Avete ricevuto una multa da un ausiliare del traffico e ora state cercando la soluzione giusta per fare ricorso? Innanzitutto, è necessario capire se effettivamente può essere invalidata. Se non siete convinti totalmente, allora ecco quali sono le informazioni da tenere a mente per capire se la multa è valida e quando è possibile fare ricorso. Un ausiliare del traffico è una figura che è stata istituita nell’anno 1997 con la legge Bassanini con i commi 132 e 133 dell’art. 17 della Legge 127. Questa norma permette ai Comuni di affidare a due tipi di figure le funzioni di accertamento delle violazioni: i dipendenti comunali e delle società di gestione dei parcheggi in concessione, e gli ispettori delle aziende del trasporto pubblico. Hanno il potere di sanzionare infrazioni di sosta, di circolazione e di sosta nelle corsie riservate al trasporto pubblico.
Ma qual è il loro compito? Controllare che i veicoli non impediscano a un altro mezzo regolarmente in sosta di accedere e che non siano parcheggiati in seconda fila (fatta eccezione per i veicoli a due ruote) e“negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza”.
Quali multe possono fare gli ausiliari del traffico?
Il loro compito è quello di controllare eventuali violazioni che riguardano la sosta di automobili e motocicli, ponendo maggiore attenzione alla sosta o al transito nelle corsie in cui circolano i mezzi pubblici. Inoltre, si occupano di quelle violazioni che non permettono agli utenti di godere della sosta in modo regolare. Pertanto, bisogna aspettarsi una multa anche da parte degli ausiliari del traffico se avete parcheggiato:
- ostruendo l’accesso o l’uscita ad altri veicoli che hanno parcheggiato regolarmente;
- in spazi riservati alla fermata dei mezzi di trasporto pubblico;
- in doppia fila;
- in divieto di sosta;
- nelle strisce blu senza aver pagato il ticket oppure oltre la sua scadenza.
In alcuni casi le multe degli ausiliari del traffico potrebbero non essere valide. Quando? Possono essere considerate illegittime e, quindi, si può procedere con il ricorso se rientrano in determinati parametri. Scendendo nel dettaglio, questi sono i casi in cui le sanzioni se eseguite da un ausiliare del traffico non sono valide:
- quando le infrazioni sono commesse fuori dalle strisce blu, sempre se non sia nelle immediate vicinanze e non ostacoli l’accesso o l’uscita dall’area del parcheggio;
- quando si parcheggia illegittimamente sulle strisce gialle;
- quando si parcheggia sui marciapiedi;
- quando si parcheggia davanti a un passo carrabile.
Nonostante questo, è importante sapere che se l’auto in questione ostacola il parcheggio, la manovra o la circolazione nelle corsie riservate al trasporto pubblico la multa è valida. Un altro aspetto da conoscere riguarda la figura degli ispettori delle aziende del trasporto pubblico: solo questi ausiliari del traffico possono lavorare nel campo della circolazione e della sosta nelle aree riservate al trasporto pubblico. Quindi un dipendente comunale o di società parcheggi non può eseguire tale sanzione.
Conviene fare ricorso contro le multe degli ausiliari del traffico?
Arrivando al punto centrale della questione, se attraverso queste informazioni avete avuto la certezza che la sanzione non è valida, allora è possibile chiederne l’annullamento. In particolare, potete procedere quando vicino all’area di sosta a pagamento non sono presenti aree gratuite o con disco orario. Bisogna, però, valutare bene qual è la mossa giusta da fare in questi casi. Infatti, è bene chiedersi:conviene di più pagare oramai la multa o contestarla? Consideriamo che nel secondo caso, presso un Giudice di Pace, bisogna sborsare una cifra che parte dai 43 euro. Se la sanzione è inferiore, fate bene i conti in tasca. Se poi è una questione di giustizia, allora non fate caso ai costi e procedete per far valere le vostre ragioni.
Ci si può rivolgere anche al Prefetto, ma questo solo per contestare in modo formale se vi sono errori di trascrizione oppure se il verbale è stato notificato dopo 90 giorni. In questo caso, bisogna presentare la domanda in carta semplice allegando tutti i documenti e il verbale che confermano la vostra tesi, da consegnare a mano o con raccomandata A/R (entro 60 giorni da quando si riceve il verbale). Se, però, il ricorso dovesse essere respinto allora verrà emessa una ingiunzione di pagamento che può corrispondere al doppio della multa o anche di più.
La motivazione del ricorso
Se anche nel tuo caso, l’infrazione è stata rilevata dagli ausiliari del traffico, questo è il testo della motivazione che puoi inserire nel tuo ricorso
§ Nullità del verbale per il caso in cui l’infrazione risulti essere stata rilevata da ausiliario del traffico: in virtù del predetto principio, relativo alla individuazione della parte su cui incombe l’onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza della propria pretesa, si chiede che la p.a. voglia esibire copia del preavviso di accertamento o qualsiasi atto alternativo da cui possa emergere l’esatta identificazione e qualifica dell’agente che avrebbe effettuato la rilevazione della presunta infrazione. Voglia, in via alternativa, l’Organo Giudicante cui è rimessa l’odierna decisione ordinare il deposito di qualsiasi idoneo documento di riscontro, da cui possa in ogni caso escludersi che l’infrazione sia stata rilevata da agente ausiliario del traffico (rectius della sosta). Al fine di circoscrivere il tema dell’indagine è utile ricordare che la figura dell’ausiliario del traffico è stata introdotta dall’articolo 17, commi 132 e 133, della legge n.127 del 15 maggio 1997 (c.d. Bassanini bis) per aiutare le pubbliche amministrazioni nell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. La legge individua tre tipi di ausiliari: quelli che sono dipendenti pubblici, reclutati per bando concorsuale e che fanno capo a Comune, Regione o alla Polizia Municipale; quelli assunti da società che hanno in gestione aree di parcheggio a pagamento; i dipendenti delle aziende per il trasporto pubblico. È opportuno ribadire che le competenze degli ausiliari sono ristrette al solo accertamento delle infrazioni e che, pertanto, gli adempimenti procedurali amministrativi relativi alla redazione, produzione e notifica dei verbali sono rimesse agli agenti di Polizia. Ne deriva che non può mai in alcun caso escludersi che l’accertamento sia stato illegittimamente effettuato da personale ausiliario, ove ciò non sia espressamente indicato nel verbale. Operata questa premessa, è opportuno rilevare che non ogni infrazione può essere accertata dal personale ausiliario, giacché la legge prescrive che le uniche violazioni di competenza degli ausiliari attengono: al parcheggio in aree di sosta a pagamento senza che sia stato pagato il ticket; al parcheggio in aree di sosta a pagamento senza che sia stato rinnovato il ticket scaduto; al parcheggio in seconda fila in prossimità di uno spazio contrassegnato dalle strisce blu, quando tale comportamento impedisca ad altri automobilisti di uscire dal parcheggio o di entrarvi; alla circolazione sulle strisce riservate ai mezzi pubblici e contrassegnati dalle strisce gialle (cosiddette corsie preferenziali) ed, in tal caso, la contravvenzione può essere elevata solo se l’ausiliare è un dipendente delle ditte di trasporto pubblico. Malgrado in passato, con alterne vicende, la giurisprudenza ha inteso estendere l’area di competenza degli ausiliari, ad oggi può affermarsi il principio di diritto secondo il quale è da privilegiare l’interpretazione più restrittiva, tesa ad escludere la legittimità dell’accertamento ove le fattispecie di violazione siano estranee a quelle già menzionate in precedenza (Cassazione sentenza 16 febbraio 2016, n. 2973).