Decreto prefettizio e autovelox

esame verbale

Anche se le multe per eccesso di velocità sono tra le più diffuse in assoluto e gli autovelox gli strumenti di rilevazione più conosciuti, ai più sarà poco familiare il termine Decreto prefettizio.

Infatti, è risaputo che l’autovelox deve essere presegnalato e che deve essere sottoposto a determinati controlli (sul punto vi consigliamo il nostro articolo sugli autovelox e la loro segnalazione), ma sapete che, in alcuni casi particolari, affinché la multa sia valida, nel verbale di contravvenzione deve essere indicato anche il Decreto del Prefetto? Vediamo insieme quando e perché.

Cos’è il decreto prefettizio e quando serve

Per prima cosa, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Le violazioni dei limiti di velocità su strada possono essere rilevate in due modi diversi e alternativi:

  1. Immediatamente: in questo caso il guidatore viene prontamente fermato al momento della violazione del Codice della strada e viene multato.
  2. In via differita: per una serie di circostanze non è stato possibile multare sul momento il trasgressore, dunque viene inviato a casa tramite raccomandata o PEC il verbale di contravvenzione.

Chiaramente, la regola generale prevede che la contestazione immediata debba essere sempre preferita. Nonostante questo, la maggior parte delle multe, anche solo per una questione di logica, vengono recapitate in via differita.

Premesso ciò, possiamo capire meglio la funzione del decreto prefettizio. Questo non è altro che un atto, emesso dal Prefetto, che autorizza l’installazione degli autovelox su strada. Ma, soprattutto, individua anche le strade dove è possibile procedere alla contestazione della violazione del limite di velocità, rilevata con autovelox, in maniera differita.

La norma di riferimento, in questo caso, è l’articolo 4 della Legge 168/2002, la quale stabilisce che:

  1. Le rilevazioni dell’eccesso di velocità possono essere effettuate in modo automatico su autostrade e strade extraurbane principali senza l’autorizzazione del Prefetto.
  2. Per le strade extraurbane ordinarie e le strade urbane di scorrimento o ad alto scorrimento, invece, è necessaria l’autorizzazione del Prefetto.

In questo senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno con la circolare del 2 ottobre 2002 (N. 300/A/1/54585/101/3/3/9)

Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni sopra richiamate, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, c.1, C.d.S., e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.
La norma intende riferirsi sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l’impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell’operatore di polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte”.

Dunque, sulle strade secondarie ed urbane, la rilevazione dell’eccesso di velocità in via differita ed in assenza della pattuglia di polizia, deve essere autorizzata da un Decreto del Prefetto. Se nel verbale di contravvenzione tale atto autorizzativo non viene menzionato, la multa sarà nulla perché viene leso il diritto di difesa del cittadino. Ma cerchiamo di capire meglio il perché di questa disciplina, attraverso le parole della Corte di Cassazione.

Cassazione Civile, Sez. II, 28/03/2023 n.8690:

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza numero 8690 del 28/03/2023, ha confermato un orientamento seguito da tempo dai Giudici, affermando che, in determinati casi, se nel verbale di contravvenzione manca l’indicazione del Decreto Prefettizio, la multa è nulla.

Nel caso di specie il guidatore era stato multato per eccesso di velocità ed aveva presentato ricorso, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato il ricorso. In particolare, il trasgressore lamentava l’illegittimità della sentenza impugnata, per non aver rilevato la mancata indicazione nel verbale di accertamento del decreto prefettizio autorizzativo, necessario per la legittimità del rilevamento elettronico della velocità avvenuto su strada extraurbana secondaria.

La Corte di Cassazione, quindi, ha accolto il ricorso e stabilito che:

“Sulla base dello svolgimento del giudizio è rimasto pacificamente accertato che – fin dall’originario atto di opposizione (con motivo reiterato anche in appello) – era stata contestata la legittimità dell’impugnato verbale di accertamento perché non riportava gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo necessario per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita per le violazioni commesse nel tratto stradale (relativo ad un tipo di strada extraurbana secondaria) lungo il quale si era proceduto all’accertamento a carico della ricorrente. Orbene, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 24124/2018 e Cass. n. 21603/2021), al cui principio (come di seguito riportato) dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, la citata indicazione costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, poiché la sua mancanza – ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa – integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa (impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla L. n. 241 del 1990, art. 22) e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. Da ciò deriva che la sopravvenuta produzione nel giudizio di primo grado, da parte dell’opposta P.A., del citato decreto prefettizio – come avvenuto nella vicenda processuale in questione ed attestato dallo stesso giudice di appello nell’impugnata sentenza (v. pag. 4 all’inizio) – non può – diversamente da quanto ritenuto dal medesimo giudice materano – comportare l’eliminazione del suddetto vizio di legittimità”.

In conclusione:

Dunque, analizzando la normativa in materia, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nonché il più recente, possiamo affermare che:

  1. Il decreto prefettizio autorizzativo è necessario per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita per le violazioni commesse su strada extraurbana secondaria o sulle strade urbane di scorrimento.
  2. Se non viene indicato nel verbale di contravvenzione, la sua mancanza integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa dell’automobilista, impedendo, in particolare, l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall’articolo 22 della Legge n. 241 del 1990.
  3. Inoltre, la produzione del decreto prefettizio nel giudizio di primo grado da parte dell’amministrazione pubblica non può comportare l’eliminazione del vizio di legittimità.
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