🙁

Quali sono i limiti di velocità (quelli veri e quelli previsti dalla legge)

Quando si guida su strade italiane, conoscere i limiti di velocità e come questi interagiscono con le tolleranze dei tachimetri e degli autovelox è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese come multe e sanzioni. In Italia, i limiti di velocità variano a seconda del tipo di strada e sono ulteriormente ridotti per i neopatentati, cioè coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni.

Limiti di Velocità e Tolleranze dei Tachimetri

Innanzitutto, è importante sapere che i tachimetri delle auto tendono a mostrare una velocità che è circa il 3% superiore rispetto alla velocità reale. Questo significa che se il tachimetro indica 130 km/h, la velocità effettiva è circa 126,1 km/h. Inoltre, alla velocità rilevata dagli autovelox si applica per legge una tolleranza del 5%, e comunque non inferiore a 5 km/h (art. 345 del Regolamento di esecuzione), che viene sottratta prima di calcolare l’eccesso. Sotto i 100 km/h, quindi, la tolleranza che conta è quella fissa di 5 km/h.

Vediamo quindi quali sono le massime velocità che puoi mantenere secondo il tachimetro per le diverse categorie di strade, tenendo conto delle tolleranze:

Autostrade (limite 130 km/h): la tolleranza degli autovelox è del 5%, quindi la velocità massima tollerata è 136,5 km/h. Tenendo conto dell’errore del tachimetro, puoi andare fino a circa 140,6 km/h sul tachimetro senza rischiare multe.

Strade extraurbane principali (limite 110 km/h): la velocità massima tollerata dagli autovelox è 115,5 km/h. Con l’errore del tachimetro, il limite sul tachimetro è di circa 119 km/h.

Strade extraurbane secondarie (limite 90 km/h): qui il 5% sarebbe 4,5 km/h, quindi scatta la tolleranza minima di 5 km/h: gli autovelox tollerano fino a 95 km/h. Sul tachimetro, puoi arrivare fino a circa 97,9 km/h.

Strade urbane ad alto scorrimento (limite 70 km/h): con la tolleranza minima di 5 km/h il limite tollerato è 75 km/h, e sul tachimetro fino a circa 77,3 km/h.

Strade urbane (limite 50 km/h): l’autovelox tollera fino a 55 km/h, che sul tachimetro equivale a circa 56,7 km/h. In pratica, in città l’infrazione scatta solo a partire da 56 km/h rilevati.

Limiti per Neopatentati

I neopatentati hanno limiti più restrittivi:

Autostrade (limite 100 km/h per neopatentati): con la tolleranza, la velocità massima è 105 km/h. Sul tachimetro, ciò si traduce in un limite di 108,2 km/h.

Strade extraurbane principali (limite 90 km/h per neopatentati): con la tolleranza minima di 5 km/h, la velocità massima è 95 km/h. Sul tachimetro, il limite è di circa 97,9 km/h.

Sanzioni per eccesso di velocità: gli importi in vigore nel 2026

La riforma del Codice della Strada entrata in vigore il 14 dicembre 2024 (legge n. 177/2024) ha inasprito le sanzioni per chi supera i limiti di velocità, soprattutto in caso di recidiva nei centri abitati.

Una precisazione importante, visto che ogni anno circola la notizia di “multe più care”: gli importi del Codice della Strada dovrebbero essere aggiornati ogni due anni in base all’inflazione (art. 195, comma 3), ma l’adeguamento è stato nuovamente rinviato dal decreto Milleproroghe 2026. Gli importi che seguono, quindi, sono quelli effettivamente in vigore ad agosto 2026 e un eventuale aumento non potrà scattare prima del 2027.

Le sanzioni per il superamento dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) sono le seguenti:

  • per chi supera il limite fino a 10 km/h (comma 7) è prevista una sanzione pecuniaria da 42,00 euro a 173,00 euro. Non è prevista alcuna decurtazione dei punti della patente;
  • per chi supera il limite da oltre 10 km/h fino a 40 km/h (comma 8) è prevista una sanzione pecuniaria da 173,00 euro a 694,00 euro, con la decurtazione di tre punti dalla patente. Se la violazione è commessa all’interno di un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione sale da 220,00 euro a 880,00 euro e scatta in aggiunta la sospensione della patente da quindici a trenta giorni;
  • per chi supera il limite da oltre 40 km/h fino a 60 km/h (comma 9) è prevista una sanzione pecuniaria da 543,00 euro a 2.170,00 euro, con la decurtazione di sei punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi. In caso di recidiva nel biennio la sospensione va da otto a diciotto mesi;
  • per chi supera il limite di oltre 60 km/h (comma 9-bis) è prevista una sanzione pecuniaria da 845,00 euro a 3.382,00 euro, con la decurtazione di dieci punti e la sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente.

