ISTITUTO PER LA DIFESA DEL CONSUMO
Hai appena ricevuto una multa per eccesso di velocità e ti si sta attorcigliando il fegato al pensiero di quel che dovrai spendere per pagare la sanzione.
Se sei qui, tuttavia, è perché confidi nella possibilità che si possa presentare ricorso. Sappi, allora, che sei nel posto giusto al momento giusto! In questa guida, infatti, ti spiegheremo passo dopo passo come poter presentare opposizione contro le multe per eccesso di velocità. Al termine di quest’articolo, se avrai intenzione di rimboccarti le maniche, sarai pronto per redigere e predisporre il tuo ricorso. Non ti occorreranno particolari competenze in materia, ma solo una generosa dose di buona volontà.
Se, invece, vorrai prendere la via breve, potrai inviarci il verbale e saremo felici di offrirti la nostra assistenza, dalla valutazione gratuita del verbale, fino all’accoglimento del ricorso. Prima di entrare nel vivo del discorso, è necessaria un’ultima premessa: non tutte le multe sono annullabili.
Il primo problema, sarà, infatti, comprendere se la multa è opponibile oppure no…è allora tocca pagarla 🙁
Quando si guida su strade italiane, conoscere i limiti di velocità e come questi interagiscono con le tolleranze dei tachimetri e degli autovelox è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese come multe e sanzioni. In Italia, i limiti di velocità variano a seconda del tipo di strada e sono ulteriormente ridotti per i neopatentati, cioè coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni.
Limiti di Velocità e Tolleranze dei Tachimetri
Innanzitutto, è importante sapere che i tachimetri delle auto tendono a mostrare una velocità che è circa il 3% superiore rispetto alla velocità reale. Questo significa che se il tachimetro indica 130 km/h, la velocità effettiva è circa 126,1 km/h. Inoltre, gli autovelox installati sulle strade tollerano una velocità fino al 5% superiore al limite segnalato prima di scattare una multa.
Vediamo quindi quali sono le massime velocità che puoi mantenere secondo il tachimetro per le diverse categorie di strade, tenendo conto delle tolleranze:
Autostrade (limite 130 km/h):
La tolleranza degli autovelox è del 5%, quindi la velocità massima tollerata è 136,5 km/h. Tenendo conto dell’errore del tachimetro, puoi andare fino a 140,8 km/h sul tachimetro senza rischiare multe.
Strade extraurbane principali (limite 110 km/h):
La velocità massima tollerata dagli autovelox è 115,5 km/h. Con l’errore del tachimetro, il limite sul tachimetro è di circa 119,2 km/h.
Strade extraurbane secondarie (limite 90 km/h):
Gli autovelox tollerano fino a 94,5 km/h. Sul tachimetro, puoi arrivare fino a 97,3 km/h.
Strade urbane ad alto scorrimento (limite 70 km/h):
Qui, la tolleranza porta il limite a 73,5 km/h, e sul tachimetro fino a 75,8 km/h.
Strade urbane (limite 50 km/h):
L’autovelox tollera fino a 52,5 km/h, che sul tachimetro equivale a 54,1 km/h.
Limiti per Neopatentati
I neopatentati hanno limiti più restrittivi:
Autostrade (limite 100 km/h per neopatentati):
Con la tolleranza, la velocità massima è 105 km/h. Sul tachimetro, ciò si traduce in un limite di 108,2 km/h.
Strade extraurbane principali (limite 90 km/h per neopatentati):
Con tolleranza, la velocità massima è 94,5 km/h. Sul tachimetro, il limite è 97,3 km/h.
La difficoltà nel trattare in astratto quest’argomento consiste nella circostanza che non tutti i verbali sono opponibili e sarà tuo compito riuscire a comprendere se ricorrono o meno vizi che consentano di ottenere l’annullamento della multa per eccesso di velocità.
Alla stessa maniera non esistono regole o strategie universali per annullare qualsiasi multa. Dovremo, quindi, procedere per esempi, illustrandoti alcuni dei possibili vizi che potresti riscontrare. Il problema è che quest’elencazione non potrà mai essere assolutamente esaustiva e anzi ci limiteremo ad esporre appena cinque possibili problematiche, rispetto ad una casistica che potrebbe essere pressoché infinita.
Partiamo subito con gli esempi e con la strategia processuale da seguire.
