La Corte di Cassazione rigetta ricorso in opposizione a verbale relativo ad infrazione rilevata tramite Telelaser LTI 20202.
Con sentenza 14/05/2002 l’adito giudice di pace di Tarcento rigettava l’opposizione osservando:
che il telelaser LTI 20-20 era un apparecchio preciso ed affidabile come risultava dalla relazione istruttoria redatta dal Ministero dei Lavori Pubblici e da una perizia del c.t.u. nominato dal giudice di pace di Rovigo;
che prima di usare l’apparecchio si deve procedere al sua controllo, il che nella specie si era verificato giusta la relazione di verifica in atti:
che l’apparecchio poteva rilevare la velocità di un veicolo ad una distanza di 800 metri mentre nel caso di specie la velocità era stata rilevata ad una distanza do metri 528.5:
che l’affidabilità dell’apparecchio si basava sul fatto che in caso di errore (umano o elettrico) lo strumento non eseguiva alcuna rilevazione o misurazione ed emetteva un segnale acustico con indicazione dell’errore sul display;
che la velocità del veicolo era stata rilevata per mezzo del telelaser in modo chiaro ed era stata accertata dall’utente mediante la visione di quanto appariva sullo scontrino rilasciato dalla stampante, come risultava dal verbale di contestazione:
che le dichiarazioni emergenti dal detto verbale, in quanto provenienti da pubblici ufficiali, costituivano piena prova fino a querela di falso:
che quindi non era stato violato l’articolo 345 reg. c.d.s..
Con il primo motivo di ricorso il L. denuncia violazione degli articoli 204 c.d.s. e 2 legge 241/90, nonché vizi di motivazione, deducendo che il Giudice di Pace di Tarcento non ha preso in considerazione l’eccezione sollevata in sede di deposito di note conclusive relativa al mancato rispetto da parte di Prefetto di Udine del termine di cui al citato articolo 204 per l’emanazione dell’ordinanza motivata con la quale accogliere o rigettare il ricorso proposto da esso ricorrente ai sensi dell’articolo 203 c.d.s.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia un “error in iudicando”. con riferimento alla scadenza di omologazione del telelaser L.TI 20- 20, deducendo che il giudice di pace non ha rilevato l’intervenuta scadenza dell’approvazione dell’apparecchio in questione non valendo il riferimento (contenuto nella precisazione ministeriale del 23/03/1998) all’idoneità dell’impiego per venti anni dell’apparecchio riguardando tale precisazione un aspetto diverso rispetto al provvedimento di proroga, ossia l’astratta idoneità o capacita tecnica dell’apparecchio di funzionare la detta contestazione della fondatezza in diritto del verbale di accertamento impugnato non integra un’eccezione in senso tecnico bensì una mera difesa.
La Corte rileva l’inammissibilità delle dette censure perché relative a questioni (mancato rispetto del termine di cui all’articolo 204 c.d.s. e scadenza dall’apparecchio telelaser L.TI 20-20 utilizzato nella specie) non prospettate dal ricorrente con l’atto di opposizione introduttivo del giudizio in esame bensì peraltro esclusivamente la prima delle menzionate questioni solo ed inammissibilmente nel corso di detto giudizio, ossia in sede di deposito di note conclusive come precisato nello stesso ricorso.
Al riguardo è appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti legge 689/1981, integra un’azione di accertamento negativo sicché il sindacato del giudice adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi di opposizione e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall’opponente (sentenze 27/08/2003 n. 12544; 16/04/2003 n. 6013; 01/04/2003 n. 4924). Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza (non ravvisatoli nella specie), non ha il potere di rilevare di ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che lo ha preceduto (sentenza 09/03/2004 n. 4781).
