Tutto quello che devi sapere se vuoi contestare la tua multa

Gentile Cliente,
se ti abbiamo invitato a consultare questa pagina è perché abbiamo già esaminato la tua multa e abbiamo ritenuto che vi siano i presupposti per poter procedere con l’opposizione.
Tuttavia, se vorrai avvalerti della nostra assistenza, è opportuno che prima tu legga le informazioni che abbiamo riportato in questa pagina.

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Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione ti preghiamo di contattarci telefonicamente al numero 0810030533

In cosa consiste il servizio?

L’ufficio legale di ricorsi.net si occuperà di redigere il ricorso, che ti sarà trasmesso tramite mail al tuo indirizzo posta elettronica. Una volta che lo avrai ricevuto sarà tuo compito stampare, firmare e inviare il ricorso.

Il ricorso può essere presentato a condizione che non sia decorso il termine per l’opposizione e che non sia stato già effettuato il pagamento della sanzione. Il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla notifica del verbale, nel caso in cui il ricorso sia rivolto al prefetto (come noi consigliamo); viceversa, il termine è di 30 giorni dalla notifica del verbale, nel caso in cui si faccia ricorso al Giudice di Pace (come è obbligatorio se oggetto della contestazione sono una cartella esattoriale o un’ordinanza prefettizia). Presta molto attenzione a questi termini e considera che noi non possiamo conoscere la data in cui la multa ti è stata notificata.

I nostri ricorsi sono articolati in motivazioni che trovano sempre precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali (espressamente citati nel testo). Possiamo per questo garantirti al 100% che il ricorso sia assolutamente fondato e che ci siano i presupposti per l’annullamento della multa, ma non possiamo garantirti con certezza l’accoglimento. Purtroppo, infatti, nel nostro ordinamento giuridico il precedente non è vincolante e ciascun giudice o prefettura potrà decidere secondo il proprio personale orientamento, anche talvolta discostandosi da quanto statuito da magistrature superiori.

Siamo assolutamente restii a pubblicare dati statistici e percentuali di qualsiasi genere. I ricorsi non sono un “gratta e vinci” e, come per qualsiasi causa, il loro esito non è mai certo o prevedibile. Tuttavia, se desideri farti un’idea del nostro modo di lavorare, puoi dare uno sguardo a questa pagina in cui sono raccolte le ultime recensioni pubblicate da chi, prima di te, si è rivolto a noi. Si tratta di recensioni autentiche e verificate, pubblicate su Google e Trustpilot.

Nella mail che ti abbiamo già inviato (e che ti ha portato su questa pagina), troverai il link per effettuare il pagamento. Potrai scegliere la modalità di pagamento che ti è più comoda: carta di credito, paypal o bonifico bancario. Il nostro ricorso ti sarà spedito via mail entro circa sette giorni dal pagamento. Qualora i termini fossero prossimi alla scadenza, potrai segnalarci l’urgenza e faremo il possibile per inviartelo con la massima immediatezza.

Per le opposizioni alle ingiunzioni amministrative è consentita la difesa in proprio, senza la necessaria assistenza di un avvocato. Con il nostro ricorso e il nostro supporto potrai risparmiare ogni ulteriore spesa legale. Presentando ricorso al prefetto non dovrai fare altro che inviare l’atto e attendere la notifica dell’ordinanza. Nel caso in cui il ricorso sia, invece, presentato al Giudice di Pace, sarà necessario presentarsi in udienza. Anche in questa ipotesi potrai presentarti personalmente in udienza senza il patrocinio di un avvocato (dell’udienza innanzi al Giudice di Pace ne riparleremo tra qualche riga).

Nel caso in cui il ricorso riguardi un’ordinanza prefettizia o una cartella esattoriale sarà d’obbligo rivolgere l’opposizione al Giudice di Pace, senza alcuna possibilità di scelta. Nel caso in cui, invece, il ricorso riguardi un verbale per infrazione al Codice della Strada, si potrà scegliere se fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Il nostro consiglio è di presentare ricorso al Prefetto, ma è una scelta che non ti imponiamo. Se desideri che il tuo ricorso sia rivolto al Giudice di Pace è sufficiente che ce lo comunichi.