A questi importi vanno aggiunte alcune regole che è bene conoscere prima di fare i conti:

  • di notte si paga di più: per le violazioni dei commi 8, 9 e 9-bis commesse tra le ore 22:00 e le ore 7:00 la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (art. 195, comma 2-bis);
  • veicoli particolari: le sanzioni sono raddoppiate se la violazione è commessa, tra gli altri, alla guida di autobus, mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate o veicoli che trasportano merci pericolose (art. 142, comma 11);
  • neopatentati: nei primi tre anni dal conseguimento della patente i punti decurtati sono raddoppiati (art. 126-bis);
  • più rilevazioni in un’ora: dopo la riforma del 2024, se lo stesso veicolo viene “beccato” più volte nell’arco di un’ora da dispositivi automatici su tratti di competenza dello stesso ente, si applica — se più favorevole — la sola sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo (art. 142, comma 6-ter). Se hai ricevuto tre verbali del medesimo Comune per la stessa mattinata, questo è il primo motivo da controllare;
  • niente sconto del 30% per le violazioni che comportano la sospensione della patente (oltre 40 km/h e recidiva in centro abitato): il pagamento in misura ridotta entro cinque giorni è ammesso solo per le fasce fino a 40 km/h (art. 202, comma 1).

Infine, ricorda che la sanzione pecuniaria si applica al proprietario del veicolo (o al conducente, se identificato), mentre le sanzioni accessorie e i punti colpiscono soltanto il conducente: ne parliamo nelle FAQ in fondo all’articolo.

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Alcuni possibili vizi

La difficoltà nel trattare in astratto quest’argomento consiste nella circostanza che non tutti i verbali sono opponibili e sarà tuo compito riuscire a comprendere se ricorrono o meno vizi che consentano di ottenere l’annullamento della multa per eccesso di velocità.

Alla stessa maniera non esistono regole o strategie universali per annullare qualsiasi multa. Dovremo, quindi, procedere per esempi, illustrandoti alcuni dei possibili vizi che potresti riscontrare. Il problema è che quest’elencazione non potrà mai essere assolutamente esaustiva e anzi ci limiteremo ad esporre appena sei possibili problematiche, rispetto ad una casistica che potrebbe essere pressoché infinita.

Partiamo subito con gli esempi e con la strategia processuale da seguire.

Presegnalazione dell’autovelox

Primo esempio. Iniziamo parlando della presegnalazione e della visibilità dell’autovelox. Siamo certi che l’autovelox fosse debitamente presegnalato e visibile? Non basta dire “si in effetti i segnali c’erano e l’autovelox era visibile”, perché sia in un caso che nell’altro, l’adeguatezza della segnaletica e la visibilità dell’autovelox vanno considerate alla luce delle specifiche condizioni previste dalla normativa. E chi deve dimostrare che queste condizioni siano state rispettate? Ovviamente l’onere della prova circa la legittimità dell’accertamento grava sull’organo accertatore. Quindi, nel nostro ricorso andremo a citare analiticamente queste condizioni e chiederemo che l’ente accertatore, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, dimostri di averle rispettate una ad una.

Ci interessa seguire questa strategia processuale perché sappiamo che per le pubbliche amministrazioni le multe per eccesso di velocità sono semplicemente uno strumento per estorcere denaro ai cittadini e quindi è opportuno verificare che la strumentazione sia stata utilizzata in modo adeguato e non per rilevare più infrazioni di quante in realtà non ne siano state commesse. Inoltre, sappiamo che le p.a. non brillano per efficienza, per cui potrebbero anche aver eseguito l’accertamento in modo regolare, ma non è detto che lo riescano a dimostrare. Ben venga, quindi, sotto questo punto di vista una difesa che sia anche semplicemente ostruzionistica.

Modalità d’uso dell’autovelox

Seguendo questa stessa strategia difensiva, passiamo al secondo punto. L’autovelox deve essere omologato mediante un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il decreto di omologazione è il provvedimento con cui il Ministero stabilisce che un determinato tipo (il “prototipo”) di autovelox possa essere utilizzato per le rilevazioni degli eccessi di velocità.

Ma non solo. Il decreto di omologazione e la “tabella identificativa” del dispositivo precisano anche secondo quali modalità e in quali configurazioni il dispositivo possa essere utilizzato: velocità istantanea o media, misura in avvicinamento o in allontanamento, rilevazione monodirezionale o bidirezionale, numero di corsie controllate. Con il nuovo decreto ministeriale sull’omologazione (D.M. 8 giugno 2026, n. 125, di cui parleremo tra poco) questo aspetto è diventato ancora più importante, perché le verifiche periodiche devono coprire proprio le opzioni concretamente utilizzate da quel singolo esemplare.

