Multe seriali in ZTL

Gli abitanti delle grandi città saranno sicuramente più ferrati sull’argomento delle zone a traffico limitato, ma dato il largo uso che i Comuni ormai fanno di questo strumento al fine di ridurre la congestione del traffico e migliorare la qualità dell’aria, a tutti i lettori sarà capitato di aver sentito parlare della violazione per accesso non autorizzato in queste aree.

La finalità di questo meccanismo è spesso anche quella di promuovere l’uso di soluzioni di trasporto sostenibili come biciclette e mezzi pubblici o di tutelare l’integrità dei centri storici cittadini.

In particolare l’art. 7 del C.d.s. al comma 14 prevede che l’amministrazione competente possa vietare o limitare la circolazione di specifici tipi di veicoli su determinate strade o in aree urbane, al fine di garantire la sicurezza stradale o di proteggere l’ambiente. 

Il divieto può essere stabilito tramite ordinanze locali, deve essere evidenziato con segnaletica stradale apposita e può comportare significative sanzioni per il trasgressore che non sia autorizzato all’entrata.

L’accesso infatti può essere garantito a determinati tipi di veicoli a basso impatto inquinante o ad esempio a chi risiede nella zona toccata dalla limitazione.

Le aree, delimitate dai cosiddetti “varchi”, oltre che essere controllate da generici dispositivi di rilevamento, sono spesso fornite di telecamere di sorveglianza, soprattutto nei centri delle grandi città o nelle zone maggiormente trafficate.

La serialità delle rilevazioni

È frequente che da un accesso in ztl o corsia riservata consegua la contestazione di una pluralità di infrazioni. Ciò avviene a causa delle contiguità con cui sono collocati i dispositivi elettronici, per cui una medesima trasgressione viene rilevata più volte. Che si tratti di una medesima infrazione oggetto di molteplici rilevazioni è dimostrato dalla circostanza, riscontrabile nei verbali successivamente notificati, che i relativi accertamenti risulteranno essere avvenuti tra loro a breve distanza di tempo e di luogo. Pertanto, sono meritevoli di contestazione tutti i verbali appartenenti alla medesima serie, successivi al primo. La contestazione trae spunto dalle più comuni nozioni di diritto penale, ed in particolare dalla distinzione esistente tra “illeciti istantanei” ed “illeciti di durata” in cui il momento consumativo, rispettivamente si esaurisce istantaneamente o si prolunga per un indefinito spazio temporale.

Cosa prevede la Legge

Considerata la fattispecie che stiamo esaminando, l’accesso in divieto è condotta che non si esaurisce istantaneamente, ma si prolunga durante il periodo di transito del veicolo, pur conservando la sua ontologica unicità. Il principio è stato pienamente acquisito dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, in base alla quale:
«le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».

A tale riguardo va comunque, per completezza, citato anche l’art. 198 del Codice della Strada, il quale espressamente prevede che:
«1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione».

Tale disposizione sembrerebbe negare tutto quanto finora affermato. In materia è intervenuta a far chiarezza la Corte Costituzionale, che ha ribadito la differenza esistente tra pluralità di accertamenti e pluralità di infrazioni, ed ha, quindi, ritenuto che – in fattispecie come quella in esame – l’art.198, comma II, del Codice della Strada, semplicemente non sia la norma da applicare. L’art. 198, comma II, del Codice della Strada, riguarda, infatti, pluralità di infrazioni (cioè atti illeciti tra loro distinti), e non pluralità di accertamenti riferibili ad un medesimo “atto di durata”. Pertanto, considerata la contiguità degli accertamenti – sia nel tempo che nello spazio – non può ritenersi che a tali accertamenti corrispondano altrettante infrazioni e non può quindi ritenersi applicabile l’art.198, comma II, del Codice della Strada. Così, quindi, citando testualmente l’ordinanza, la Corte rispondeva in merito alla sollevata questione di illegittimità dell’art. 198, comma II, del Codice della Strada:
«proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell’applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un’unica condotta, ma anche un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata».

In conclusione, con il conforto della Corte Costituzionale, chiarito che nella fattispecie in esame non trova applicazione l’art. 198, comma II del Codice della Strada, in virtù dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, può affermarsi con certezza l’assoluta nullità di tutti i verbali successivi al primo, in quanto trattasi di molteplici rilevazioni, tutte riferibili alla medesima ed unica infrazione.

Giurisprudenza sulle multe seriali per accesso in ZTL

Il caso dell’accertamento del tipo di condotta necessaria ad integrare la violazione di cui all’art. 7 C.d.s. ha interessato dapprima la giurisprudenza di merito, per poi essere affrontato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

La questione che ha posto numerosi dubbi è se ai fini dell’irrogazione della sanzione si debba considerare ogni singolo accesso rilevato dai dispositivi di controllo, con la conseguenza di sanzionare più volte lo stesso soggetto anche in un breve lasso temporale, oppure se si debba considerare la condotta nella sua unitarietà quando ne ricorrano i presupposti.

