Un’importante sentenza chiarificatrice con cui la Corte di Cassazione mette il punto sulla questione dell’applicabilità del peridio di sospensione feriale anche nel computo dei termini per la notifica tempestiva dei verbali relativi a presunte infrazioni al Codice della Strada. La Suprema Corte, cassando la sentena del Giudice a quo, si esprime negando che il prescritto termine di 150 giorni possa ulteriormente estendersi, in sospensione, durante il periodo feriale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario – Presidente
Dott. COLARUSSO Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. EBNER Vittorio Glauco – Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. POLIZIANO 70, presso lo studio dell’avvocato MARIA GAETANA TRANFA, difeso dall’avvocato PAGNOZZI Carmine, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PAUPISI, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 73/03 del Giudice di Pace di VITULANO, depositata il 49/03/03;
– udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo di ricorso e l’accoglimento del 1^ motivo.
C.L. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Vitulano avverso il verbale di contravvenzione al codice delle Strada elevato a suo carico dalla Polizia Municipale di Paupisi deducendo, tra l’altro, che il verbale opposto, essendo mancata la contestazione immediata dell’infrazione, gli era stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla data dell’accertamento.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 73 del 19 marzo 2003, ha rigettato l’opposizione sul rilievo che al termine di 150 giorni previsto all’art. 201 C.d.S., per la notifica del verbale, si applicherebbe il termine di sospensione per il periodo feriale.
Nel merito ha ritenuto infondata l’opposizione dando pieno credito alle risultanze del verbale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione C. L. con due motivi.
L’intimato comune di Paupisi non ha volto attività difensiva.
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. 7 otto 1996, n. 742, nonchè vizio di motivazione sull’assunto che la sospensione dei termini processuali in detta legge prevista non è applicabile alla notifica del verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada che non siano state immediatamente contestate al contravventore.
Il motivo è fondato ed ha carattere assorbente.
In tema di violazioni al codice della strada, la lettera e la “ratio” della normativa della L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio) non consentono di ampliarne l’applicabilità a termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, che non sono processuali e non sono connessi con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio.
E, pertanto, la sentenza impugnata avendo disapplicato tale principio deve essere cassata.
Poichè dalla sentenza risulta che il verbale venne redatto il 18/04/2002 e fu notificato il 21/09 (rectius 19/09) 2002 deve concludersi che la notifica fu effettuata in violazione del termine di cui all’art. 201 C.d.S., e che, per tale assorbente ragione, l’opposizione doveva essere accolta.
Non essendovi altri accertamenti da compiere a tanto può provvedere questa Corte decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..
Per il principio della soccombenza il Comune di Paupisi va condannato alle spese del giudizio di merito nonchè a quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come nel dispositivo.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione proposta da C.L. avverso il verbale di accertamento n. 19/2002 elevato a suo carico dalla Polizia Municipale di Paupisi; condanna il Comune di Paupisi alle spese del giudizio di merito nonchè a quelle del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre spese fisse, I.V.A., C.P.A. ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in
Cancelleria il 22 gennaio 2007