E chi ci dice che queste modalità siano state correttamente seguite?

Chiaramente dovrà dircelo l’ente accertatore. Chiederemo quindi che, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, l’ente accertatore dimostri di aver impiegato il dispositivo secondo le modalità d’uso contemplate nel decreto di omologazione e nella tabella identificativa, e che la specifica configurazione utilizzata nell’accertamento (ad esempio la misura bidirezionale su due corsie) rientrasse tra quelle sottoposte alle verifiche prescritte.

Verifiche di funzionamento e taratura dell’autovelox

Terzo punto: soffermiamoci ancora sul decreto di omologazione.

Ogni autovelox deve essere omologato e ogni esemplare in uso deve necessariamente essere sottoposto a taratura periodica (di regola annuale, presso un laboratorio accreditato) e a verifiche di funzionalità. Si tratta di due adempimenti distinti, e il D.M. 125/2026 lo ha messo nero su bianco: la taratura attesta che lo strumento misura correttamente, le verifiche di funzionalità (integrità del dispositivo, sigilli, autodiagnosi, corretto funzionamento delle componenti) attestano che l’apparecchio, già tarato, non presenti malfunzionamenti e vanno verbalizzate dall’utilizzatore prima del primo impiego successivo alla taratura. Il verbale di verifica deve indicare, tra l’altro, la matricola del dispositivo, gli estremi del decreto di omologazione e del certificato di taratura, data, luogo, nominativo del verificatore ed esito positivo di ogni singola prova.

Sarà, quindi, utile chiedere che l’ente accertatore (nell’assolvimento del proprio onere probatorio) dimostri di aver effettivamente eseguito sia la taratura che le verifiche di funzionalità, ponendo attenzione a chi, quando e come le abbia eseguite, perché anche in questo caso vi sono delle condizioni di legittimità da rispettare. La semplice frase “apparecchio regolarmente tarato” scritta nel verbale non basta: in giudizio devono comparire il certificato di taratura in corso di validità alla data dell’infrazione e il verbale delle verifiche di funzionalità, entrambi riferiti a quello specifico esemplare.

Il numero di matricola dell’autovelox

Per il quarto esempio possiamo ricollegarci a quanto detto nel punto precedente. Perché nel momento in cui chiediamo che ci sia esibita della documentazione relativa al dispositivo, dobbiamo essere certi che quella documentazione sia effettivamente riferibile a quello specifico autovelox.

Occorre, quindi, che nel verbale sia identificato in modo univoco l’apparecchio utilizzato. Per questo verifichiamo con attenzione che il numero di matricola sia indicato nel verbale, poiché qualora non fosse indicato potremmo richiedere l’annullamento della multa, in ragione dell’impossibilità di verificare che l’autovelox fosse in regola. La matricola, come vedremo, è anche la chiave con cui potrai cercare l’apparecchio nell’anagrafe nazionale degli autovelox e confrontare i dati dichiarati dall’ente con quelli riportati nel verbale.

Differenza tra omologazione e approvazione

Quinto esempio. Abbiamo parlato fino ad ora del decreto di omologazione… ma siamo certi che l’autovelox sia stato effettivamente omologato? Leggi con attenzione il tuo verbale e verifica quale provvedimento viene citato. Fino a pochi mesi fa, nella quasi totalità dei casi, non si trattava di decreti di omologazione ma di semplici decreti di approvazione.

Tutto questo ci interessa perché l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada prevede espressamente che le infrazioni per eccesso di velocità possano essere rilevate solo mediante apparecchiature “debitamente omologate”, e l’art. 45, comma 6, tiene distinte le due procedure. Per anni la giurisprudenza è stata divisa, finché la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024, ha affermato il principio secondo cui è nulla la multa per eccesso di velocità rilevata con un dispositivo non omologato ma semplicemente approvato. Il principio è stato poi ribadito senza incertezze: ordinanze n. 12924/2025, n. 26521/2025, n. 8797/2026, n. 8801/2026 e n. 13852/2026, solo per citare le più recenti. [link interno: approfondimento sull’ordinanza 10505/2024; approfondimento sull’ordinanza 12924/2025]

La svolta del 2026: il decreto ministeriale n. 125/2026

Di fronte a migliaia di verbali annullati, il Ministero ha finalmente adottato il regolamento che mancava dal 1992: il D.M. 8 giugno 2026, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2026 e in vigore dal 12 luglio 2026. Il decreto detta, per la prima volta, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, di taratura e di verifica di funzionalità degli autovelox e dei tutor, e abroga il precedente D.M. 282/2017.

