Giudice di Pace di Udine Sent. n. 802/05 del 25 maggio 2005

Nullo il verbale relativo a presunta infrazione rilevata tramite telelaser LTI 2020, omologato, ma non tarato. Come chiarito nel corso dell’interessante sentenza, l’omologa si riferisce, in quanto tale, ad un prototipo e non alla singola macchina specificamente individuata. L’omologa, pertanto, non può essere considerata sufficiente a testimoniare il corretto e preciso funzionamento del dispositivo utilizzato nel singolo caso concreto. Per tale fine è, viceversa, indispensabile che sia emessa certificazione da parte di un ente indipendente accreditato.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Udine, in persona dell’avv. Pietro Volpe, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso iscritto al n° 1529/C/04 R.G. in data 18/6/04

da

D’ODORICO TOBIA, rappresentato e difeso dall’avv. N. Plasenzotti come da mandato a margine del ricorso
ricorrente

contro

PREFETTO di Udine U.T.G, in persona del Prefetto p.t., in proprio
resistente

per l’annullamento del verbale di contestazione 481121M della Polizia della Strada di Udine di data 08/5/04

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso identificato in epigrafe, il ricorrente deduceva:

che gli era stata contestata un’infrazione perché alla guida della sua autovettura avrebbe violato l’articolo 142, IX comma, Codice della Strada, in quanto superava, giusto quanto riportato dal verbale impugnato il limite fissato in 90 km/h sulla strada che percorreva (Tangenziale), di oltre 40 km/h , tenendo conto anche della tolleranza del 5%.

Il ricorrente incentra tutta la sua sua difesa sull’inattendibilità dello strumento adoperato per rilevare la velocità percorsa nel momento in cui fu fermato, che a suo parere era di molto inferiore a quella rilevata dall’apparecchiatura, TELELASER mod. LTI 20-20, sostenendo che vi erano anche altri veicoli sulla carreggiata al momento del puntamento.

L’U.T.G. con propria memoria ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, ritenendo l’apparecchiatura perfettamente funzionante perché omologata.

In corso d’istruttoria è stato sentito uno dei verbalizzanti, che ha confermato che fu proprio lui a puntare il telelaser, laddove l’identificazione della velocità veniva effettuata da un altro operatore, precisando che l’apparecchio era su un cavalletto e a una domanda se fosse stato mai revisionato l’apparecchio, ha risposto che ciò viene fatto dalla stessa Polizia in propri uffici specializzati. Facendo presente, altresì, che era stato emesso scontrino con l’indicazione della velocità sul display.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha lamentato la scarsa attendibilità dello strumento usato, ossia il TELELASER mod. LTI 20-20, che è stato omologato dal Ministero competente.

Il Ministero degli Interni, con nota n.300/A/25554/144/5/20/3 del 5 dicembre 2000 (OGGETTO: Misuratori di velocità Telelaser Marksman LTI 20-20.-) ha precisato, a proposito del suo funzionamento, quanto segue:

– il dispositivo realizza in ogni ciclo di misura, la cui durata è di circa 3/10 di secondo, 30-40 misure: i risultati delle misure sono comparati tra loro attraverso la formula del minimo scarto quadratico e, se una sola delle misurazioni è anomala rispetto alle altre e non corrisponde allo scarto massimo ammissibile, il ciclo è automaticamente invalidato e l’apparecchio visualizza un messaggio di errore sul display;

– la ridotta ampiezza del fascio laser dovuta ad un angolo che non supera i 3 milliradianti, consente di ottenere risultati affidabili, senza possibilità di investire altri veicoli in transito, anche a distanza di centinaia di metri;

– la presenza di un ciclo di misure, esclude la possibilità che errori di puntamento dell’operatore possano influire sulla misura della velocità: se durante il ciclo di misura, il fascio laser si sposta su un altro bersaglio, ad esempio un altro veicolo in transito, il sistema di controllo segnala un messaggio di errore.

Quindi, a parere del Ministero, il sistema di rilevamento si basa su delle misurazioni di precisioni che non possono determinare alcun errore di rilevamento e che le suddette informazioni hanno consentito l’omologa del rilevatore de quo.

