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Per ricorso in autotutela si intende l’istanza che il cittadino ha la facoltà di sottoporre alla pubblica amministrazione, affinché essa “nel proprio interesse” revochi un atto affetto da vizi rilevanti ed evidenti (così da evitare un giudizio che la vedrebbe certamente soccombente)
Il ricorso in autotutela potrebbe, quindi, essere un valido strumento da utilizzare per opporre multe che si reputano ingiuste o illegittime.
Come si presenta il ricorso in autotutela
Il ricorso in autotutela può essere in ogni caso presentato direttamente dal cittadino che assume di aver ricevuto pregiudizio dal provvedimento oggetto di contestazione, senza il necessario patrocinio di un avvocato. L’atto sarà da presentare alla stessa amministrazione che ha emesso il provvedimento o a quella gerarchicamente sovraordinata.
Il ricorso in autotutela non richiede alcuna particolare formula sacramentale o espressione di rito, né specifiche formalità per la sua presentazione (può essere presentato a mano presso l’ufficio o spedito per posta).
Nel caso in cui si presenti ricorso contro una multa per infrazione al Codice della Strada, il ricorso potrà essere presentato al corpo di polizia che ha emesso il verbale oppure alla Prefettura territorialmente competente.
Nel caso in cui, invece, si contesti una cartella esattoriale, il ricorso potrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione o all’ente che ha emesso il verbale (in base alla tipologia di vizi che si chiede di riscontrare).
Che effetti produce il ricorso in autotutela
Il ricorso in autotutela non produce (purtroppo!) nessun effetto. La Pubblica Amministrazione che lo riceve, infatti, non solo ha chiaramente la facoltà di rigettarlo, ma perfino di non emettere alcun provvedimento e alcuna risposta in merito ad esso, senza che valga la regola del silenzio assenso. Il ricorso in autotutela, inoltre, non comporta la sospensione dei termini per la presentazione del ricorso vero e proprio, amministrativo o giudiziale. È, quindi, uno strumento da usare con prudenza avendo il calendario alla mano. L’attesa e la speranza di una risposta potrebbero, infatti, comportare irreversibilmente lo spirare dei termini per l’opposizione, rendendo l’atto definitivo anche se viziato.
In quali casi presentare ricorso in autotutela
Verrebbe da dire che, per la sua inefficacia e per la sua improduttività di effetti, il ricorso in autotutela non andrebbe utilizzato mai. Come già scritto, l’unico effetto che potrebbe produrre, infatti, consiste nel lasciar inutilmente decorrere i termini per l’impugnazione.
Fatta questa doverosa premessa, gli unici casi in cui sperare che il ricorso in autotutela possa effettivamente trovare riscontro positivo, riguardano le ipotesi in cui i verbali presentino degli errori grossolani ed evidenti. Facciamo qualche esempio:
- Errore di persona, ad esempio nel caso in cui il destinatario della multa non sia l’effettivo proprietario del veicolo;
- Errore di calcolo, nel caso in cui ad esempio, la somma tra la sanzione e le spese amministrative risulti sbagliata;
- Doppia imposizione, nel caso in cui una multa sia stata notificata una seconda volta per la medesima infrazione.
Cosa indicare nel ricorso in autotutela
Come già specificato in precedenza, il ricorso in autotutela può essere redatto in forma libera, anche se, per esser certi di non commettere errori o omettere nulla di rilevante, può essere consigliabile seguire la formula del ricorso amministrativo o giudiziale. In ogni caso, gli elementi da non trascurare saranno:
- Le generalità del ricorrente;
- Gli estremi dell’atto impugnato;
- Le ragioni in virtù delle quali si ritiene nulla la multa o comunque il pagamento non dovuto;
- La richiesta di annullamento e/o archiviazione del verbale;
- La firma del ricorrente.
All’atto sarà da allegare la copia del verbale oggetto di opposizione e ogni altro documento utile a sorreggere le ragioni del ricorso.