Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Lecce
Avv. Oronzo Tamburrano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 11.4.05
promossa da: Guido Vitantonio Avv. De Gaetanis – Avv. A. Tanza – Avv. Rosanna Cafaro
Contro: Comune di Cavallino Avv. R. Carlino
Con ricorso del 3-1-05, avverso verbale di accertamento n. PH 178/04 della Polizia municipale di Cavallino, il sig. Guido Vitantonio, ne chiedeva la declaratoria di nullità per i motivi come appresso esposti. Il ricorrente ha ricevuto in data 8.11.04, a mezzo posta, l’avviso di accertamento sopraindicato, dove si afferma che in data 9.10.04 il conducente del veicolo tg. AL 384 FV, di proprietà del Guido, ha violato l’art. 146 comma 3 del C.d.S., in Cavallino alla via Leuca, poiché superava la linea d’arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la luce rossa. L’accertamento è avvenuto a mezzo apparecchio a postazione fissa PHOTORED F17/A. 1) Primo motivo di nullità: violazione dell’art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18/3/04 del Ministero dei Trasporti. L’art. 201 del C.D.S. al comma 1 bis lettera B, prevede che la contestazione immediata non è necessaria nel caso di attraversamento di un incrocio semaforizzato con luce rossa. Con la recente modifica del C.d.S. (D.L. n. 151/2003) [è previsto] che l’attraversamento di un incrocio con luce rossa non prevede la presenza dei VV.UU qualora l’accertamento avvenga con apparecchiature debitamente omologate (art. 201 C .d.S. comma 1 ter). Quindi l’Amm.ne Comunale può usare tali mezzi senza gli accertatori di persona solo se sono avvenute tutte le condizioni necessarie per l’esatto funzionamento. Dec. dir.le n. 1130 del 18/3/04 del Ministero dei Trasporti Art.2. Il dispositivo denominato Photored F17A può essere utilizzato in assenza degli agenti quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) l’apparecchiatura installata in modo fisso – posizione protetta – non manovrabile od oscurabile. 2) e così via…. Dalla lettura del verbale solo poche disposizioni sembrano rispettate: 1) l’apparecchiatura è posta in modo facilmente manomettibile. Dal secondo scatto si rileva che [esso] non è stato eseguito quando l’auto si trovava al centro dell’intersezione ma dopo. Non vi è indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso. Da tutto quanto si rileva che l’apparecchiatura non ha funzionato in maniera prevista e dovuta come per legge e non consente, quindi, alcuna certezza sulla constatazione stante l’assenza del vigile accertatore. 2) Violazione art.385 Regolamento C.d.S. il quale prevede le modalità da osservare per la notifica del verbale in caso di mancata contestazione………….ai soggetti destinatari, ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali,o copia autentica a cura del responsabile dell’ufficio o Comando o da un delegato. Nel caso in esame così non è stato. Addirittura manca anche la firma dell’accertatore (Cass. n. 4567 del 7.5.99 e n. 2341 del 3/3/98. Si costituisce il Comune di Cavallino depositando una comparsa di risposta molto elaborata dove ribatte punto per punto quanto esposto in ricorso e si evidenzia la regolarità del funzionamento dell’apparecchio e si contesta la nullità dell’accertamento per la mancata firma dell’accertatore sulla copia inviata al contravvenzionato. Successivamente l’Avv. De Gaetanis deposita in atti copia della legge 273/1991 con introduzione dell’obbligo della “taratura” degli apparecchi fotografici, a pena di nullità, effettuate da appositi centri autorizzati legalmente. La causa viene rinviata per la decisione. —- Il ricorso merita accoglimento. La questione sollevata è stata discussa a livello profondamente interessante da entrambi le parti su motivazioni sulle quali sia da una parte che dall’altra si è data una visione altamente acculturata a sostegno di tesi contrastanti. Comunque restringendo la decisione alle ultime contestazioni di parte attrice riguardante la nullità dell’operato delle apparecchiature di Photored utilizzate dalle varie Polizie, non si può non riconoscere la validità della della eccezione di nullità della operatività degli apparecchi su nominati in mancanza della “taratura”, cioè il controllo periodico, che però deve essere effettuato “ope legis” solo ed esclusivamente da centri operativi indicati e autorizzati da S.I.T. come previsto dalla legge. Molto confermativa di quanto appena dichiarato la esibizione delle copie intere di sentenze sull’argomento (in particolare quella del tribunale di Lodi) che concludono in tal senso fornendo un notevole supporto confermativo da quella che è la decisione presa dal sottoscritto.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso in oggetto e si dichiara nullo il verbale impugnato. Si condanna di conseguenza il Comune di Cavallino in persona del Sindaco P.T., al pagamento delle spese di giudizio forfetariamente liquidate in Euro 103,29 oltre IVA + CAP come per legge in favore dell’Avv. S. De Gaetanis + 2 Lecce 12/04/05 Il giudice di pace avv. O. Tamburrano