Quando oggetto di contestazione è un verbale per infrazione al Codice della Strada, il nostro consiglio è di rivolgere il ricorso al Prefetto, poichè riteniamo sia la strada più semplice da seguire, quella che presenta maggiori probabilità di accoglimento e nessuna spesa da affrontare preventivamente.
  • due possibilità sono meglio di una: Proponendo ricorso al Prefetto sarà possibile, nel malaugurato caso di rigetto, presentare un nuovo ricorso al Giudice di Pace. Viceversa, la diretta proposizione del ricorso al Giudice di Pace preclude la possibilità di sollevare opposizione innanzi al Prefetto, nel caso in cui il ricorso avesse esito negativo.
  • è più semplice: Fare ricorso al Prefetto anzichè al Giudice di Pace è più semplice, poichè è molto più elementare il procedimento da seguire: il ricorrente dovrà infatti semplicemente inviare il ricorso tramite raccomandata e attendere la successiva notifica del provvedimento prefettizio, con cui sarà disposto l’accoglimento o l’annullamento del ricorso.
  • ci sono maggiori probabilità di accoglimento: Fare ricorso al Prefetto anzichè al Giudice di Pace presenta maggiori probabilità di accoglimento, dal momento che il Prefetto è tenuto ad emettere il suo provvedimento entro il termine massimo di 210 giorni (il Giudice di Pace non è invece soggetto ad alcun termine per l’emissione della sentenza).
  • non ci sono spese: Fare ricorso al Prefetto anzichè al Giudice di Pace non comporta alcuna spesa, poichè il ricorrente dovrà semplicemente inviare la raccomandata contente il ricorso, senza dovervi apporre alcuna marca da bollo nè contributo unificato.
Occorre fare una distinzione
  • Prefetto: In caso di ricorso al Prefetto, il ricorso si presenta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata va indirizzata direttamente in prefettura o al comando di polizia che ha emesso il verbale. In alternativa alla raccomandata si può utilizzare anche la pec, seguendo le istruzioni che abbiamo riportato in questa guida. Viceversa, è sconsigliato inviare il ricorso mediante corrieri e spedizionieri diversi da Poste Italiane. Al ricorso va allegata una copia del verbale, compresa ogni pagina ed eventualmente la busta.
  • Giudice di Pace: In caso di ricorso al Giudice di Pace, il ricorso può essere presentato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano presso l’ufficio competente. Malgrado alcuni uffici giudiziari ne facciano uso, è generalmente sconsigliato inviare il ricorso mediante posta elettronica certificata. È altrettanto sconsigliato inviare il ricorso mediante corrieri e spedizionieri diversi da Poste Italiane. Al ricorso dovrà essere allegato il verbale (o l’ordinanza prefettizia o la cartella esattoriale) compresa ogni pagina ed eventualmente la busta. Ricorso e documentazione allegata dovrà essere presentata in originale unitamente ad ulteriori cinque copie (sia del ricorso che della documentazione allegata). Per poter monitorare lo stato della procedura è preferibile (ma non obbligatorio) effettuare la preiscrizione on line del ricorso, come spiegato in questa pagina.
Per l’individuazione del Prefetto o del Giudice di Pace competente occorre fare riferimento al luogo in cui sarebbe avvenuta l’infrazione contestata. Nel ricorso che ti invieremo sarà comunque sempre indicato l’ufficio competente presso cui dover spedire o consegnare il ricorso.
Occorre fare una distinzione
  • Prefetto: La presentazione del ricorso al Prefetto è esente da qualsiasi spesa.

