Per il nostro osservatorio legale, ormai non fanno più notizia. Le multe per eccesso di velocità annullate perché l’autovelox non è omologato si susseguono con tale frequenza che documentarle tutte sarebbe impossibile.
Di tanto in tanto qualche quotidiano locale ancora presenta, come fosse uno scoop, la notizia di un autovelox le cui rilevazioni vengono dichiarate nulle, ma in realtà a far notizia dovrebbero essere i casi opposti — se ancora esistono — in cui la multa per eccesso di velocità viene effettivamente confermata.

Una realtà ormai consolidata

L’attuale panorama normativo e giurisprudenziale ha di fatto reso le rilevazioni dei dispositivi non omologati giuridicamente inattendibili.
In altre parole, da Trapani a Bolzano, che si tratti di strade comunali o di autostrade a tre corsie, è come se non vigessero più limiti di velocità.
Il vero deterrente, oggi, non è più la sanzione, ma la seccatura di dover presentare ricorso — che, nella maggior parte dei casi, viene accolto.

L’ennesimo tentativo (a spese dei contribuenti)

Ogni tanto, tuttavia, capita ancora che qualche amministrazione pubblica decida di sperperare denaro pubblico riportando la questione davanti alla Cassazione, nella speranza di un improbabile capovolgimento di fronte.
È la giustizia “gratta e vinci”, ma a carico dei cittadini.
Ed è proprio da una di queste iniziative che è scaturita la recente ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, con cui la Suprema Corte ha ribadito, per l’ennesima volta, l’ovvio.

Ordinanza Cassazione n. 26521/2025: autovelox senza omologazione = multa nulla

Con l’ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha confermato quanto già stabilito con la nota sentenza n. 10505/2024:

se l’autovelox è soltanto “approvato” e non “omologato”, la multa è nulla.

Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, la multa oggetto di contestazione riguardava una presunta infrazione rilevata tramite autovelox Velocar Red & Speed sulla SS 153.
L’automobilista aveva proposto ricorso al Giudice di Pace di Pescara, che lo aveva rigettato. Anche il Tribunale di Pescara, in appello, aveva confermato la sanzione, ignorando i principi già espressi dalla Cassazione.

Soltanto in sede di legittimità, il cittadino ha finalmente ottenuto l’annullamento della multa, con pieno riconoscimento delle proprie ragioni.

Il cuore del problema: approvazione non è omologazione

Per comprendere il motivo per cui, oggi, la maggior parte delle multe per eccesso di velocità è destinata all’annullamento, bisogna partire da un concetto chiave:
molti dispositivi utilizzati per la rilevazione delle infrazioni non sono omologati, ma semplicemente approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Eppure, approvazione e omologazione non sono affatto la stessa cosa.
Lo ripetiamo da quasi vent’anni, e la Cassazione lo conferma ormai da due:

  • l’approvazione ministeriale certifica che il modello è conforme in via generale;
  • l’omologazione, invece, attesta che quello specifico apparecchio è stato testato e validato secondo le norme tecniche previste.

Senza omologazione, dunque, la multa per eccesso di velocità è nulla.
Non importa quanto sofisticato sia l’autovelox, né quanto l’amministrazione si ostini a difenderne la validità: la legge e la giurisprudenza parlano chiaro.

Cosa devono sapere gli automobilisti

La sentenza Cassazione 26521/2025 non introduce nulla di nuovo, ma conferma un orientamento ormai consolidato:
chi riceve una multa rilevata con un autovelox non omologato ha ottime possibilità di ottenere l’annullamento della sanzione.

Prima di pagare, è quindi opportuno verificare sempre se il dispositivo utilizzato sia regolarmente omologato.
In caso contrario, il ricorso contro la multa non solo è possibile, ma quasi certamente fondato.

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