Indice degli argomenti
La costruzione di strade e infrastrutture a norma non è spesso così scontata.
Le difficoltà territoriali o l’inerzia e l’incuria delle amministrazioni e delle società di costruzioni incaricate, rende spesso le vie inadatte o carenti del necessario spazio per la grande confluenza automobilistica.
Con particolare riferimento alle tratte a scorrimento veloce, l’art. 2 ai commi 2 e 3 del Codice della Strada prevede che le strade extraurbane e le strade urbane di scorrimento debbano essere dotate di banchina pavimentata a destra.
Il caso che oggi ci occupa è relativo ad una strada urbana di scorrimento, ma quanto detto può valere anche per gli altri tipi di strade per cui sia previsto l’obbligo di presenza di una banchina o di altri elementi strutturali ai sensi del citato articolo.
Il mancato o lo scorretto posizionamento delle infrastrutture necessarie infatti può arrivare a rendere illegittime le sanzioni che ci vengono irrogate ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada.
Cos’è la banchina pavimentata?
La banchina, ai sensi dell’art. 3 C.d.S. può essere definita come la “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu’ vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.”
La previsione della presenza di questo spazio di sicurezza è fondamentale e serve generalmente al passaggio o al transito pedonale, non essendo quindi compresa nell’area stradale destinata al traffico dei veicoli e costituendo luogo per la sosta soltanto in casi eccezionali e di emergenza.
Che collegamento c’è con la multa ricevuta dall’autovelox?
Nel recentissimo caso che ha occupato la Suprema Corte, deciso con sentenza n. 1805/2023, il cittadino ricorrente, ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace contro una sanzione per il superamento dei limiti di velocità e successivamente appello dinanzi al Tribunale, per vedere poi impugnata dal Comune resistente la sentenza a lui favorevole in Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità, accogliendo le difese promosse nell’interesse del primo ricorrente, hanno ritenuto che la strada S.R. 53 Postumia tra Vicenza a Portogruaro, sulla quale sono state elevate le sanzioni a mezzo di autovelox, non possa qualificarsi come strada urbana di scorrimento (Art. 2, co. 2 lett. d) in quanto, in assenza di banchine, la stessa non presenta i requisiti richiesti dalla legge.
Tale mancato soddisfacimento delle regole tecniche previste dall’art. 2 C.d.S. ha comportato, secondo i giudici, una illegittimità della rilevazione dell’infrazione effettuata dai rilevatori di velocità posti sulla strada.
Ciò è possibile in quanto “L’art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni”
La Corte, inoltre, si è soffermata sulla corretta individuazione dell’elemento strutturale e disattendendo le doglianze del Comune ha rilevato come non possa essere considerato parte della banchina lo spazio più esterno del “ciglio interno della cunetta” o del “ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
In questo modo, stringendo e delineando il campo della corretta definizione, il Supremo Collegio ha escluso l’ipotesi che molti o alcuni degli elementi della strada possano essere considerati parte della nozione di banchina pavimentata, poichè peraltro ne ridurrebbero l’ampiezza e ne comprometterebbero la funzione.
Cosa fare se ci si trova nel medesimo caso?
La sentenza richiamata ha sancito un importante principio, applicabile alle tratte non conformi alle previsioni dell’art. 2 C.d.S.
In particolare va segnalato e tenuto a mente che il D.L. n. 121/2002, conv. in L. n. 168/2002, prevede all’art. 4 che i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 C.d.S. (c.d. autovelox) possono essere installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c) e d) e cioè sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.
In mancanza pertanto degli elementi strutturali previsti dalla richiamata legge per questi tipi di strada, il posizionamento dell’autovelox può risultare illegittimo per via della mancanza di idoneità alla sua installazione, non essendovi quindi possibilità di procedere a contestazioni non immediate dell’infrazione ai limiti di velocità.
Trovandosi di fronte a un dubbio del genere, la multa che ci viene irrogata potrebbe essere considerata nulla e sarà quindi sempre opportuno contattare un esperto in ricorsi avverso le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Lo staff di Ricorsi.net è a disposizione per una valutazione iniziale del caso e per l’assistenza nella redazione dei motivi di ricorso, da poter presentare anche in proprio.
Il testo del ricorso
Qui a seguire, il testo della motivazione con cui contestare le multe per eccesso di velocità rilevate lungo strade urbane non di scorrimento
Questo contenuto è riservato.
Ricorsi.net vive grazie al contributo dei propri associati, a cui per questo riserviamo l'accesso ai nostri contenuti più esclusivi.
Per accedere al contenuto effettua l'iscrizione, ti basteranno pochi secondi.
Il costo dell’associazione è di 7,00 euro poi 1,99 euro al mese (quanto un caffè ☕️) e con un click potrai annullarla quando vuoi.
Inclusi nell’abbonamento:
Tutti gli articoli e gli approfondimenti completi
Consulenze telefoniche illimitate nelle materie di nostra competenza
Newsletter periodica (non ti invieremo mai spam)
Servizio di redazione ricorsi riservato ai nostri iscritti