Primo esempio. Iniziamo parlando della presegnalazione e della visibilità dell’autovelox. Siamo certi che l’autovelox fosse debitamente presegnalato e visibile? Non basta dire “si in effetti i segnali c’erano e l’autovelox era visibile”, perché sia in un caso che nell’altro, l’adeguatezza della segnaletica e la visibilità dell’autovelox vanno considerate alla luce delle specifiche condizioni previste dalla normativa. E chi deve dimostrare che queste condizioni siano state rispettate? Ovviamente l’onere della prova circa la legittimità dell’accertamento grava sull’organo accertatore. Quindi, nel nostro ricorso andremo a citare analiticamente queste condizioni e chiederemo che l’ente accertatore, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, dimostri di averle rispettate una ad una.
Ci interessa seguire questa strategia processuale perché sappiamo che per le pubbliche amministrazioni le multe per eccesso di velocità sono semplicemente uno strumento per estorcere denaro ai cittadini e quindi è opportuno verificare che la strumentazione sia stata utilizzata in modo adeguato e non per rilevare più infrazioni di quante in realtà non ne siano state commesse. Inoltre, sappiamo che le p.a. non brillano per efficienza, per cui potrebbero anche aver eseguito l’accertamento in modo regolare, ma non è detto che lo riescano a dimostrare. Ben venga, quindi, sotto questo punto di vista una difesa che sia anche semplicemente ostruzionistica.
Seguendo questa stessa strategia difensiva, passiamo al secondo punto. L’autovelox deve essere omologato mediante un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Questo decreto di omologazione è il decreto con cui appunto il ministero stabilisce che un determinato tipo di autovelox possa essere utilizzato per le rilevazioni degli eccessi di velocità.
Ma non solo. Il decreto di omologazione precisa anche secondo quali modalità il dispositivo debba essere utilizzato.
E chi ci dice che queste modalità siano state correttamente seguite?
Chiaramente dovrà dircelo l’ente accertatore. Chiederemo quindi che nell’assolvimento del proprio onere probatorio l’ente accertatore dimostri di aver seguito le modalità d’uso contemplate nel decreto di omologazione.
Terzo punto: soffermiamoci ancora sul decreto di omologazione.
Ogni autovelox deve essere omologato e ogni decreto di omologazione prevede che il dispositivo debba necessariamente essere sottoposto a delle verifiche di funzionamento periodiche.
Sarà, quindi, utile chiedere che l’ente accertatore (nell’assolvimento del proprio onere probatorio) dimostri di aver effettivamente eseguito le verifiche di funzionamento, ponendo attenzione a chi quando e come le abbia eseguite, perché anche in questo caso vi sono delle condizioni di legittimità da rispettare. Discorso analogo riguarda la taratura, che è necessaria e obbligatoria per gli autovelox, così come per qualsiasi dispositivo di misurazione.
Verifichiamo che la taratura sia stata eseguita e soffermiamoci su chi quando e come l’abbia eseguita.
Per il quarto esempio possiamo ricollegarci a quanto detto nel punto precedente. Perché nel momento in cui chiediamo che ci sia esibita della documentazione relativa al dispositivo, dobbiamo essere certi che quella documentazione sia effettivamente riferibile a quello specifico autovelox.
Occorre, quindi, che nel verbale a priori sia identificato in modo univoco l’apparecchio utilizzato. Per questo verifichiamo con attenzione che il numero di matricola sia indicato nel verbale, poiché qualora non fosse indicato potremmo richiedere l’annullamento della multa, in ragione della impossibilità di richiedere qualsiasi documento che dimostri che l’autovelox fosse in regola.
Quinto e ultimo esempio. Abbiamo parlato fino ad ora del decreto di omologazione…ma siamo certi che l’autovelox sia stato effettivamente omologato? Leggi con attenzione il tuo verbale è verifica che si citi espressamente il decreto di omologazione. In molti casi, infatti, non si tratta di decreti di omologazione, ma di approvazione. Quello della differenza tra approvazione è omologazione è un punto che in passato è stato abbastanza dibattuto. Oggi, in seguito alle ultime evoluzioni giurisprudenziali, possiamo sostenere con certezza che un autovelox approvato non equivale, non è, un autovelox omologato. Tutto questo ci interessa perché l’art. 142 comma VI del Codice della Strada prevede espressamente che le infrazioni per eccesso di velocità possano essere rilevate solo mediante dispositivi debitamente omologati. Quindi, se nel verbale che hai tra le mani, si fa riferimento all’approvazione e non all’omologazione, allora avrai un’altra importante freccia al tuo arco, per chiedere l’annullamento della multa.