  • Giudice di Pace: La presentazione del ricorso al Giudice di Pace comporta, invece, il pagamento del contributo unificato ed eventualmente anche della marca da bollo. Il contributo unificato è di 43,00 euro nel caso in cui il valore della causa non sia superiore a 1.100,00 euro. Per importi superiori il contributo unificato è di 98,00 euro. Inoltre, è dovuta la marca da bollo nel caso in cui il valore della causa sia superiore a 1.033,00 euro. Sia il contributo unificato che la marca da bollo (eventuale) dovranno essere acquistati telematicamente attraverso il portale pagoPA.

Occorre fare una distinzione

    • Prefetto: Nel caso in cui il ricorso sia presentato al Prefetto, dopo aver presentato il ricorso non dovrai fare altro che attendere la notifica dell’ordinanza presso il tuo indirizzo di residenza. Se il provvedimento è di accoglimento del ricorso, il verbale è annullato. In caso invece di rigetto, il ricorrente potrà scegliere se pagare la sanzione o presentare un successivo ricorso innanzi al Giudice di Pace. L’udienza è prevista solo nel caso in cui sia lo stesso ricorrente a chiederla nel ricorso. La mancata richiesta di udienza non influisce comunque sull’esito del’opposizione e per questo nei nostri ricorsi evitiamo d richiederla. Pertanto, una volta spedito il ricorso, la procedura si conclude senza alcun’altra necessaria attività.

 

  • Giudice di Pace: Nel caso in cui il ricorso sia presentato al Giudice di Pace: Prima di poter assumere la propria decisione, il Giudice di Pace è tenuto a convocare le parti in udienza. La convocazione avverrà mediante la notifica di un “biglietto di cancelleria”. Questo biglietto di cancelleria potrà essere trasmesso a distanza di qualche settimana o qualche mese mediante fax, email o notificato a mani da parte dell’ufficiale giudiziario presso l’indirizzo in cui il ricorrente avrà dichiarato di eleggere il proprio domicilio. Eleggere il proprio domicilio non significa altro che indicare nel ricorso un indirizzo presso cui si dichiara di voler ricevere appunto le comunicazioni della cancelleria. È necessario, tuttavia, che questo indirizzo sia nello stesso comune in cui ha sede l’ufficio del Giudice di Pace competente. Qualora tu sia residente in un comune diverso, potrai inserire nel ricorso il recapito di un parente o di un conoscente (che riceverà per tuo conto questo biglietto di cancelleria), oppure potrai dichiarare di eleggere domicilio presso la cancelleria del Giudice di Pace. Può sembrare complicato, ma in realtà è semplicissimo e, in ogni caso, il ricorso che ti trasmetteremo sarà già precompilato con tutti i dati necessari. Presentarsi in udienza è obbligatorio, poiché l’assenza del ricorrente verrebbe intesa come atto di rinuncia al ricorso. In udienza il ricorrente potrà presentarsi personalmente (senza avvocato) o, in caso di indisponibilità, delegando un familiare o un conoscente. La delega potrà essere scritta in carta semplice, senza alcuna particolare formalità. Come delega si potrà adattare al proprio caso il seguente testo:

    Il sottoscritto Sig. _____ [indicare il nome del ricorrente delegante] delega il Sig. _____ [indicare il nome del delegato] a presentarsi il giorno _____ [indicare la data dell’udienza] innanzi al Giudice di Pace di _____ [indicare l’ufficio competente], dott. _____ [indicare il nome del Giudice], al fine di richiedere l’accoglimento dell’opposizion e sollevata avverso il verbale n _____ [indicare il numero del verbale oggetto del ricorso] emesso dal comando di polizia _____ [indicare il comando che ha emesso il verbale].“.
    L’udienza rappresenta comunque generalmente una pur formalità in cui il ricorrente non dovrà fare altro che riportarsi a quanto scritto nel ricorso, chiedendone l’accoglimento. Il Giudice esaminerà il verbale (o la cartella esattoriale), leggerà il ricorso, ascolterà le parti se richiesto o ritenuto necessario e deciderà se accogliere o meno l’istanza.

