Istituto per la Difesa del Consumo
Statuto
Articolo 1 (sede)
Con il presente atto, si costituisce l’associazione “Istituto per la Difesa del Consumo”.
Articolo 2 (obiettivi)
Istituto per la Difesa del Consumo è una libera associazione costituita al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- prestare assistenza legale in favore dei consumatori;
- favorire e promuovere la diffusione di notizie ed informazioni attinenti la difesa del consumo ed il consumo consapevole;
- Promuovere le istanze sociali dei consumatori presso le istituzioni;
- Agevolare il confronto tra professionisti e volontari cittadini, per l’approfondimento di tematiche inerenti il rispetto e la difesa dei valori civili.
Articolo 3 (attività)
Le attività esercitate dall’associazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi sono:
- Offrire supporto e coordinamento alle azioni rivolte a tutelare e garantire i diritti dei consumatori, anche stipulando convenzioni con studi professionali o altre associazioni che perseguano le medesime finalità;
- Divulgare informazioni di carattere tecnico e giuridico;
- Vigilare sul rispetto dei diritti dei consumatori;
- Organizzare convegni, incontri e conferenze sul tema della tutela dei diritti dei consumatori.
Articolo 4 (modalità di esercizio)
L’associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro, facendosi espresso divieto di distribuire eventuali utili ed avanzi di gestione tra gli stessi associati e dirigenti. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per perseguire le finalità istituzionali e per attendere alle attività ad esse direttamente connesse.
Articolo 5 (soci)
Gli iscritti si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo; sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale decisa dal Consiglio direttivo; sono soci sostenitori tutti coloro che versano una quota annuale superiore decisa dal Consiglio direttivo; sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali per essersi distinti per meriti ed iniziative.
Ogni iscritto in regola con i versamenti delle quote annuali partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità e, se maggiore di età, ha diritto di voto in assemblea. Se l’iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato.
Articolo 6 (iscrizione)
La domanda di iscrizione deve pervenire alla sede unitamente alla quota associativa o all’attestazione del versamento. La quota associativa annuale, salvo modifiche, convenzioni e promozioni, è determinata in euro 5,00 per i soci ordinari ed in euro 250,00 per i soci sostenitori. La richiesta di adesione e l’avvenuto versamento comportano l’espressa accettazione di tutte le norme del presente Statuto.
In assenza di comunicazione scritta contraria, dopo trenta giorni la domanda si considera accolta.
Gli iscritti cessano di appartenere all’associazione:
- per recesso, mediante comunicazione alla segreteria generale da effettuarsi con lettera raccomandata. Il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa per l’anno in corso che è dovuta qualunque sia la data del recesso;
- per decadenza, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa o di qualsiasi altro contributo;
- per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo tra cui assume particolare importanza il comportamento contrario agli interessi dei consumatori;
Articolo 7 (diritti dei soci)
I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a ricevere – a titolo gratuito – un servizio di “prima assistenza legale”, nonché a beneficiare di convenzioni ed agevolazioni per l’eventuale successivo approfondimento, per la redazione di atti e pareri giudiziali e stragiudiziali.
Per servizio di “prima assistenza legale” si intendono brevi consulenze legali (rese personalmente, telefonicamente o a mezzo internet) volte a chiarire idee e concetti, nonché a verificare preliminarmente la sussistenza di presupposti utili per la tutela concreta di eventuali diritti lesi.
Successivi atti o pareri saranno redatti, su esplicita richiesta dell’associato, a fronte del pagamento di un modico contributo per le spese legali, che l’associazione dovrà corrispondere in favore degli studi legali che abbiano stipulato convenzioni in favore dell’associazione.
Gli associati hanno, inoltre, diritto a ricevere (ed accettano di ricevere) comunicazioni periodiche informative, anche a mezzo email, circa le attività e le iniziative intraprese dall’associazione.