Il Tribunale di Pisa con la sentenza n. 854/2016 ha per primo affrontato il tema, stabilendo che tante violazioni pressoché simultanee commesse nella ZTL possono costituire una singola condotta illecita. 

Ciò è stato deciso sul presupposto che debba essere considerata la condotta reale del trasgressore e cioè il primo atto illecito fondamentale, che è quello dell’accesso alla zona.

In questo senso ogni successiva rilevazione costituirebbe una prosecuzione della prima condotta, a patto che presenti dei requisiti di continuità.

A titolo esemplificativo non possono essere sanzionate tutte le soste, i passaggi e gli accessi che il guidatore commette nella medesima zona nel medesimo lasso di tempo, con la conseguenza che la sanzione non potrà che essere unica.

Ciò che viene invece considerato come comportamento separato dai precedenti è un nuovo accesso nel varco senza una continuità di condotta e con separazione temporale, e ciò deve essere di volta in volta valutato dal Giudice rispetto allo specifico caso concreto.

Se infatti nel primo caso possiamo trovarci di fronte ad atti distinti ma collegati e ad una condotta illecita connotata dalla persistenza temporale, nel secondo caso ci troveremmo di fronte a due azioni separate e quindi a due distinte violazioni.

Quello che il Tribunale è chiamato a fare è un’operazione di valutazione riferita alla intenzionalità e alla consapevolezza del trasgressore, fino ad arrivare a valutare ogni elemento che possa dimostrare l’assenza di continuità e la separazione temporale tra gli atti commessi.

Riguardo la richiamata operazione il Tribunale di Pisa ha infatti stabilito che: 

“Il giudice deve motivare se ritiene che il trasgressore sia entrato nella ZTL una sola volta e vi si sia trattenuto, o se ritiene che vi sia entrato una volta per ciascuna rilevazione.”

Il parere della Cassazione sulle ztl seriali

Anche la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un identico caso, ha stabilito con la sentenza n. 22028/2018 che:

“In caso di più violazioni del codice della strada a breve distanza di tempo sulla medesima tratta, non può escludersi aprioristicamente la configurabilità di un’unica condotta, e dunque di una sola violazione, ma occorre valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite possa essere sufficiente a dar luogo a più azioni autonome.”

La massima estratta conferma pienamente quanto già rilevato dal Tribunale di Pisa due anni prima: occorre una necessaria analisi del caso concreto per valutare elementi significativi come ad esempio la presenza di rilevazioni effettuate sulla medesima strada ed il breve lasso di tempo tra le stesse.

Nel caso di specie infatti il Giudice di merito non aveva valutato il poco spazio temporale esistente tra una condotta e l’altra, stabilendo che la condotta del conducente poteva dar luogo al cumularsi di più sanzioni, con evidente aggravio per lo stesso.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per accesso in ztl.

Implicazioni pratiche 

Ciò che conta in situazioni come quelle evidenziate è che riconoscere una singola infrazione continua piuttosto che una serie di violazioni separate può ridurre la severità delle sanzioni, dal momento che una sola trasgressione è soggetta a una sola sanzione amministrativa, andando altrimenti incontro ad un cumulo di sanzioni, talvolta irragionevole, gravoso e di più difficile gestione per le autorità locali.

È peraltro fondamentale che i Comuni mettano a disposizione dei cittadini una chiara informazione sulle regole di entrata nelle ZTL e sui conseguenti provvedimenti in caso di infrazioni, informazioni spesso fornite in modo troppo caotico o approssimativo.

Il ricorso

Se vi va di far da soli, ecco il testo della motivazione che potrete inserire a corredo dei vostri ricorsi contro le multe seriali