Il Prefetto è tenuto ad adottare il provvedimento (di accoglimento o rigetto) entro 210 giorni e a notificarlo al ricorrente nei successivi 150 giorni. Nel caso in cui l’ordinanza fosse notificata oltre tali termini (360 giorni complessivi), sarà possibile richiederne l’annullamento con ricorso al Giudice di Pace.
Occorre fare una distinzione
  • Prefetto: Nel caso in cui il ricorso sia stato presentato innanzi al Prefetto, l’eventuale ordinanza di rigetto comporterà il raddoppio della sanzione. L’ordinanza di rigetto potrà essere impugnata innanzi al Giudice di Pace, entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

  • Giudice di Pace: Nel caso in cui il ricorso sia stato presentato innanzi al Giudice di Pace, la normativa prevede che il giudice possa, rigettando il ricorso, imporre una sanzione non inferiore al minimo edittale. Nella generalità dei casi, i giudici per prassi si attengono appunto al minimo, così da non aggravare la sanzione che non subirà alcun aumento rispetto all’importo originario.
Il tema è molto dibattuto. In ogni caso secondo la più recente Cassazione, anche in pendenza di ricorso è opportuno effettuare la comunicazione dei dati del conducente.
La comunicazione è dovuta solo nel caso in cui la multa comporti anche la sanzione accessoria relativa alla decurtazione dei punti della patente.
La comunicazione, invece, non è dovuta quando non vi è decurtazione di punti oppure quando l’infrazione viene contestata immediatamente al conducente.
La comunicazione può essere effettuata direttamente dal trasgressore (se persona diversa dal proprietario del veicolo cui è stato notificato il verbale) o dal proprietario del veicolo. Nel primo caso (comunicazione effettuata dal trasgressore) questi dovrà allegare alla comunicazione copia della propria patente di guida. Il termine per inviare la comunicazione è di sessanta giorni dalla notifica del verbale.
Per effettuare la comunicazione è sempre preferibile utilizzare i moduli che solitamente si trovano allegati al verbale. Qualora al verbale non sia allegato nessun modulo, la comunicazione potrà essere scritto di proprio pugno. La comunicazione va inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (affinché resti prova di averla effettivamente spedita). L’indirizzo a cui inviarla è generalmente riportato sul verbale stesso. Qualora nel verbale non sia indicato alcun recapito, potrà essere inviata a qualsiasi comando della stessa polizia municipale che ha emesso il verbale (nel caso in cui il verbale sia stato emesso da un corpo di polizia provinciale, regionale o di stato la comunicazione potrà essere inviata qualsiasi comando di polizia provinciale, regionale o statale).
In linea generale, l’unico soggetto legittimato a presentare ricorso è colui che ha ricevuto il verbale, in quanto destinatario della sanzione. Quindi, ad esempio, nel caso in cui si tratti di una infrazione commessa con un veicolo intestato ad una società, il verbale sarà intestato alla società medesima e solo essa sarà legittimata a presentare ricorso (e non anche il conducente/dipendente) che ha materialmente commesso l’infrazione.
A questa regola generale, fa eccezione il caso in cui il verbale comporti anche la decurtazione dei punti dalla patente (o la sospensione della patente). Per acquisire legittimazione a presentare ricorso, il conducente del veicolo dovrà inviare la comunicazione dei dati del conducente, a cui dovrà allegare copia della propria patente di guida. La legittimazione a presentare ricorso, discende dalla circostanza che, effettuando la comunicazione, anche il conducente diverrà destinatario di parte della sanzione (quella relativa appunto alla decurtazione dei punti o alla sospensione della patente) e acquisirà di conseguenza la legittimazione a presentare ricorso.
In tale ipotesi, nel ricorso dovrà darsi atto che il ricorrente propone opposizione in quanto conducente, in virtù della pregressa comunicazione di cui si allegherà copia unitamente al bollettino e (se già disponibile) alla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui la comunicazione è stata inviata.