L’omologa, però, avviene su un prototipo e non sulla singola macchina messa in commercio e adoperata dagli agenti rilevatori e, quindi, non costituisce prova che l’apparecchiatura utilizzata rispetti i parametri ut supra indicati dal Viminale.

La legge 273/91, infatti, ha previsto che tutti gli strumenti di misurazione debbono essere tarati da organismi indipendenti.

Tanto che il Ministero Attività Produttive con D.M. 10 dicembre 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2002, n. 39) ha dato disposizioni sulle caratteristiche dei laboratori che debbono effettuare la cosiddetta taratura degli autovelox.
In base alla su richiamata legge, nonché alla normativa internazionale (ISO 9001, ISO 10012, ISO 17025, …), i centri debbono tarare periodicamente le apparecchiature di misurazione determinando anche il periodo che deve trascorrere da una misurazione e un altra.

Nel caso in esame l’apparecchiatura non è mai stata tarata da un centro indipendente accreditato come confermato dal verbalizzante all’udienza del17/05/05, motivo per il quale non si è grado di conoscere se le misurazione sia stata effettuata da un Telelaser in perfetta efficienza ai sensi della summenzionata normativa, ossia che il raggio laser misurasse la velocità specificando anche il grado d’errore che non può, aprioristicamente, essere misurato in una percentuale del 5%.

Ebbene, fino ad oggi i cosiddetti centri SIT accreditati per la taratura di siffatta strumentazione non sono stati ancora individuati, nonostante che il MLLPP, con lettera prot. 6050 del 20/09/00, avesse chiesto alla Segreteria del SIT di provvedere all’accreditamento di Centri SIT per la taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un capitolato tecnico per la taratura di tali dispositivi in conformità alle OIML-R91. È evidente, pertanto che la necessità di una taratura è riconosciuta dalla stessa PA che non ignora l’esistenza dell’obbligo. La PA, però, nonostante il lungo lasso di tempo dall’entrata in vigore della legge 273/91 non ha ancora provveduto all’istituzione dei centri SIT indipendenti che dovrebbero provvedere alla taratura, perciò l’unica verifica che è stata effettuata per verificare se l’apparecchiatura fosse efficiente e rilevasse la velocità con un certo margine d’errore è soltanto quella avvenuta in sede d’omologazione del prototipo prima della sua commercializzazione. Da notare che il modello adoperato non è più in commercio. L’omologazione non dimostra, però, che il modello usato su strada abbia le stesse caratteristiche di quello omologato, se non vi è stata una taratura effettuata da un laboratorio SIT ad hoc deputato. La taratura, infatti, non può essere sostituita, come nel caso in esame, da un controllo dell’apparecchiatura fatto dalla polizia, perché ciò viola la suddetta legge, nonché le norme europee di metrologia legale che debbono considerarsi norme nazionali e come tali in vigore anche in Italia. Tanto premesso, è evidente che nessun valore può essere riconosciuto a un accertamento della velocità effettuato con apparecchio non tarato e certificato da un organismo indipendente, conformemente a quanto stabilito da una legge dello Stato e dalla normativa europea.

Ciò non vuol dire che sicuramente che nel caso in esame la norma non è stata violata, bensì che sussiste il dubbio sulla sua violazione nonché sulla portate della stessa.
Tanto per chiarire, se un laboratorio indipendente avesse certificato che il margine d’errore era del 20%, anziché del 5%, la violazione non sarebbe stata quella prevista dal 9° comma, bensì dall’8° che prevede una diversa pena pecuniaria e un differente decurtazione. Ma sussistendo il dubbio sull’efficienza dell’apparecchiatura utilizzata, perché mai tarata, le prova deve essere considerata non sufficiente ai fini della dimostrazione dell’avvenuta infrazione dell’art 142 del Codice della Strada. Pertanto, in applicazione del penultimo comma dell’art. 23 dpr 869/81 (che così recita: Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente), il ricorso deve essere accolto con annullamento del verbale impugnato, con compensazione delle spese del giudizio sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione 481121M della Polizia della Strada di Udine di data 08/5/04.

Spese compensate.

Così deciso in Udine il 25 maggio 2005

Il Giudice di Pace

Avv. Pietro Volpe

Depositata in cancelleria il 25 maggio sentenza n° 802/05
Ti potrebbe interessare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *