DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Prot. n° 1130
VISTO il D.D. n.430, in data 27 gennaio 2000, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale-Manduria (Taranto);
VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;
VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;
CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti:
l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;
CONSIDERATO che la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo denominato “Photored F17A” risulta coerente con le condizioni indicate, per cui lo si ritiene idoneo anche al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia;
Art.2. Il dispositivo denominato “Photored F17A” , senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto,ovvero in modalità automatica,senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;
Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
Roma, 18 marzo 2004
Il Direttore Generale
(Ing. Sergio DONDOLINI)