È nulla la cartella se Equitalia nega l’accesso agli atti

Con la Sentenza n. 2660 del 13 marzo 2013, il TAR accoglie il ricorso Contro Equitalia Sud, per aver rifiutato l’accesso agli atti andando a ledere il diritto di difesa del richiedente.
Il diritto di accesso ai documenti può essere infatti propedeutico per la proposizione di un’azione giudiziale, rispetto alla quale, tuttavia, conserva la propria autonomia: ne consegue che il “giudice dell’accesso” deve accertare solo l’esistenza dei presupposti che legittimano la relativa richiesta e non anche l’effettiva rilevanza, in concreto, in un altro giudizio degli atti richiesti.

 

Sentenza 6-13 marzo 2013, n. 2660 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso ex art. 116 c.p.a. numero di registro generale 460 del 2013, proposto da: Avv. prof. C. R., rappresentato e difeso in proprio e unitamente all’avv. Gino Giuliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie, 9; contro – Equitalia Sud Spa, Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Francesco Franco, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via P.G. Da Palestrina, 19; – Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 2, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; – Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Siracusa, presso cui domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21; – Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense; avverso il silenzio rifiuto serbato da Equitalia Sud S.p.A. – Agente per la riscossione per la Provincia di Roma, nonché da tutti gli Enti in epigrafe, ciascuno per quanto di competenza, sull’istanza di accesso con cui l’Avv. R. chiedeva di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: – tutti gli atti e/o provvedimenti anche di estremi ignoti, sottesi all’iscrizione ipotecaria del 06.04.2009, fasc. 0972008000229872; – gli atti e/o documenti dell’istruttoria nel tempo svolta al fine di verificare se dei dati detenuti da Agenzia delle Entrate e da tutti gli Enti impositori, quanto richiesto con le cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria del 06.04.2009, fascicolo n. 0972008000229872, fosse effettivamente ancora dovuto; – gli atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione; – tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, modificativo dell’art. 76 del d.P.R. 602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l’analisi del divieto dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato d.P.R. per crediti tributari inferiori alle € 8.000,00; – tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze diretti all’Agente della Riscossione – Equitalia Sud S.p.A. circa le modalità di applicazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 del d.P.R. 602 del 1973, – tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli fin qui elencati e a quelli di cui narrativa e con richiesta, in ogni caso, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento nonché per l’ordine di esibizione degli atti richiesti con l’istanza di accesso de qua. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Equitalia Sud Spa, di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Roma 2 nonchè di Roma Capitale, con la relativa documentazione; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 116 c.p.a.; Relatore nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Rilevato che l’art. 116, comma 4, c.p.a. prevede che il giudice decide con sentenza in forma semplificata sul ricorso proposto per l’accesso documentale; Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’avv. C. R., in proprio, lamentava il silenzio serbato dalle parti intimate in ordine ad una sua richiesta di accesso, inoltrata via PEC in data 2 novembre 2012, relativa all’acquisizione di documenti, meglio specificati in epigrafe, inerenti ad un’iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà basata sul ritenuto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali a lui stesso riconducibili, per un importo pari ad € 3.205,47 comprensivo di interessi, sanzioni e spese varie, nonostante tali cartelle risultassero già pagate o impugnate presse i competenti organi giudiziari; Rilevato che il ricorrente, in sintesi, si soffermava sulla sua legittimazione ad agire, in quanto la domanda di cui al ricorso introduttivo era inerente ad un interesse concreto, diretto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali aveva chiesto l’accesso, dato che tale acquisizione documentale gli era necessaria per esercitare il suo diritto di difesa, sia in relazione all’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà per un importo esattoriale inferiore al tetto minimo di € 8.000 fissato dalla Corte di Cassazione sia in relazione alla costituzione di parte civile in un procedimento penale, tuttora pendente in fase d’appello, a carico del funzionario responsabile della cartella, sia ai fini di conseguente richiesta del risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. per responsabilità del legittimo esercizio dell’attività amministrativa; Rilevato che il ricorrente richiamava, a fondamento della sua domanda, la normativa di cui agli artt. 