È noto come gli Autovelox rappresentino ormai un’efficace forma di prevenzione delle infrazioni stradali. Difatti, essi agiscono come deterrenti nei confronti dei conducenti che non rispettano i limiti di velocità e contribuiscono a ridurre il numero di incidenti stradali che possono verificarsi proprio a causa delle inosservanze stesse.
Nonostante l’Italia abbia recentemente implementato la tecnologia degli Autovelox, in particolar modo sulla Salaria, al fine primario di migliorare la sicurezza stradale, l’effettiva efficacia della stessa rimane alquanto dubbia. In concreto, il sistema è progettato per rilevare la velocità dei veicoli che varcano un determinato punto, mediante un apposito sistema di controllo automatico; tuttavia, lo stesso non si mostra esente né da potenziali abusi né da eventuali errori: con riguardo ai potenziali abusi si fa riferimento alle forze dell’ordine, titolari della gestione e del monitoraggio, mentre si parla di errori prendendo in considerazione quelli potenzialmente discendenti dalla erronea – appunto – capacità di comprendere la differenza tra soggetti che effettivamente superano le velocità prescritte e soggetti che, invece, si trovano, in quel preciso istante, nell’atto di accelerare per sorpassare. Ma non è tutto.
Prendiamo in considerazione, ad esempio, un recente caso che ha visto coinvolto un conducente di automobile in Località S.S. 4 Salaria km 75+880, direzione ROMA-TERNI. Sul tratto in questione, la velocità massima consentita è pari a 70 km/h, come da Ordinanze Anas Lazio n. 556/2022 RM e n. 557/2022 RM, così come in altri punti di asserita analoga pericolosità stradale. Con riguardo al soggetto coinvolto, è stata rilevata, al momento del passaggio dinanzi all’autovelox ivi sito, una velocità pari ad 85 km/h. L’accertamento ha avuto luogo per il tramite del Comando di Polizia Locale di Rieti, mediante autovelox di marca VELOCAR – RED&SPEED – EVO – R, Matricola n. 367, con taratura annuale ACCREDIA n. LAT 101 J 508_2022_ACCR_VX; il punto in questione in cui è stato applicato l’apparecchio parrebbe essere molto battuto, dal momento che gli impianti sono stati installati e disinstallati varie volte nel corso degli anni, tra cui nel 2009, nel gennaio 2012 ed infine, nuovamente, all’inizio del 2023 – tanto da meritarsi titoli giornalistici quali “A volte ritornano“.
Eventuali profili di illegittimità
Da prendere in considerazione è l’eventuale possibilità che vi siano elementi di illegittimità quali, ad esempio, la falsa attestazione di omologazione. Nella vicenda in esame, di fatti, l’omologazione è avvenuta mediante decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in particolare, MIT n. 4708 del 01.08-2016 e ss.mm.ii.). Elemento, questo, che consente di affermare come, in realtà, non sia avvenuta una vera e propria omologazione, bensì una mera approvazione ministeriale.
In tal senso, è opportuno citare una recente pronuncia che, in motivazione, asserisce: “Il verbale oggetto dell’odierna contestazione reca l’attestazione secondo cui il dispositivo utilizzato per la rilevazione dell’infrazione sarebbe stato omologato mediante decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ebbene, tale decreto risulta corrispondente non a omologazione, ma ad approvazione ministeriale. Dunque, contrariamente a quanto asserito nel verbale, il dispositivo utilizzato non è omologato, in violazione di quanto prescritto dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, il quale testualmente prevede che: si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del regolamento di esecuzione e Attuazione”.
In tal senso, è lapalissiano come il predetto art. 45 comma 6 del C.d.S. non abbia assolutamente previsto un’equiparazione tra approvazione e omologazione. Ciò che fa, in realtà, è esattamente l’opposto, e cioè distinguere le apparecchiature destinate all’omologazione da quelle per le quali è prevista la mera approvazione.
Conclusioni
L’accertamento del caso in esame ha tutte le caratteristiche per essere sottoposto ad un ricorso, dal momento che – sulla scorta di quanto argomentato alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali – l’avvenuta omologazione mediante decreto del MIT non può essere riconosciuta come tale poichè carente dei requisiti essenziali e, pertanto, è astrattamente riconducibile sotto il profilo della mera approvazione.
5 risposte
Come dissuasore? Ho i miei dubbi vista lubicazione. Altro? Fa molto bene il suo lavoro.
Confermo per l’efficienza. Un multato il giorno 27 agosto 2023 per appena 8km in più.
Ma non c’era qualcosa anche sull’adeguata segnalazione? A me non sembra che sia così ben segnalato.
Salve poiché anch’io ho avuto una sanzione autovelox in Località S.S. 4 Salaria km 75+880, direzione ROMA-TERNI, per aver superato il limite di velocità di 5 Km/h di velocità, pertanto in considerazione a quanto citato nel vs. articolo, riguardo la falsa attestazione di omologazione dell’apparecchiatura in argomento avete conferma in tal senso? Nel caso positivo potete rilasciarmi copia della documentazione. Ringrazio cordialmente.
Gentilissima, potrebbe indicare il numero e giudice della sentenza citata?
Senza tali riferimenti nessuno potrà mai farne alcun uso…