La questione, in realtà, non è nata oggi e non l’abbiamo “inventata noi”, ma affonda le radici in migliaia di ricorsi già presentati, con sorti alterne, nel corso degli anni precedenti. Dicevamo “con sorti alterne” proprio perché quello qui dibattuto è stato un tema sul quale fino ad oggi la giurisprudenza non è mai riuscita ad esprimere un indirizzo omogeneo e coerente.
A queste divergenze interpretative ha posto auspicabilmente fine l’ordinanza n. 10505/2024 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito il principio in virtù del quale è da intendersi nulla la multa per eccesso di velocità, allorquando la violazione sia stata rilevata mediante un dispositivo non omologato ma semplicemente approvato.
Sul punto abbiamo redatto uno specifico approfondimento in cui chiariamo la portata dell’ordinanza n. 10505/2024.
Prefetto o innanzi al Giudice di Pace. Quale delle due vie è la migliore? Su quest’argomento si sono spesi fiumi d’inchiostro…e anche noi abbiamo la nostra opinione.
Per dirtela in breve, nella generalità delle ipotesi, il nostro consiglio è di rivolgere il ricorso al Prefetto, poiché riteniamo sia la strada più semplice da seguire, quella che presenta maggiori probabilità di accoglimento e nessuna spesa da affrontare preventivamente.
Infatti:
Tuttavia, questo è un consiglio generale e astratto. Se desideri un parere specifico per il tuo caso, ancora una volta non possiamo fare altro che invitarti ad inviarci una foto del verbale e saremo felici di offrirti il nostro parere gratuito.
Adesso che hai deciso innanzi a quale organo presentare ricorso, veniamo al concreto, con il ricorso vero e proprio.
Qui a seguire, ecco il modello che potrai utilizzare per il ricorso al Giudice di Pace contro le multe per eccesso di velocità.
Ufficio del Giudice di Pace di …
RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA
EX ART. 204 bis D. Lvo 30.04.1992 n.285
Istante: Sig. …, nato a … in data …, residente nel Comune di … alla Via …, codice fiscale …, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax … e all’indirizzo di posta elettronica …
L’istante dichiara di eleggere domicilio in …, presso …
ricorrente in proprio
Contro: Comune di …, in persona del Sindaco p.t.
amministrazione opposta
Premesso che
in data … veniva notificato all’istante Verbale di contestazione n. …, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di …, per una presunta infrazione che sarebbe stata commessa in data … alle ore … , all’art. 142 del Codice della Strada per aver superato il limite massimo di velocità consentita.
L’istante, come sopra generalizzato, impugna il suddetto verbale n. …, per i seguenti
MOTIVI
[in questa parte del tuo ricorso dovrai inserire i motivi in virtù dei quali ritieni sia illegittima la multa per eccesso di velocità che hai ricevuto. Inserisci per ciascuna motivazione un breve paragrafo in cui argomentare compiutamente le tue ragioni. Oltre a possibili vizi formali o omissioni, ti consigliamo, ad esempio, di soffermarti sulle modalità d’uso e sulla taratura dell’autovelox che avrebbe rilevato la tua infrazione. Non trascurare, inoltre, di approfondire tematiche inerenti la presegnalazione e la visibilità dell’autovelox. Le motivazioni variano da verbale a verbale e non possiamo dirti quali potrai inserire senza prima aver esaminato la tua multa. Se desideri una nostra valutazione gratuita puoi inviarcene copia compilando il modulo di contatto che trovi qui]
Alla luce delle osservazioni che hanno preceduto, il ricorrente, come sopra generalizzato ed elettivamente domiciliato, rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito, contrariis reiectiis, così provvedere:
nel merito dichiarare la nullità del suddetto verbale n. …;
nella denegata ipotesi di rigetto, confermare l’applicazione della sanzione nel suo originario importo, nella misura del minimo edittale.
Si producono, unitamente alla presente comparsa:
Verbale di contestazione n. …, emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di …
Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che la presente causa ha valore inferiore ad euro 1.100,00 per cui è sottoposta al pagamento di contributo unificato dell’importo di euro 43,00.
(Luogo, data)
(Nome del ricorrente)
Quando si decide di contestare una multa, tenersi al passo con le ultime sentenze è fondamentale, al fine di poter sostenere con successo le proprie motivazioni. Tra gli ultimi casi di cui la Corte di Cassazione si è occupata, ti segnaliamo:
Adesso che hai deciso innanzi a quale organo presentare ricorso e hai già materialmente confezionato il tuo atto, non resta che fare chiarezza sulla procedura da seguire.