22 e ss. l.n. 241/90 e al d.p.r. n. 184/2006 che consentivano l’accesso documentale in ipotesi corrispondenti a quella illustrata; Rilevato che si costituivano in giudizio Roma Capitale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 2 e Equitalia Sud s.p.a.; Rilevato che Roma Capitale evidenziava l’avvenuto deposito degli atti di propria competenza richiesti con l’istanza d’accesso, una volta venuto a conoscenza della domanda in sede giudiziale; Rilevato che il M.E.F. allegava una relazione dell’Agenzia delle Entrate, ove si lamentava di non aver ricevuto alcuna istanza di accesso agli atti da parte del ricorrente mediante la richiamata notifica via PEC e si evidenziava, comunque, che l’unica cartella di pagamento per la quale sussisteva la competenza dell’intimata Agenzia, riferita a due partite di ruolo, risultava impugnata dall’interessato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, con susseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata in seguito all’intervenuto sgravio parziale, relativo ad una partita, residuando per la restante partita di ruolo il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito essendo la medesima relativa a somme dovute a titolo di spese di giustizia, su cui pronuncia il giudice ordinario; Rilevato che Equitalia Sud spa contestava: 1) la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto nessuna iscrizione ipotecaria risultava attualmente sui beni immobili del medesimo, dato che quella di cui alla domanda introduttiva del presente contenzioso risultava cancellata in data 22 marzo 2010, cui era seguita la chiusura della procedura il 19 maggio 2010; 2) non risultava avanzata a suo tempo formale istanza di accesso agli atti con le modalità previste dal regolamento di Equitalia Servizi spa; 3) l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria poteva avvenire già al momento della notifica della comunicazione, nel 2009; 4) l’iscrizione ipotecaria in questione era comunque legittima dato che il limite degli € 8.000 risultava introdotto solo con la legge 22 maggio 2010, n. 73, successiva, quindi, alla data del 27 aprile 2009 di comunicazione della medesima iscrizione; Rilevato che parte ricorrente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive nonché un’istanza al Collegio di trasmissione della memoria di Equitalia Sud spa al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, in relazione a quanto sostenuto a pag. 3 in cuie era detto:“…non è comunque dato sapere se e come il Prof. R. abbia avanzato formale istanza d’accesso agli atti con le modalità previste dal regolamento di Equitalia S.p.a.”, ritenendo che tale affermazione contrastasse con l’art. 14 del codice deontologico degli avvocati, dato che era in contestazione l’avvenimento di un fatto (invio dell’istanza) che competeva non al difensore ma alla parte; Rilevato che alla camera di consiglio del 6 marzo 2013 la causa era trattenuta in decisione; DIRITTO Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, ai sensi dell’art. 22 l.n. 241/90, il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi, in quanto il diritto d’accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d’un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante, per cui il limite di valutazione della Pubblica Amministrazione sulla sussistenza d’un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso ai documenti, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull’azione amministrativa, espressamente vietato dall’art. 24 comma 3 l.n. 241/90 cit. (Cons. Stato, Sez. III, 7.8.12, n. 4530); Considerato, quindi, per quel che riguarda le difese di Equitalia Sud s.p.a. in ordine alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, che non rilevano nella presente sede di accesso documentale le ragioni addotte in ordine alla fondatezza o meno delle ragioni dell’avv. R. in relazione alla procedura di iscrizione ipotecaria immobiliare per debito inferiore ad euro 8.000,00, dato che il ricorrente ha sufficientemente chiarito, nell’atto introduttivo, di avere necessità della documentazione richiesta non nel giudizio tributario susseguente – in parte già avviato e dichiarato parzialmente improcedibile per quanto riferito, e non contestato dal ricorrente, dall’Agenzia delle Entrate nelle sue difese e in parte evidentemente non avviato o comunque concluso per intervenuta cancellazione dell’iscrizione ipotecaria stessa – ma in diverso giudizio in sede penale nei confronti del funzionario responsabile che invocava la presenza di direttive superiori per procedere; Considerato, inoltre, che pure irrilevanti appaiono le osservazioni delle parti intimate in ordine alle modalità di trasmissione dell’istanza di accesso via PEC – di cui comunque il ricorrente fornisce prova di ricezione alla casella di posta elettronica individuata – dato che la conoscenza della domanda è comunque avvenuta con il ricorso introduttivo cui, principalmente Equitalia Sud spa replica nel merito, continuando a ritenere non ostensibile la documentazione per carenza di legittimazione attiva del ricorrente nei sensi sopra precisati.

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