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Quando si riceve una multa vige l’obbligo, per il conducente o il proprietario dell’auto, di comunicare i propri dati personali e quelli della patente all’agente di polizia che ha emesso la contravvenzione. Un problema che si sono posti sia la Giurisprudenza che il Ministero dell’Interno, è se questa regola vada applicata anche qualora il conducente o il proprietario dell’auto abbia proposto ricorso contro la multa. Vediamo insieme che risposta è stata data.
La legge sulla comunicazione dei dati:
Prima di affrontare nel vivo il problema, partiamo dalla norma che è fonte dell’obbligo di comunicazione dei dati in caso di multa.
Articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada:
“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
Dunque, stando alla norma, vige a carico del conducente, del proprietario del veicolo o di altro obbligato in solido, un obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente all’Autorità, nel termine di 60 giorni dalla ricezione del verbale di contestazione.
Ma cosa succede se non si comunicano questi dati? Sempre l’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, stabilisce che in questo caso si riceverà una multa aggiuntiva a quella già ricevuta per la violazione della legge stradale:
“Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
Ricordiamo però che, sia secondo la norma sopra citata, che espressamente ammette l’esenzione per giustificato motivo, sia secondo la Giurisprudenza, vedi l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9555 del 18/04/2018, è possibile che la multa non debba essere pagata se ricorrono dei comprovati motivi che legittimino l’omissione della comunicazione dei dati.
Sul punto, ti consigliamo anche il nostro articolo sulla multa per la comunicazione dei dati.
Le circolari del Ministero sulla comunicazione dei dati:
In base a quanto appena detto, la domanda che ci si è posti è stata: la presentazione del ricorso avverso la multa, può essere considerata un giustificato motivo di esenzione?
Inizialmente, il Ministero dell’Interno, con circolare n.300/A/3971/11/109/16 del 29 Aprile 2011, sembrava pensarla esattamente in questo senso. Infatti, aveva stabilito che la presentazione di un ricorso contro un verbale costituisse un giustificato motivo per omettere i dati del conducente. L’obbligo di comunicazione dei dati, dunque, avrebbe dovuto essere sospeso fino all’eventuale esito negativo dei procedimenti giudiziari sorti a seguito della presentazione del ricorso.
Successivamente, però, anche a seguito di nuovi interventi giurisprudenziali, il Ministero è tornato sui suoi passi e con la circolare 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 del 27 Ottobre 2022 ha stabilito che l’obbligo di comunicare i dati del conducente sussiste anche quando viene presentato ricorso, che non può essere considerato giustificato motivo dell’omissione, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. Nonostante questo, nella circolare viene stabilito che il contenuto dell’atto di opposizione andrà comunque valutato attentamente per valutarese sussiste ungiustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente.
La Giurisprudenza sulla comunicazione dei dati:
Abbiamo parlato di orientamenti giurisprudenziali e adesso è il momento di analizzarli nel dettaglio. Nello specifico, riportiamo tre decisioni della Cassazione, Sezione Civile, di fondamentale importanza sull’argomento:
- Sentenza n. 20974 del 6/10/2014: la Corte in questo caso stabilisce che il ricorso contro il verbale di contravvenzione non esclude l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., ma questo resta solo sospeso durante il procedimento giuridico e si riattiva in caso di esito sfavorevole per il conducente.
- Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018: i Giudici dichiarano che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati relativi al conducente, non decorre dalla conclusione del procedimento instaurato a seguito della presentazione del ricorso avverso la multa, ma dalla richiesta rivolta dall’Autorità al proprietario.
- Sentenza n. 24012 del 03/08/2022: in questo caso riportiamo la massima letteralmente, perché rappresenta l’orientamento più recente dei Giudici e quindi quello più importante:
“In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.
Dunque, possiamo affermare che, nonostante i continui cambi di orientamento, ad oggi, la Giurisprudenza ritiene che l’obbligo di dichiarazione dei dati da parte del conducente all’Autorità, quando sia stato presentato ricorso, sorge solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi e questi abbiano avuto esito negativo per il ricorrente.
Devo comunicare i dati se presento ricorso?
In conclusione, rispondendo in modo lapidario alla domanda che ci viene posta tanto di frequente (“devo comunicare i dati se presento ricorso?“), la risposta è semplicemente NO.
Basterebbe questa semplice risposta per concludere l’argomento, ma il realtà la questione è ancora un po’ più complessa.
Sebbene, infatti, la Cassazione abbia chiarito che non sussiste alcun obbligo di comunicazione, fin tanto che il ricorso è in attesa di essere deciso, occorre fare purtroppo i conti con l’inefficienza della pubblica amministrazione e con la disinvoltura con con cui le amministrazioni municipali cercano continuamente vie per spillare soldi ai cittadini (e poco conta che la Cassazione abbia impartito il proprio insegnamento sulle regole di condotta da adottare!).
In molti casi, infatti, è lecito supporre che presso i comandi di polizia, prima di elevare la multa per omessa comunicazione, non si soffermino affatto nel verificare se il verbale sia stato oggetto di opposizione e, quindi, di “default” dopo 60 giorni dalla prima contravvenzione, notifichino la seconda (appunto, per omessa comunicazione).
La nostra raccomandazione
Proprio con questa consapevolezza, la nostra raccomandazione è sempre quella di comunicare i dati anche in pendenza di ricorso, così da aiutare le forze dell’ordine a non commettere errori (di cui poi pagherebbe le spese il cittadino, su cui graverebbe l’onere di dover presentare ricorso anche contro la seconda multa!).