§ Multe seriali in ztl: dagli elementi desumibili dai verbali si evince che trattasi non di più reati successivamente commessi, ma della stessa condotta illegittimamente sanzionata più volte. Dai verbali emerge, infatti, che identico è il luogo della presunta infrazione e identico è il momento dell’infrazione (i verbali riguardano, infatti, presunte infrazioni che sarebbero state commesse a pochi minuti di distanza). Traendo spunto dalle più comuni nozioni di diritto penale, ci si trova di fronte non ad una pluralità di (presunti) “illeciti istantanei”, ma trattasi di un unico “illecito permanente” in cui il momento consumativo si prolunga per un indefinito spazio temporale. Il principio è stato pienamente acquisito dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, in base al quale «le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria». A tale riguardo va comunque, per completezza, citato l’art. 198 del Codice della Strada, il quale espressamente prevede che: “1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. Sembrerebbe, quindi, che tale disposizione neghi tutto quanto finora affermato. In materia è intervenuta a far chiarezza la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 14 del 26 gennaio 2007: con detta ordinanza, infatti, la Corte Costituzionale ha ribadito la differenza esistente tra pluralità di accertamenti e pluralità di infrazioni, ed ha, quindi, ritenuto che – in fattispecie come quella in esame – l’art.198, comma II, del Codice della Strada, semplicemente non sia la norma da applicare. L’art. 198, comma II, del Codice della Strada, riguarda, infatti, pluralità di infrazioni (cioè atti illeciti tra loro distinti), e non pluralità di accertamenti riferibili ad un medesimo “atto di durata”. Pertanto, considerata la contiguità degli accertamenti – sia nel tempo che nello spazio – non può ritenersi che a tali accertamenti corrispondano altrettante infrazioni e non può quindi ritenersi applicabile l’art.198, comma II, del Codice della Strada. Così, quindi, citando testualmente l’ordinanza, la Corte rispondeva in merito alla sollevata questione di illegittimità dell’art. 198, comma II, del Codice della Strada: “proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell’applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un’unica condotta, ma anche un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”. Pertanto, in conclusione, con il conforto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 14 del 26 gennaio 2007, chiarito che nella fattispecie in esame non trova applicazione l’art. 198, comma II del Codice della Strada, in virtù dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, può affermarsi con certezza l’assoluta nullità di tutti i verbali successvi al primo, in quanto trattasi di molteplici rilevazioni, tutte riferibili alla medesima ed unica infrazione.

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3 risposte

  1. Buongiorno,
    vorrei il vostro parere sulle multe che mi sono arrivate per un accesso nella zona ztl di Bologna.
    Premetto che, per mio errore, avevo richiesto e pagato via web l’autorizzazione alla zona ztl per effettuare il trasloco di mia figlia, ma non verificando che, per la zona U (universitaria), avrei dovuto richiedere un permesso specifico e non generico.
    Detto ciò, ho ricevuto tre multe per divieto di circolazione nello stesso giorno 16/09/2023 esattamente alle ore 9:59, alle 10:20 (stavo cercando parcheggio) e successivamente alle 18:17, sempre entrando dallo stesso varco con divieto. Posso fare ricorso e chiedere di pagare una sola volta? grazie in anticipo

  2. Egregia avvocata,
    Ho letto con attenzione quanto pubbAggiungi commentolicato che è molto interessante, ma come in altri siti di studi legali trovo più o meno gli stessi argomenti, ma nessuno che prenda in considerazione la “Gerarchia” delle Fonti, per cui tutti i provvedamenti legislativi devono uniformarsi uniformarsi alla nostra Legge fondamentale che è la Costituzione, che in riferimento alle contravvenzioni sono gli artt. 24 per quanto riguarda il diritto di difendersi, che per la contestazioni delle contravvrnzioni è la contestazione immediata mediante le dichiarazioni rilasciare dal contravvenuto, che è il suo primo atto di difesa garantito appunto dall’articolo 24 della Costituzione. Tra l’altro la mancanza della dichiarazione immediata può danneggiare la proria difesa, per esempio mettiamo che un automobilista deve andare a prendere un medicinale importante o salva vita disponibele nell’unica farmacia che si trova in area ZTL, a distanza di circa 90 giorni, tempo utile per ricevere la notifica, come potrebbe dimostrarlo?

    Ancora riguardo a l’articolo 27 della Costituzione che prevede che ogni pena, sanzione, ammenda, etc. oltre a punire l’illecito deve servire a educare in questo caso il contravvenuto che non sapendo di aver commesso l’illecito continuerebbe a fare altri illeciti uguali, questo è appunti il caso delle zone ZTL nelle città, dove queste contravvenzioni vengono rlevate tramite a telecamere e quindi il contravvenuto viene a sapere dopo circa 90 giorni di avere accumulato decine di infrazioni per essere entrato decine di volte in zona ZTL e recapitate tutte in una volta. Questo capita spesso in arie città di gente in buona fede che è entrato/a in dette zone.

    Non è tanto impossibile questo, esempio, molti automobilisti che avendo aderito a l’area ZTL B, si aspettavano un avviso di aver raggiunto o 50 ingressi consentiti in deroga.
    Poi molte volte non sono segnslate bene le telecamere, il pannello su palo della telecamera della zona B attiva e quindi non si può passare o non attiva e quindi si può passare, così come prescritto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    Quindi tutti i provvedimrnti riportati nell’articolo non possono contrastare gli articoli della Costituzioni sopra riportati, o sbaglio?

    Ma perché nessuno parla della “Gerarchia” delle Fonti quindi nessuno degli articoli citati nell’articolo del Suo commento potrebbero contrastare quelli della Costituzione o sbaglio?

    Ringraziando per l’attrnzione porgo cordiali saluti.

    Giuseppe Vitali

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