La norma che interessa gli automobilisti è l’art. 6, che contiene la disciplina transitoria: i dispositivi “conformi ai prototipi” approvati con i decreti elencati nell’Allegato B del decreto (venticinque prototipi, tra cui Autovelox 106, Velomatic 512D, Telelaser TruCam, Celeritas, Velocar Red&Speed, T-Exspeed, Tutor 3.0, Vergilius) “si intendono omologati” ai fini del decreto. È la cosiddetta omologazione “ex lege” (o “sanatoria”, come l’ha ribattezzata la stampa). Con due circolari di luglio 2026 (una del Ministero delle Infrastrutture, una del Ministero dell’Interno) è stato inoltre indicato agli organi accertatori di scrivere nei verbali che l’apparecchiatura è “omologata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 125/2026”.

Cosa cambia davvero per chi vuole fare ricorso

Attenzione, perché qui è facile cadere nella semplificazione che circola in rete: “il problema è superato e le multe non sono più contestabili”. Non è così, per almeno cinque ragioni.

1. Le multe per infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026 non sono toccate. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e non contiene alcuna previsione di retroattività. Se la tua infrazione è stata rilevata prima di quella data con un dispositivo soltanto “approvato”, il verbale ricade interamente nel principio affermato dalla Cassazione: l’approvazione non equivale all’omologazione e la multa è annullabile.

2. Il decreto è un regolamento e va letto in modo coerente con la legge. Il D.M. 125/2026 è un atto attuativo degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del Codice della Strada. Non può essere interpretato come una formula magica che attribuisce automaticamente efficacia probatoria a qualunque apparecchio riconducibile “nominalmente” a un modello dell’Allegato B, prescindendo dai requisiti di conformità, taratura e funzionalità che lo stesso decreto prevede. E la Cassazione ha già chiarito (ordinanza n. 13852/2026) che gli atti amministrativi non possono derogare al requisito legislativo dell’omologazione.

3. Non basta il modello: conta lo specifico esemplare. L’art. 6 considera omologati i dispositivi “conformi ai prototipi” approvati, non i dispositivi “dello stesso nome”. La conformità del singolo apparecchio al prototipo è documentata dal certificato di conformità (Allegato A del decreto), rilasciato dal produttore per ciascun dispositivo con riferimento alla matricola; per gli apparecchi già in uso va rilasciato in occasione della prima taratura periodica successiva al 12 luglio 2026. Sempre entro la prima taratura utile, sulla targhetta identificativa dell’apparecchio devono essere aggiunti gli estremi del nuovo decreto (art. 6, comma 2). Sono documenti che l’ente deve poter esibire, se già dovuti alla data dell’accertamento.

4. La sequenza taratura + verifiche di funzionalità deve essere completa e riferita alla matricola. Il decreto distingue espressamente la taratura dalle verifiche di funzionalità (Allegato A, punto 2.12 e seguenti) e per i dispositivi già in uso fa scattare le nuove prescrizioni alla scadenza del certificato di taratura in corso (art. 6, comma 5), mentre i vecchi certificati conservano efficacia entro i limiti temporali del decreto (art. 7). Per le infrazioni successive al 12 luglio 2026, quindi, occorre individuare quale regime tecnico si applicava a quel singolo esemplare in quel giorno: la sola indicazione nel verbale di un'”avvenuta taratura” non consente di verificare né la data e la validità del certificato, né il verbale di verifica di funzionalità, né eventuali interventi di manutenzione o riparazione intervenuti dopo l’ultima taratura.

5. La configurazione di utilizzo deve rientrare tra quelle verificate. Il decreto attribuisce rilievo non al modello in astratto, ma alla concreta modalità d’impiego (velocità istantanea o media, direzionalità, modalità di rilevamento, numero di corsie) risultante dalla tabella identificativa: le verifiche vanno fatte proprio per le opzioni utilizzate da quell’esemplare.

In pratica, la strategia difensiva si sposta ma non si esaurisce. Se prima chiedevamo “mostrami il decreto di omologazione”, oggi — per gli accertamenti successivi al 12 luglio 2026 — chiediamo all’ente di documentare l’intera catena: il titolo di omologazione applicabile allo specifico dispositivo e la sua riconducibilità ai prototipi dell’Allegato B; il certificato di conformità riferito alla medesima matricola (ove già dovuto); il certificato di taratura valido alla data dell’accertamento e riferibile inequivocabilmente a quell’esemplare; il verbale delle verifiche di funzionalità con la stessa matricola; la tabella identificativa e la prova che la modalità di utilizzo rientrasse tra quelle verificate; l’aggiornamento della targhetta, se già dovuto; la documentazione di eventuali interventi tecnici successivi all’ultima taratura. Non sono formalità: sono esattamente i presupposti dai quali l’art. 142, comma 6, fa dipendere l’affidabilità e l’efficacia probatoria della rilevazione. Se, a fronte di una contestazione specifica su questi punti, l’Amministrazione si limita a citare il modello, gli estremi del decreto riferito al prototipo e una generica taratura, il verbale va annullato.