Solo i soci fondatori, i soci sostenitori ed i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa da almeno tre anni hanno diritto di elettorato attivo e passivo e di consultazione dei libri sociali previa domanda scritta e motivata da rivolgere al Presidente.
Articolo 8 (organi)
Organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea generale
- il Presidente, che può nominare e scegliere un portavoce ed un coordinatore
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri
Articolo 9 (l’assemblea)
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, su motivata richiesta proveniente da un terzo degli iscritti aventi titolo.
L’Assemblea elegge il proprio Presidente.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria sarà comunicato agli iscritti aventi titolo e in regola con la quota associativa alla data di convocazione da almeno tre anni, e che ne abbiano fatto espressa richiesta. La comunicazione potrà avvenire tramite mail o pubblicazione internet. L’avviso di convocazione recherà informazione circa il luogo, il giorno e l’ora della riunione, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Non è ammessa, se non con l’assenso dei due terzi dei partecipanti, la trattazione di argomenti non indicati nell’avviso di convocazione e la discussione di tali argomenti non può, comunque, concludersi con una deliberazione, salvo urgenza indifferibile e richiesta o approvazione del Presidente.
Coloro che hanno diritto di partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare da altro iscritto. Ogni iscritto non può essere portatore di più di 15 deleghe.
Partecipano, inoltre, all’Assemblea, con solo voto consultivo se non iscritti, anche i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Articolo 10 (il Presidente)
L’eleggibilità del Presidente e di tutti gli organi amministrativi è libera.
Il Presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di legge, può nominare un Vice Presidente, un coordinatore ed un portavoce con delega ai rapporti esterni .
In caso di sua assenza o di impedimento, salvo delega ed autorizzazione scritta è sostituito dal Vice Presidente che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifichi incarichi, un altro iscritto.
Il Presidente adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali, interviene e si attiva nei casi d’urgenza ed emergenza legati agli scopi sociali.
Il Presidente dirige e organizza l’attività dell’associazione; cura che siano redatti i verbali delle riunioni, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa, è anche tesoriere dell’associazione, firmando i mandati di pagamento o rilasciando ricevute per quietanza anche presso gli istituiti di credito e la pubblica.
Articolo 11 (il collegio dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci è un organo facoltativo dell’associazione. È eventualmente nominato dall’assemblea ed è composto da tre membri che provvedono ad eleggere tra loro il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e della relazione economica e finanziaria annuale alle risultanze delle scritture contabili.
Il Collegio dei Sindaci può agire anche per mezzo di uno solo dei suoi membri ed accertare, in ogni momento, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige, per ogni esercizio, una relazione che è sottoposta all’esame dell’assemblea.
Articolo 12 (il collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo dell’associazione. È composto da tre membri, di cui uno è nominato dal presidente, e due dall’assemblea.
I Probiviri decidono, ex bono et aequo, su ogni e qualsiasi controversia tra gli iscritti e l’associazione e tra gli stessi iscritti per motivi attinenti l’attività sociale e i rapporti di loro.
Articolo 13 (patrimonio)
Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono destinate al perseguimento degli scopi istituzionali e sono costituite da:
- quote di iscrizione;
- contributi integrativi per la redazione di atti e pareri, nonché per la fruizione di servizi prestati da studi professionali specializzati a prezzi convenzionati;
- ricavi derivanti da pubblicazioni periodiche e aperiodiche, da proventi per servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali, da eventuali sponsorizzazioni pubblicitarie;
- eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni.
Articolo 14 (scioglimento)
Il Presidente, quando siano venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all’Associazione, può proporne lo scioglimento.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea a maggioranza di tre quarti dei presenti.
L’Assemblea decide anche della destinazione del patrimonio che deve essere fatta esclusivamente a Enti o Istituzioni senza fini di lucro.
Articolo 15 (limitazione di responsabilità)
L’Associazione non risponde di atti e obbligazioni assunti da chicchessia senza il consenso formale documentato degli organi dirigenti.
Articolo 16 (rinvio)
Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni correnti di legge in materia.