REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sez. I CIVILE
In persona dell’avv. Alfonso Colarusso, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 89926/2005 discussa e decisa all’udienza del 16/02/2006 e vertente
TRA
Omissis
OPPONENTE
E
COMUNE DI ROMA in persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso del funzionario delegato Dott. Lorenzo Romani ed elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in via del Tempio di Giove 21
OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE Al SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 24/11/1981 N° 689
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07/11/2005 avverso il verbale di accertamento n° 63050583973 ricevuto in data 08/09/2005 per il pagamento della somma di € 71,00 conseguente alla accertata violazione dell’art. 158/2 CDS in data 08/06/2005 per aver sostato nello spazio riservato alla fermata dei bus, il sig. proponeva opposizione motivata come in atti.
Il COMUNE DI ROMA si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositando la relazione dell’ausiliario verbalizzante della SITA nominato ai sensi dell’art.17, Comma 133, della L. 127/97 ed eccependo che gli ausiliari hanno il potere di contestazione immediata ai sensi dell’art. 68 della L. 488/99 nonchè di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.
All’udienza del 16/02/2006 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente rispetto alle eccezioni di merito sollevate dalla ricorrente si deve rilevare l’illegittimità dell’ ordinanza sindacale con la quale è stato nominato l’Ausiliario del traffico che ha proceduto alla verbalizzazione in quanto viziata da violazione di legge.
Infatti il Sindaco non poteva provvedere alla nomina dell’ausiliario sulla base dell’art.17, comma 133 della L. 127/97 in quanto, a seguito dell’abrogazione deIla legge 08/06/1990 n° 142 (come stabilito dall’art. 274, comma 1, lett “Q” del DLg. 18/08/2000 n° 267), ne deriva l’impossibilità per il Sindaco di identificare il personale ispettivo a cui può essere attribuito il potere di accertamento delle violazioni, previsto appunto dalla legge 127 del 15/05/1997, art. 17, comma 133.
Pertanto, ai sensi dell’art. 5 della legge 20/03/1865 n° 2248, alI. E, l’ordinanza suddetta deve essere disapplicata d’ufficio dal giudice, con l’effetto che il verbale di accertamento impugnato è illegittimo in quanto emesso da un soggetto sfornito del relativo potere.
L’ausiliario che ha proceduto all’accertamento ha operato, comunque,con eccesso di potere in quanto il citato art. 17, comma 133, della legge 127 del 15/05/1997 attribuisce ai soggetti nominati “ausiliari del traffico” le sole funzioni di ” prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera C del Codice della strada, ovverosia solo se la violazione viene accertata su quelle corsie situate fuori dai centri abitati. All’interno della città tali funzioni sono riservate esclusivamente al vigili ed agli agenti preposti alla regolazione del traffico.
Nel caso di specie l’ausiliario ha contestato invece la violazione dell’art. 158/2 del Cd.S. rilevata all’interno della città e, quindi, oltrepassando le proprie competenze e poteri.
In merito all’eccezione sollevata dal Comune di Roma in relazione ai poteri conferiti dall’art. 66 della L. 488/99, questa è del tutto infondata, in quanto la suddetta norma non attribuisce poteri ulteriori agli ausiliari del traffico, ma si limita ad interpretare e meglio specificare l’ambito dei poteri attribuiti dalla legge con i commi 132 e 133 del citato art. 17, specificandone le relative funzioni.
E’ infatti la stessa norma citata (art. 68 L 488/1999) che espressamente specifica la sua funzione interpretativa e non certamente attributiva di poteri, come invece assume il Comune di Roma.
Il citato art. 68 è infatti diretto unicamente a regolare l’attività di quegli “ausiliari del traffico” regolarmente nominati e nell’ambito dei poteri che la legge gli attribuisce con i commi 132 e 133 della legge 127/97.
PQM
accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 16/02/2006
Il Giudice di Pace
Avv. Alfonso Colarusso