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Quando viene contestata una violazione del Codice della Strada senza che il conducente sia fermato immediatamente dalle forze dell’ordine, cosa succede se la violazione stessa prevede il ritiro di punti dalla patente? La legge prevede che il proprietario del veicolo debba comunicare i dati di chi si trovava alla guida; ma quest’obbligo da quando decorre? Ed è assoluto oppure prevede qualche eccezione? La giurisprudenza, come vedremo nel proseguo dell’articolo, ha tracciato dei principi.
Le norme sulla comunicazione dei dati del conducente
La legge che pone in capo al proprietario del veicolo l’obbligo di comunicare gli estremi del conducente, al momento dell’infrazione contestata, è l’articolo 126 bis secondo comma del Codice della Strada. Alla stregua delle previsioni di tale norma “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. La medesima legge prevede anche che “la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”. Il termine di 60 giorni per comunicare gli estremi del conducente non decorre quindi dal momento del ricevimento del verbale di contestazione dell’infrazione contestata, bensì dalla definizione dello stesso. La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, illegittima perché contraria al principio di ragionevolezza, la disposizione dell’articolo 126 che prevedeva il ritiro dei punti sulla licenza di guida al proprietario che ometta la dichiarazione. Lo stesso è tuttavia soggetto all’art. 180, comma 8 del Codice della Strada che dispone una sanzione pecuniaria in caso di mancata comunicazione.
La sentenza del Tribunale di potenza 12/02/2020, n. 140
Il Tribunale di Potenza con sentenza 12/02/2020, n. 140, ha affermato che l’adozione del provvedimento di decurtazione dei punti (sanzione accessoria di carattere personale) è espressamente subordinata alla comunicazione, da parte della Pubblica Amministrazione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che la stessa non può essere eseguita prima che l’accertamento sia divenuto definitivo come abbiamo detto tramite
- pagamento della sanzione
- respingimento definitivo del ricorso (con l’accoglimento decadrebbe)
- decorrenza dei termini per presentare il ricorso stesso o eventuale appello.
Ciò significa che, fintanto che il ricorso è stato presentato ed è in attesa di essere deciso, il proprietario del veicolo non è tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati di chi era alla guida quando l’infrazione sarebbe stata commessa.
La comunicazione all’anagrafe è prevista dall’art 126bis ed è un’incombenza a carico della Pubblica Amministrazione: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
I giustificati motivi per la mancata comunicazione
In caso di comunicazione negativa in merito al conducente del veicolo al momento dell’infrazione, tuttavia, la sanzione pecuniaria non è automatica ma è necessario valutare l’elemento soggettivo del proprietario del veicolo nel caso specifico. La sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2008 ha affermato che l’obbligo di comunicazione non è assoluto ma, essendo soggetto alla disciplina prevista per gli illeciti depenalizzati alla stregua di quanto disposto dalla Legge 24/11/1981 n.689, subordina “la responsabilità all’esistenza di un’azione od omissione che sia cosciente e volontaria” prevedendo quindi il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l’agente da responsabilità. Tale sentenza richiama inoltre l’ordinanza n. 434 del 2007 della Corte Costituzionale che afferma che “equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost (che afferma il diritto inviolabile alla difesa mediante giudizio) non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrarsi all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità, con conseguente lesione del diritto di difesa”. È doveroso quindi distinguere, secondo la Corte Costituzionale, tra “chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio”. Può infatti accadere che dal momento dell’infrazione alla notifica del verbale trascorrano fino a 150 giorni e, a distanza di svariati mesi, può essere talvolta oggettivamente complesso per il proprietario dell’autovettura risalire chi la guidasse un determinato giorno.
Esperti in multe e ricorsi
Se sei destinatario di un verbale notificato successivamente rispetto alla presunta infrazione e ritieni di non poter comunicare chi guidasse il veicolo per giustificato motivo, causa di forza maggiore o caso fortuito la giurisprudenza che abbiamo analizzato in questo articolo esclude che tu debba perdere dei punti di patente o essere soggetto a una sanzione pecuniaria per comunicazione negativa a titolo di responsabilità oggettiva. Lo stesso dicasi se la comunicazione, da parte della Pubblica Amministrazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è stata effettuata prima che l’accertamento sia divenuto definitivo. Ti raccomandiamo di rivolgerti ai nostri esperti: lo staff di Ricorsi.net è a disposizione per una valutazione del caso e per l’assistenza nella redazione dei motivi di ricorso, da poter presentare eventualmente anche in proprio.
Una risposta
Ho lasciato la mia auto presso un officina meccanica per riparazione dopo due mesi circa mi è arrivata una multa per infrazione al Cds Sentito il personale dell’officina meccanica si sono assunti la responsabilità per quanto accaduto ma dato il notevole lasso di tempo trascorso non sono in grado di stabilire chi abbia commesso l’infrazione stradale. Come si risolve la questione ?