In data 21 maggio 2021, secondo quanto attestato nel relativo verbale, il Comune di Massafra rilevava la presunta infrazione per eccesso di velocità, commessa sulla S.S. 106 all’altezza del km. 480+450 in direzione Taranto. Il superamento del limite sarebbe stato rilevato dal Comune di Massafra tramite apparecchiatura Velomatic 512D, “approvata” mediante decreto di omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 103683 del 30.12.2010.
Contro il suddetto verbale l’ufficio legale di Ricorsi.net proponeva ricorso, chiedendo che la pubblica amministrazione ottemperasse al proprio onere probatorio dimostrando di aver correttamente eseguito le attività di accertamento (per saperne di più circa le motivazioni per contestare una multa per eccesso di velocità ti raccomandiamo di leggere questa guida).
La causa veniva decisa dal Giudice di Pace di Taranto, che accoglieva il ricorso e annullava il verbale, mediante la sentenza il cui testo integralmente pubblichiamo qui a seguire.
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REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
Nella persona della dott.ssa xxx ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in prima istanza al n. 4462/2021 R.G. avente per oggetto Opposizione a sanzione amministrativa
TRA
XXX residente in XXX alla via XXX in proprio
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI MASSAFRA in persona del Sindaco p.t. non comparso né rappresentato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.07.2021 l’istante, in proprio, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. V/2970M/2021 Prot. 3951/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di Massafra per la violazione dell’art. 142/9 c.d.s. rilevata con apparecchiatura Velomatic 512D. Deduceva la nullità del verbale de quo lamentando l’incompetenza della Polizia Locale di Massafra, carenze della notifica, la mancata taratura dell’apparecchiatura, l’assenza dei vigili urbani, l’omessa preventiva informazione, la non visibilità della postazione di controllo e l’inadeguata distanza del segnale di preavviso dal dispositivo di rilevamento. Concludeva per l’annullamento del verbale de quo. Disposta la comparizione delle parti, l’amministrazione opposta non si costituiva in giudizio né depositava la documentazione richiesta con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti; il ricorrente si riportava al ricorso e insisteva per l’accoglimento dello stesso. All’udienza del 23 settembre 2021 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso essendo stato tempestivamente depositato nella Cancelleria del Giudice adito.
L’opposizione è nel merito fondata e va pertanto accolta. x Preliminarmente, va rilevato che l’amministrazione non si è costituita, né ha depositato la documentazione inerente l’infrazione per cui è causa necessaria ai fini della presente decisione. Il mancato deposito della documentazione da parte dell’amministrazione opposta non consente di verificare la sussistenza della violazione e la fondatezza della pretesa sanzionatoria. Tale comportamento assume rilevanza alla luce della lacunosità, sotto il profilo probatorio, della documentazione posta all’esame di questo giudice. Va, infatti, evidenziato che con l’opposizione ex art. 22 della legge n. 689/81 e successive modifiche viene instaurato un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’amministrazione, la quale, pur se formalmente convenuta, assume per certi versi la veste di attore sostanziale e debba perciò sottostare alla regola “onus probandi incumbi ei qui dicit”, restando l’assunzione di prove di ufficio, una facoltà del giudice e non un obbligo. L’art. 23 della legge n. 689/81 e succ. mod. si inserisce perfettamente nel giudizio civile di opposizione in quanto fornisce un puntuale criterio di ripartizione dell’onere della prova secondo il principio generale desumibile dall’art. 2697 c.c.: è l’autorità che ha emesso il provvedimento che ha l’onere di provare i fatti integranti la responsabilità dell’opponente in ordine alla infrazione contestata, con la conseguenza che la mancanza 0 insufficienza della prova determina l’accoglimento dell’opposizione. Nel caso in esame l’amministrazione opposta non ha adempiuto all’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito; per le suesposte ragioni, consegue l’accoglimento dell’opposizione e il conseguente annullamento del verbale di contestazione n. V/2970M/2021 Prot. 3951/2021 e di tutti gli atti dal medesimo verbale dipendenti. Ogni altra questione può ritenersi assorbita. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Taranto dott.ssa xxx definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta da xxx con ricorso depositato in data 12.07.2021 avverso il verbale di contestazione n. V/2970M/2021 Prot. 3951/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di Massafra, così provvede:
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il predetto verbale e tutti gli atti dal medesimo verbale dipendenti;
compensatra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto 23 settembre 2021
IL GIUDICE DI PACE