L’anagrafe nazionale degli autovelox: cos’è e come consultarla

Sesto esempio, ed è una novità che ti consigliamo di sfruttare prima ancora di scrivere il ricorso.

Dal 2025 esiste un censimento nazionale obbligatorio di tutti i dispositivi di rilevamento della velocità in uso in Italia. Lo ha previsto l’art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 73/2025 (convertito dalla legge n. 105/2025), attuato dal D.M. 18 agosto 2025, n. 305, che ha istituito la piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La piattaforma è operativa dal 30 settembre 2025 e gli enti hanno avuto sessanta giorni per inserire i propri apparecchi: dal 30 novembre 2025 possono essere utilizzati soltanto i dispositivi censiti. Il decreto n. 305/2025 lo dice espressamente: l’inserimento dei dati di ciascun dispositivo è “condizione necessaria per il legittimo utilizzo” da parte delle amministrazioni. Ogni variazione (sostituzione, dismissione, cambio di matricola) deve essere comunicata immediatamente.

Per ciascun apparecchio l’ente deve dichiarare: l’ente accertatore, gli estremi e la data del decreto ministeriale di approvazione o omologazione, il tipo di dispositivo, marca, modello, versione e numero di matricola. Questi dati sono pubblici e chiunque può consultarli, senza registrazione, alla pagina ufficiale del Ministero: https://velox.mit.gov.it/dispositivi.

Come si consulta l’anagrafe (e cosa cercare)

L’elenco si presenta come una tabella con le colonne: codice accertatore, denominazione dell’ente, codice catastale del Comune, decreto e data del decreto, tipo, marca, modello, versione, matricola, note, data dell’ultima comunicazione e data del primo inserimento. Prendi il verbale, individua l’ente che lo ha emesso, il modello e il numero di matricola dell’apparecchio e confrontali con quanto risulta nell’anagrafe. Le cose da controllare sono cinque:

  1. L’apparecchio c’è? Se l’infrazione è successiva al 30 novembre 2025 e la matricola indicata nel verbale non compare tra i dispositivi dell’ente, l’accertamento è stato eseguito con un dispositivo che non poteva essere legittimamente utilizzato. È un motivo di ricorso autonomo, da far valere in aggiunta a tutti gli altri.
  2. La matricola coincide? Capita che nel verbale sia indicata una matricola diversa da quella censita (o che nel verbale la matricola manchi del tutto). In entrambi i casi la documentazione che l’ente produrrà in giudizio non sarà riferibile con certezza allo strumento usato contro di te.
  3. La data del primo inserimento è anteriore all’infrazione? L’anagrafe riporta quando il dispositivo è stato inserito per la prima volta. Se l’inserimento è successivo alla data dell’infrazione (a sua volta successiva al 30 novembre 2025), al momento dell’accertamento il dispositivo non era censito.
  4. Quale decreto dichiara l’ente? Nell’anagrafe l’ente indica il provvedimento ministeriale a cui riconduce l’apparecchio. Confrontalo con quello citato nel verbale e, per le infrazioni successive al 12 luglio 2026, con l’elenco dei decreti di approvazione contenuto nell’Allegato B del D.M. 125/2026: se il prototipo dichiarato non è tra quelli dell’Allegato B, l’omologazione “ex lege” non opera e l’ente dovrà dimostrare di aver ottenuto un autonomo decreto di omologazione.
  5. Modello e versione corrispondono? Molte approvazioni sono state “estese” nel tempo a versioni successive dello stesso apparecchio. Una versione diversa da quella approvata (o omologata) non è coperta dal provvedimento.

Un’avvertenza per correttezza: l’anagrafe raccoglie dati autodichiarati dagli enti e non è un registro delle omologazioni né delle tarature. La presenza dell’apparecchio nell’elenco, quindi, non prova affatto che il dispositivo fosse omologato, conforme, tarato e verificato: è una condizione necessaria, non sufficiente. La sua assenza, al contrario, è un vizio che da sola può far cadere il verbale. In ogni caso, prima di scrivere il ricorso, un giro sull’anagrafe con il verbale alla mano ti dirà molto su quanto l’ente sia (o non sia) in regola.

Innanzi a quale organo proporre opposizione

Prefetto o Giudice di Pace. Quale delle due vie è la migliore? Su quest’argomento si sono spesi fiumi d’inchiostro… e anche noi abbiamo la nostra opinione.