In particolare va ribadito che al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente – in tema di sanzioni amministrative, il principio (desumibile dall’art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689) secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, deve essere coordinato con l’altro principio generale, desumibile dall’art. 112 c.p.c. in base al quale il giudice dell’opposizione non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli l’atti valere dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la “causa petendi” della relativa domanda (sentenze 27/08/2003 n. 12544; 28/05/2002 n. 7790; 03/08/2000 n. 10202).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 345 reg. esec. c.d.s. per aver il giudice di pace giustificato l’utilizzo del telelaser in base alla sua ottima affidabilità e precisione tecnica senza tornire un’idonea motivazione circa il rispetto o meno di tale apparecchio dei caratteri di chiarezza e accertabilità in ordine alla corrispondenza tra velocità rilevata ed autoveicolo fermato come richiesto dal citato articolo 345. Nel caso del telelaser e solo in forza della combinata azione apparecchio-agente accertatore che si identifica il veicolo e si attribuisce allo stesso di una determinata velocità.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2700 c.c., e 23 legge 689/81 sostenendo che il giudice di pace non ha tenuto in alcun conto quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alla distinzione tra dichiarazioni provenienti da pubblici ufficiali aventi valenza probatorio privilegiata e dichiarazioni provenienti da pubblici ufficiali non aventi tale fede privilegiata in quanto frutto di valutazioni sensoriali non oggettivamente verificabili.
Nella specie la riferibilità della velocità rilevata al veicolo di esso R. costituisce un semplice utile elemento di giudizio da valutare sullo stesso piano probatorio delle altre prove contrarie prodotte.
I detti motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza e per economia di trattazione sono infondati.
La sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche mosse con le censure in esame in quanto conforme ai seguenti principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al quadro normativo in tema di limiti di velocità delineato dagli articoli 142 c.d.s e 345 regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada:
– per il disposto dell’art. 142, comma 6, cod. strada, per la determinazione dei limiti di velocità, sono considerate fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate a ciò destinate, onde non è sufficiente che l’opponente si limiti a contestare la validità del rilievo essendo necessario che sia dimostrato ed accertato nel caso concreto un difetto di costruzione,di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità, (sentenze 25/05/2001 n. 7106; 05/11/1999 n. 12324; 21/06/1999; n. 6242);
– in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 cod. strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R., n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione e affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominala “telelaser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a quercia di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (sentenza 24/03/2004 n. 5873 con la quale è stata confermata la decisione di rigetto dell’opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142, comma 9, cod. strada rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica telelaser mod. L.TI 20-20, ossia l’apparecchio utilizzato nel caso in esame).
Nella specie il giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha tenuto conto dei detti principi ai quali si è coerentemente uniformato ed al riguardo ha fornito adeguata e corretta motivazione ponendo ineccepibilmente in evidenza come sopra riportato nella parte narrativa che precede le caratteristiche tecniche dell’apparecchio misuratore della velocità utilizzato nel caso in esame (telelaser L.TI 20.20) tali da garantirne l’affidabilità e la precisione con esclusione di possibilità di errori e con conseguente rilevamento della velocità “in minio del tutto chiaro”.
Pertanto non doveva essere annullato il verbale di contestazione impugnato dal R. non avendo quest’ultimo fornito (né risulta che abbia chiesto di fornire) idonea prova in base a concrete circostanze di atto del diletto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità utilizzato nella specie dagli agenti accertatori e che costituisce valida fonte di prova.
Va solo aggiunto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità si presume, in base al generale principio di presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, fino a quando, con riferimento al caso specifico, siano dimostrati, dall’opponente, inconvenienti che ostino al regolare funzionamento dello strumento stesso (in tali sensi sentenza 12/07/2001 n. 9441).
Nella specie il ricorrente non ha dedotto concreti clementi di fatto in base ai quali il giudice di merito potesse ritenere che lo strumento non appartenesse ad un tino omologato dal Ministero dei LL.PP. che non fosso stato regolarmente tarato, che non fosse stato azionato dagli agenti verbalizzanti, presenti al rilevamento dell’infrazione.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione nel quale è intimato Prefetto di Udine non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005