Giudice di Pace di Vernotico Sent. n. 130/05 del 11 maggio 2005

 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN PIETRO VERNOTICO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace, Avv. Giuseppe CAPODIECI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 361/04 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a verbale di accertamento n.941/DFV/11 della Polizia Municipale di San Pietro V.co  del 27.08.04 notificato il 07.09.04 a mezzo posta
Tra
M. G., rappresento e difeso dall’Avv.G.M. Rainò
RICORRENTE
e
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO, rappresentato e difeso per delega dal Comandante la P.M., Capitano Michele Verdura
-OPPOSTO-
Conclusioni per il ricorrente :
–    previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità del verbale opposto perché completamente illegittimo ed infondato per quanto in motivazione,con vittoria di spese e compensi di lite;
Conclusioni per l’opposto:
–    Rigettare la domanda del ricorrente poiché infondata in fatto e in diritto,per tutte le motivazioni di cui alla comparsa,con vittoria di spese e compensi di lite;

Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato il 06.10.04 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale in oggetto elevato dalla Polizia Municipale di San Pietro Vernotico per la violazione dell’art. 142 comma 8 del C.d.S. chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per:
1)    Irregolarità dell’accertamento operato dai verbalizzanti;
2)    Irregolarità ed inefficacia del segnale di limitazione della velocità;
3)    Inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento;
4)    Illegittimità per omessa contestazione immediata;
5)    Violazione dell’art.4 L.n.65/1986;
Con proprio decreto questo Giudice ha fissato l’udienza del 21.01.04 per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria copia degli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e notificazione del verbale.
In data 07.12.04 si è costituito in cancelleria l’opposto con comparsa di risposta deducendo la piena legittimità e rispondenza al diritto dell’opposto verbale e, comunque, rigettarsi il ricorso poiché infondato.
All’udienza dell’11.03.05,su richiesta del ricorrente, al presente giudizio è stato riunito quello avente n,504/04 stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Alla successiva udienza del 11.05.05 è comparso il procuratore del ricorrente che ha ulteriormente precisato il contenuto del ricorso e ha chiesto di precisare le conclusioni e discutere la causa. Previa autorizzazione di questo Giudice ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate ed ha discusso oralmente il ricorso.
Questo Giudice si è ritirato in camera di consiglio e di poi ha dato lettura in udienza del dispositivo
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto ed il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo sotto diversi profili che di seguito verranno enucleati..
Ai fini della decisione del presente ricorso è d’uopo anzitutto premettere che la contestazione immediata è la forma di “scienza legale” adottata dal CdS,cioè dal legislatore, poiché mette immediatamente il soggetto in condizioni di conoscere l’addebito che gli viene mosso pressoché contestualmente alla commissione del fatto, ponendolo quindi nelle condizioni ideali per esercitare al meglio il proprio diritto di difesa. (Cfr. artt. 200, 201 C.d.S) Le espressioni usate nei predetti articoli evidenziano da un lato che la notificazione dovrebbe costituire una forma “residuale” di comunicazione del s.p.v. e dall’altro che la contestazione immediata, quando sia possibile, non può essere omessa per scelta decisionale dell’accertatore.
Detto ciò ,va rilevato che la L. 214/2003 ha ridisegnato  l’impianto dell’art.201 introducendo il comma 1-bis nel quale sono indicate le ipotesi per le quali la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di legge.
Il caso de quo, art 201 c.1-bis C.d.S., lett.e) caso nel quale non è ritenuta la necessità della contestazione immediata :
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti da gli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
L’ipotesi in esame (violazione dell’art.142, 8° comma C.d.S.) appare sussumibile sub lett. e) della predetta elencazione a condizione che detti apparecchi di rilevamento siano direttamente gestiti dagli agenti di Polizia Stradale e nella loro disponibilità, che consentano la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ora, a tacere i non pochi dubbi di questo Giudice che l’apparecchio in uso alla Polizia Municipale di San Pietro Vernotico, “Autovelox mod. 104/C2” sia o meno in grado di rilevare la violazione in tempo anteriore o successivo al transito del veicolo. Numerose sentenze di altri Giudici di Pace (Cfr. Giudice di Pace di Varese, sentenza n.35/01 ) attestano esattamente il contrario di quanto costantemente asserito dagli odierni accertatori, e cioè che tale apparecchio rileva la violazione di eccesso di velocità in un momento anteriore al transito del veicolo.
Ma sul punto è risulta chiaro il funzionamento dell’apparecchio in dotazione, dotato di doppio sensore laser che consente  la determinazione della velocità eccessiva solo dopo il rilevamento del secondo sensore ,il quale trasmette l’impulso alla macchina fotografica che fotografa il trasgressore,la data ,l’ora e la velocità del mezzo.”In tale caso ,scrive l’opposto,il veicolo si trova a ml 16,00 dal sensore ovvero dall’auto di servizio in uso al personale”.
Per quanto è dato intendere,il sopradetto modello di Autovelox è dotato di un “display” sul quale appare la velocità di transito del veicolo trasgressore solo quando già il veicolo è transitato, per cui l’operatore  non  posto nella condizione di rilevare l’eccesso di velocità a distanza e, quindi, in anticipo rispetto al transito del veicolo davanti al posto di controllo,cosa che gli consentirebbe,in astratto,la contestazione immediata ed il fermo del veicolo.
Diversamente ragionando, e cioè che l’apparecchiatura effettivamente consente la determinazione dell’illecito solo in tempo successivo al transito del veicolo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento, si pone la questione per l’Amministrazione procedente al rilievo: se può essa  prescegliere una modalità operativa che prescinda dalla contestazione immediata; cioè la scelta della P.A. di apparecchiature che di per sé (per come sono costruite) non consentono che la rilevazione dell’illecito allorquando il veicolo si trovi a distanza tale da non poter essere fermato.
Il cardine del ragionamento, in buona sostanza è il seguente: se l’attrezzatura di cui dispone l’organo accertatore non permette la contestazione immediata (a cagione della tecnologia di costruzione dell’apparecchio in uso) essa può essere omessa ora come prima dell’entrata in vigore del D.L. 151/03, ove invece l’apparecchio di rilevamento consenta, in una qualche modalità operativa, la determinazione dell’illecito prima del transito del veicolo, la contestazione immediata permane obbligatoria. Secondo questo Giudice la P.A. non può unilateralmente scegliere di precostituirsi un’ipotesi di deroga alla contestazione immediata a prescindere dall’ipotesi di impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, ipotesi che però cade appieno nella sfera di apprezzamento dell’A.G. investita del problema.
Dalla documentazione prodotta dall’opposto non si evincono le operazioni di” taratura” dell’Autovelox utilizzato essendo solo stata richiamata la data della sua omologazione: n.418 del 12.01.91 e  n.2483 del10.11.93. Al riguardo il vigente art. 226 e 192 del D.P.R.495/92, al c. 8, ed in relazione all’art. 45 c. 6 C.d.S., prevedono che ”Il fabbricante assume le responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità del prototipo e si impegna  a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.
La norma UNI 30012,nota 23, relativa alle dette apparecchiature,le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità a determinati requisiti,riporta la necessità di una taratura periodica e della definizione dell’incertezza di misura. Dal combinato disposto delle due suddette normative scaturisce la necessità di sottoporre a taratura periodica la strumentazione utilizzata nel rilevamento di velocità. Detti apparecchi sono soggetti a controlli in conformità alla legge vigente. La taratura dell’apparecchio,  nel caso di specie, dalla documentazione esibita dal Comune opposto, non risulta eseguita presso il competente centro S.I.T. come previsto dalla legge. Su questo argomento vi è un numero notevole di sentenze come la presente da parte di molti uffici del Giudice di Pace d’Italia (Cfr.Sent.Gdp di Lecce nn.1212/05, n.1444/05 ed altre).
Il Comune opposto non ha fornito un certificato di taratura del misuratore in uso,né la data di fabbricazione,né è stata prodotta l’attestazione di conformità prevista dall’art.192, c.8, del Reg. Esec. CdS da parte della ditta costruttrice,per cui,conseguentemente,viene meno l’attendibilità della rilevazione eseguita in data 21.04.04 con la suddetta apparecchiatura.
La taratura ,dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da eventuali errori anche di tipo sistematico.
Per motivi di economia processuale,pur non condividendosi alcuni motivi specifici di annullamento di cui al ricorso ,gli stessi restano irrilevanti ai fini della decisione,poiché l’art,23 L.689/81 consente al giudice una specifica possibilità decisoria non circoscritta alle richieste e deduzioni delle parti ove la illegittimità risulti ex actis dalla documentazione allegata dall’opponente;(Cfr.C.Cost.sent.n.534 del 05.12.1990)
Il verbale contestato inoltre non indica, come dovrebbe, in relazione all’art.142, c. 6 e 345 Reg. di Esec. CdS., che ” le apparecchiature di cui al comma 1) devono essere gestite direttamente dagli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 CdS e devono essere nella disponibilità degli stessi” (art.345 comma 4 ,reg. es. CdS.).
Concludendo, questo Giudice, fermo restando il principio della insindacabilità per il ricorrente di contestare le modalità di gestione del servizio di vigilanza da parte della P.A.,per quanto motivato l’impugnato verbale risulta illegittimo e va pertanto annullato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da M.g.   M.a. con atti depositati in cancelleria  rispettivamente il 05.10.04 e 17.12.04 avverso il verbale di accertamento n. 941/DFV/11 del 27.08.04 elevato dalla Polizia Municipale di San Pietro Vernotico;
Visti gli art. 22 e 23 Legge 689/81;
Disattesa ogni contraria richiesta, così provvede:
– Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di accertamento  opposto.
– Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
– Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in San Pietro Vernotico oggi 11.05.05
IL CANCELLIERE C1

    IL GIUDICE  DI  PACE
(Avv. Giuseppe CAPODIECI)
Depositata in Cancelleria il 20/7/2005
IL CANCELLIERE

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