Per dirtela in breve, nella generalità delle ipotesi, il nostro consiglio è di rivolgere il ricorso al Prefetto, poiché riteniamo sia la strada più semplice da seguire, quella che presenta maggiori probabilità di accoglimento e nessuna spesa da affrontare preventivamente.

Infatti:

  • Proponendo ricorso al Prefetto, in caso di rigetto (non si sa mai!) avrai l’opportunità di presentare un nuovo ricorso al Giudice di Pace contro l’ordinanza-ingiunzione, entro trenta giorni dalla sua notifica. Nella misura in cui ritieni che il tuo ricorso sia meritevole di accoglimento, è ovviamente più coerente sfruttare entrambe le opportunità che l’ordinamento ti riconosce. Viceversa, la diretta proposizione del ricorso al Giudice di Pace preclude la possibilità di sollevare opposizione innanzi al Prefetto, nel caso in cui il ricorso avesse esito negativo.
  • Proporre ricorso al Prefetto è molto più semplice. Redigi l’atto e lo invii, tramite raccomandata o tramite pec. Non c’è null’altro di cui ti dovrai preoccupare. Nel giro di qualche mese riceverai l’ordinanza prefettizia che ti comunicherà l’esito del tuo ricorso.
  • Il Prefetto è tenuto a rispondere al tuo ricorso entro termini precisi (210 giorni per l’emissione dell’ordinanza e 150 giorni per la successiva notifica) e, in caso di esito negativo, l’ordinanza sarà impugnabile anche qualora questi termini non siano stati rispettati. Al contrario, il Giudice di Pace non è soggetto ad alcun termine per l’emissione della sentenza.
  • Fare ricorso al Prefetto anziché al Giudice di Pace non comporta alcuna spesa, poiché il ricorrente dovrà semplicemente inviare la raccomandata o la pec contenente il ricorso, senza dover pagare alcuna marca da bollo né contributo unificato.

Tuttavia, questo è un consiglio generale e astratto. Se desideri un parere specifico per il tuo caso, ancora una volta non possiamo fare altro che invitarti ad inviarci una foto del verbale e saremo felici di offrirti il nostro parere gratuito.

Il ricorso contro le multe per eccesso di velocità

Adesso che hai deciso innanzi a quale organo presentare ricorso, veniamo al concreto, con il ricorso vero e proprio.

Qui a seguire, ecco il modello che potrai utilizzare per il ricorso al Giudice di Pace contro le multe per eccesso di velocità.

Modello di ricorso al Giudice di Pace contro multe per eccesso di velocità

Le ultime della giurisprudenza

Quando si decide di contestare una multa, tenersi al passo con le ultime sentenze è fondamentale, al fine di poter sostenere con successo le proprie motivazioni. Ecco le pronunce più recenti della Corte di Cassazione che ti conviene conoscere (e citare):

  • Ordinanza n. 13852/2026 (8 aprile 2026): la Seconda Sezione civile conferma per l’ennesima volta che l’apparecchiatura deve essere “debitamente omologata” ai sensi dell’art. 142, comma 6, che la semplice approvazione non basta e che le circolari ministeriali che sostengono l’equivalenza delle due procedure non possono derogare alla legge. La pronuncia richiama l’intera catena di precedenti conformi del 2024 e del 2025.
  • Ordinanza n. 8801/2026 (marzo-aprile 2026): telelaser impiegato su un raccordo; la Corte accoglie il motivo del ricorrente e ribadisce che è l’Amministrazione a dover produrre in giudizio i certificati di omologazione e di taratura, non l’automobilista a dover dimostrare il contrario.
  • Ordinanza n. 8797/2026 (marzo 2026): annullata la multa di un Comune bellunese, con la precisazione che il decreto di approvazione, da solo, non consente di utilizzare la rilevazione come prova. Lo stesso giorno, con l’ordinanza n. 7374/2026, la Corte ha invece respinto il ricorso di un automobilista che aveva contestato la taratura, perché il Comune aveva depositato il certificato di taratura periodica: le due decisioni sono state raccontate come un “cambio di orientamento”, ma dicono la stessa cosa, e cioè che l’ente deve provare sia l’omologazione sia la taratura e che quando lo fa la multa regge. [link interno: “Autovelox non omologati: il falso mito del cambio di orientamento della Cassazione”]
  • Ordinanza n. 7379/2026: una pronuncia che gioca a favore dei Comuni e che è bene conoscere per non sbagliare motivo: secondo la Corte, la postazione mobile presidiata dagli agenti non richiede il decreto prefettizio di individuazione del tratto di strada previsto dall’art. 4 del d.l. 121/2002, che riguarda le postazioni fisse senza operatore.
  • Sentenza n. 31665/2025 (4 dicembre 2025): è la pronuncia sulla “regola del chilometro”. La distanza minima di un chilometro tra il segnale che impone il limite e la postazione fissa, fuori dai centri abitati, si misura dal segnale di limite e, se tra segnale e autovelox vi sono intersezioni, dal segnale ripetuto dopo l’ultima intersezione; in assenza di intersezioni la ripetizione del cartello è irrilevante. In ogni ricorso sulla presegnalazione, quindi, conviene descrivere con precisione la topografia del tratto.
  • Ordinanza n. 26521/2025 (1° ottobre 2025) e ordinanza n. 12924/2025 (maggio 2025): entrambe ribadiscono la non equipollenza tra approvazione e omologazione e precisano che nemmeno la taratura può supplire alla mancanza dell’omologazione, trattandosi di requisiti diversi e cumulativi. [link interno: approfondimento sull’ordinanza 12924/2025]
  • Ordinanza n. 10505/2024 (18 aprile 2024): il capostipite di questo orientamento, con cui la Cassazione ha stabilito la nullità della multa rilevata con un dispositivo approvato ma non omologato. [link interno: approfondimento sull’ordinanza 10505/2024]

