Nella maggior parte dei casi, chi viola l’art. 126bis del Codice della Strada, scopre l’esistenza di questa norma solo dopo aver ricevuto il verbale. L’articolo in questione, infatti, impone a chi riceva una multa con decurtazione dei punti, di effettuare la comunicazione dei dati del conducente, ovvero dell’effettivo trasgressore a cui saranno decurtati i punti dalla patente.
In realtà, nella maggioranza dei casi, chi riceve una multa immagina (in errore ma in assoluta buona fede) di dover semplicemente pagare la sanzione pecuniaria, dando per scontato che non effettuando nessuna comunicazione subirà in prima persona la decurtazione dei punti.
Viceversa, come anticipato, alla mancata comunicazione dei dati seguirà in ogni caso la multa per la violazione dell’art. 126 bis del Codice della Strada.
Fatta questa premessa, oggi segnaliamo con piacere un recente provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Vercelli, in riferimento ad una multa contro la quale avevamo redatto un nostro ricorso. Il ricorso era fondato, appunto, anche sulla buona fede, in ragione della quale il proprietario del veicolo aveva omesso di effettuare la comunicazione dei dati, poiché immaginava che tale adempimento fosse necessario solo per il caso in cui il trasgressore fosse persona diversa.
Il Giudice, con una decisione apprezzabile e abbastanza originale, ha disposto che il trasgressore fosse rimesso in termini per effettuare la comunicazione, rinviando il giudizio ad una successiva udienza nel corso della quale, verificato l’adempimento, potrà procedere all’annullamento della multa.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale del provvedimento e le relative foto.
Ufficio del Giudice di Pace di Vercelli
Sezione Civile
Processo verbale d’udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo R.G. n. xx/2021
Promosso da
Xxx xxx (in proprio)
(Attore in opposizione)
Contro
Ufficio territoriale del Governo di Vercelli
(Convenuto opposto)
Oggetto: ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione n. xx/2020 III Area Dep del 25.02.2021 emessa dal Prefetto di Vercelli
In Vercelli, addì 15 marzo 2021, alle ore 11,40, avanti al Giudice di Pace nella persona della Dott.ssa XXX XXX, compare il ricorrente.
Compare Vice Commissario XXX XXX per il Comune di Vercelli quale delegato dell’opposto UTG di Vercelli ritualmente costituito in cancelleria con il deposito di comparsa di costituzione e risposta e documentazione allegata.
Il ricorrente ritira copia delle controdeduzioni e ne prende visione.
Il ricorrente contesta in toto le deduzioni avversarie, richiama le argomentazioni di cui al ricorso e chiede di essere rimesso in termini per comunicare i dati ai fini della decurtazione dei punti della patente in relazione al verbale prodromico ritualmente oblato.
Il G.d.P., ritenuta la buona fede del ricorrente, lo rimette in termini al fine di comunicare i propri dati alla Polizia Municipale di Vercelli in relazione al verbale n. xxx/R/2019.
Il G.d.P. dato atto di quanto sopra fissa nuova udienza al 18.03.2021 ore 9,00 disponendo che parte ricorrente produca copia della comunicazione effettuata presso la Polizia Municipale di Vercelli per l’udienza di cui sopra.
Vercelli lì 15 marzo 2021
Il Giudice di Pace
Una risposta
Gentilissimi, è possibile sapere il numero della sentenza, per poterla riportare in eventuali futuri ricorsi? Vi faccio i complimenti per questa interessante sentenza.
Grazie