Notifica delle multe entro 60 giorni? L’affermazione non è corretta. Esaminiamo perché
Dopo aver commesso un’infrazione del Codice della Strada, spesso si attende la propria multa. In questo stato d’attesa, non di rado balena la speranza che quella notifica di pagamento arrivi in ritardo o al di fuori dei tempi stabiliti dalla legge. Esistono termini, infatti, entro i quali una notifica di pagamento per illecito commesso dal proprietario di un veicolo deve pervenire all’interessato. Ecco perché in molti, cercando di conoscere quali siano questi termini, commettono errori di interpretazione. Ma quali sono i termini di notifica per una multa?
I termini
Il Codice della Strada rappresenta l’unico testo a cui fare riferimento in questi casi e su quest’argomento il testo è abbastanza chiaro. In primo luogo, occorre considerare che la regola di base prevede che gli agenti accertatori debbano contestare immediatamente l’infrazione commessa al trasgressore comunicando il relativo importo da pagare. Questo accade quando, ad esempio, si è fermati da un posto di blocco. In tutti gli altri casi, si parla di impossibilità di contestazione immediata. Sono questi, infatti, i casi più diffusi per la contestazione di un illecito ed è qui che scatta la notifica via posta. La multa verrà spedita al proprietario del veicolo, che in alcuni casi potrebbe non corrispondere al soggetto che nel momento dell’infrazione era alla guida, o all’indirizzo risultante dall’archivio nazionale dei veicoli o dal P.R.A. I termini per la notifica di una multa sono compresi nell’arco di 90 giorni, e non 60 come molti credono.
È sufficiente quindi calcolare 90 giorni dal momento in cui si commette un illecito per verificare che la multa arrivi entro i termini stabiliti dalla legge? Facciamo chiarezza.
Per comprendere meglio tali disposizioni è fondamentale comprendere qual è il momento in cui decorre l’arco dei 90 giorni. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che tale termine è onorato se l’organo accertatore spedisce la multa entro 90 giorni dall’accertamento dell’illecito stradale. La data che rileva la validità della sanzione non è quindi quella dell’effettiva ricezione da parte dell’interessato ma quella relativa alla spedizione.
Quindi, se si commette un’infrazione stradale e dopo 91 giorni da quest’ultima si riceve il verbale, non è detto che questo sia arrivato al di fuori dei termini stabiliti per legge. Se viene verificato, ad esempio, che il verbale è stato spedito 88 giorni dopo la violazione, i termini sono stati ottemperati e la sanzione è valida e va pagata. I ricorsi sono, poi, ammissibili solo a condizione che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione. È a questa ipotesi che fa riferimento il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale. Il ricorso al Prefetto è, infatti, consentito appunto entro 60 giorni dal momento in cui si riceve la multa. In alternativa è possibile rivolgersi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
Notifica tramite PEC
Un elemento interessante aggiunto dal legislatore per ovviare ad alcuni problemi in merito al calcolo dei giorni entro cui la multa debba pervenire all’interessato è quello della PEC. Utilizzare la Posta Elettronica Certificata semplifica di molto tutte le dinamiche di notifica in quanto questo tipo di posta ha validità di legge e può quindi essere utilizzata anche per la comunicazione di illeciti. Purtroppo, la PEC rimane uno strumento non utilizzato a dovere in quanto comprende solo gli utenti che abbiano un domicilio digitale personale.