Se hai ricevuto una multa da un autovelox soltanto “approvato” per un’infrazione anteriore al 12 luglio 2026, questi precedenti sono la tua arma principale. Per le infrazioni successive, come abbiamo visto, la partita si gioca sulla prova della conformità, della taratura e delle verifiche dello specifico esemplare.

La procedura da seguire

Adesso che hai deciso innanzi a quale organo presentare ricorso e hai già materialmente confezionato il tuo atto, non resta che fare chiarezza sulla procedura da seguire e rispondere ai dubbi più frequenti.

Per renderti la lettura più agevole, procediamo mediante domande e risposte.

Quanto costa una multa per eccesso di velocità nel 2026?

Dipende dalla fascia di superamento: da 42 a 173 euro fino a 10 km/h oltre il limite; da 173 a 694 euro tra 10 e 40 km/h (da 220 a 880 euro con sospensione della patente se è la seconda volta in un anno in centro abitato); da 543 a 2.170 euro tra 40 e 60 km/h; da 845 a 3.382 euro oltre i 60 km/h. Di notte (22:00-7:00) le fasce superiori a 10 km/h sono aumentate di un terzo. Gli importi sono fermi dal 2021 perché l’adeguamento all’inflazione è stato rinviato anche per il 2026.

Quanti punti si perdono per eccesso di velocità?

Nessun punto fino a 10 km/h oltre il limite; 3 punti tra 10 e 40 km/h; 6 punti tra 40 e 60 km/h; 10 punti oltre i 60 km/h. Per i neopatentati (primi tre anni di patente) i punti sono raddoppiati. I punti vengono tolti solo al conducente identificato: se la contestazione non è immediata, il proprietario riceve la richiesta di comunicare i dati di chi guidava.

Quando scatta la sospensione della patente per eccesso di velocità?

La sospensione scatta oltre i 40 km/h di superamento (da uno a tre mesi fino a 60 km/h, da sei a dodici mesi oltre) e, dopo la riforma del 2024, anche per chi supera il limite di oltre 10 km/h in centro abitato per la seconda volta nell’arco di un anno (da quindici a trenta giorni). In caso di recidiva nel biennio oltre i 40 km/h la sospensione sale da otto a diciotto mesi; oltre i 60 km/h è prevista la revoca.

Qual è la tolleranza dell’autovelox e del tutor?

La tolleranza è del 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, e viene sottratta prima di calcolare l’eccesso. Vale per tutti i dispositivi, tutor compreso: sui sistemi a velocità media la riduzione si applica alla velocità media calcolata sul tratto. Nel verbale devono comparire sia la velocità rilevata sia quella “netta” dopo la riduzione.

Entro quanto tempo deve arrivare la multa dell’autovelox?

Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dalla data dell’infrazione, se il proprietario risiede in Italia (360 giorni per i residenti all’estero). Conta la data in cui l’ente consegna l’atto al servizio postale o lo invia via pec, non quella in cui lo ricevi. Una notifica tardiva rende il verbale annullabile e, in caso di ricorso, è l’ente a dover provare di aver rispettato il termine.

Multa con autovelox non omologato: si può ancora fare ricorso nel 2026?