Per renderti la lettura più agevole, procediamo mediate domande e risposte.
L’articolo 142 comma 6 bis del Codice della Strada prevede che gli autovelox devono essere presegnalati e ben visibili, mediante cartelli e segnali luminosi.
Il superamento dei limiti di velocità espone il conducente del veicolo al rischio che, ove sul tratto di strada percorso sia installato un autovelox in funzione, esso possa rilevare la velocità di percorrenza e il dato sia utilizzato per la rilevazione dell’infrazione e la conseguente emissione del verbale di contravvenzione.
Come per tutti gli altri autovelox, il tutor alla velocità rilevata dal tutor si applica un limite di tolleranza strumentale che è pari al 5% e non può essere inferiore a 5 kmh.
L’ipotesi è disciplinata dall’art. 142 comma 9, che prevede, a carico di chi abbia superato il limite di velocità di più di 40 kmh ma non più di 60 kmh, la pena pecuniaria da 543 euro fino a 2.170 euro, oltre la sospensione della patente da uno a tre mesi.
In tutti i casi non vi sia stata contestazione immediata dell’infrazione (ovvero nella quasi totalità delle multe per eccesso di velocità) per evitare la decurtazione dei punti sulla patente (o la sospensione della patente) è sufficiente non comunicare i dati di chi era alla guida del veicolo.
Purtroppo non vi è modo di sapere in anticipo se l’autovelox ha rilevato l’infrazione. A dare risposta potrà essere solo il tempo. L’eventuale multa dovrà essere infatti notificata entro 90 giorni dalla data in cui sarebbe stata rilevata l’infrazione.
L’omessa comunicazione dei dati del conducente implica che non potrà essere applicata alcuna sanzione accessoria (decurtazione dei punti o sospensione della patente). Tuttavia, il proprietario del veicolo riceverà una successiva multa per non aver comunicati i dati.
I 5 giorni decorrono dalla data in cui è stata ricevuta la multa. Se nei cinque giorni sono compresi anche sabato e domenica o altri gironi festivi, essi si contano ugualmente. Solo nel caso in cui l’ultimo giorno sia un giorno festivo, allora il termine sarà prorogato al primo giorno utile successivo non festivo.
Come qualsiasi altra multa, le multe per eccesso di velocità possono essere pagate mediante bollettino postale, anche attraverso il sito della propria banca on line.
Come per qualsiasi altra multa è necessario che la sanzione non sia stata pagata e che non siano decorsi i termini (30 giorni dalla notifica per il ricorso al Giudice di Pace, 60 giorni per il ricorso al Prefetto).
Sia il ricorso al Prefetto che quello al Giudice di Pace possono essere inviati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternative, il ricorso al Prefetto lo potrai presentare anche via pec, quello al Giudice di Pace lo potrai presentare anche recandoti fisicamente presso l’ufficio giudiziario.
Per l’individuazione del Prefetto o del Giudice di Pace competente occorre fare riferimento al luogo in cui sarebbe avvenuta l’infrazione contestata.
Occorre fare una distinzione: il ricorso al prefetto non comporta alcuna spesa. Per presentare ricorso al Giudice di Pace dovrai invece acquistare il contributo unificato (è simile ad una marca da bollo) da 43,00 euro.
Se hai presentato ricorso al Prefetto non dovrai fare altro che attendere la notifica dell’ordinanza con cui ti sarà comunicato l’esito del ricorso. Nel caso del ricorso al Giudice di Pace la sentenza sarà invece emessa solo dopo l’udienza a cui sempre consigliato presentarsi (personalmente o delegando un’altra persona).
Come hai appena visto, valutare se una multa per eccesso di velocità è annullabile (oppure no) richiede un po’ di studio e ancora maggiore è l’impegno che dovrai dedicare alla procedura da seguire, perché un piccolo banale errore, potrebbe rendere il ricorso improcedibile o improponibile.
Se vuoi, invece, con la nostra assistenza potrà essere tutto più semplice. Procederemo un passo per volta e ti guideremo dalla valutazione gratuita del verbale fino all’annullamento della multa e all’accoglimento del ricorso. Se qualcosa non ti dovesse essere chiaro, potrai rivolgerti in qualsiasi momento ai nostri esperti, chiamando dalle 10:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì, il nostro servizio di assistenza telefonica al numero 08.100.30.533.
Come appena detto, procediamo un passo per volta: il primo passo è inviarci la tua multa per eccesso di velocità per la nostra valutazione preliminare gratuita.