Sì. Per le infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026 vale in pieno l’orientamento della Cassazione: se il verbale cita un decreto di “approvazione” e non di omologazione, la multa è annullabile. Per le infrazioni successive, il D.M. 125/2026 considera omologati i dispositivi conformi ai prototipi dell’Allegato B, ma l’ente deve comunque dimostrare, se contestato, che lo specifico esemplare fosse conforme al prototipo, tarato e sottoposto alle verifiche di funzionalità previste dal decreto, con documenti riferiti alla matricola dell’apparecchio. La strada del ricorso, quindi, resta aperta: cambia soltanto ciò che bisogna contestare.

Come faccio a sapere se un autovelox è nell’elenco del Ministero?

Consulta l’anagrafe nazionale dei dispositivi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: velox.mit.gov.it/dispositivi. Cerca l’ente che ha emesso il verbale e confronta modello e matricola con quelli indicati nella multa. Dal 30 novembre 2025 possono essere utilizzati solo gli apparecchi censiti: se il tuo non c’è, hai un motivo di ricorso in più.

Posso chiedere la foto dell’autovelox e i documenti dell’apparecchio?

Sì. Hai diritto di accedere alla documentazione fotografica dell’infrazione e agli atti relativi all’apparecchio (decreto di omologazione, certificato di taratura, verbali di verifica) presentando una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 all’ente accertatore. La foto ti serve per controllare targa, data, ora e velocità; gli altri documenti per capire se l’ente è in regola. Attenzione però: la richiesta di accesso non sospende i termini per il ricorso.

Se non comunico i dati del conducente cosa succede?

Se la contestazione non è stata immediata, il proprietario ha 60 giorni dalla notifica per comunicare i dati di chi guidava. Se non lo fa, non vengono decurtati i punti né applicata la sospensione della patente, ma riceverà una seconda sanzione per omessa comunicazione (art. 126-bis), di importo compreso tra 292 e 1.168 euro. La comunicazione dei dati, inoltre, non è dovuta finché pende il ricorso contro il verbale.

Da quando decorrono i 5 giorni per pagare la multa con lo sconto del 30%?

Dal giorno della notifica (cioè della consegna del verbale, anche se ritirato in posta). I 5 giorni si contano di calendario, compresi sabato e domenica; solo se l’ultimo giorno è festivo il termine slitta al primo giorno non festivo successivo. Lo sconto non si applica alle violazioni che comportano la sospensione della patente, cioè oltre i 40 km/h e per la recidiva in centro abitato. E ricorda: pagando, anche in misura ridotta, rinunci al ricorso.

Quanto tempo ho per fare ricorso contro una multa per eccesso di velocità?

60 giorni dalla notifica per il ricorso al Prefetto, 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace. I termini decorrono dalla data in cui hai ricevuto il verbale e non possono essere prorogati; la multa non deve essere stata pagata, nemmeno parzialmente.

Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace: quale conviene?

Nella generalità dei casi consigliamo il Prefetto: è gratuito, si presenta per raccomandata o pec, l’ordinanza deve arrivare entro termini precisi e, in caso di rigetto, resta possibile rivolgersi al Giudice di Pace. Il ricorso diretto al Giudice di Pace costa 43 euro di contributo unificato, richiede la partecipazione all’udienza e, se perdi, chiude la partita. Attenzione: se il Prefetto respinge il ricorso, l’ordinanza-ingiunzione impone il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale (art. 204 C.d.S.) e va impugnata entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace.

Come si presenta il ricorso e a chi va inviato?

Il ricorso al Prefetto si invia per raccomandata a.r. o pec al Prefetto del luogo in cui è avvenuta l’infrazione, oppure si consegna all’organo che ha emesso il verbale, che lo inoltra. Il ricorso al Giudice di Pace si deposita presso l’ufficio del Giudice di Pace del luogo dell’infrazione, di persona, per raccomandata o, con l’assistenza di un avvocato, telematicamente. In entrambi i casi allega copia del verbale e della busta con la data di notifica.

Cosa succede dopo la presentazione del ricorso?

Se hai presentato ricorso al Prefetto non dovrai fare altro che attendere la notifica dell’ordinanza con cui ti sarà comunicato l’esito del ricorso (accoglimento con archiviazione, oppure rigetto con ingiunzione a pagare). Nel caso del ricorso al Giudice di Pace la sentenza sarà invece emessa solo dopo l’udienza, a cui è sempre consigliato presentarsi (personalmente o delegando un’altra persona). Durante il ricorso il verbale non va pagato e non può essere iscritto a ruolo.

La multa è arrivata con un’auto a noleggio o aziendale: chi paga?

Il verbale viene notificato all’intestatario del veicolo (società di noleggio o azienda), che di regola comunica i dati del conducente o lo rinotifica a chi aveva in uso il mezzo. Anche in questo caso i termini per il ricorso decorrono dalla notifica al conducente, che ha pieno diritto di impugnare il verbale con gli stessi motivi di cui abbiamo parlato.

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