LEGGE 2 Ottobre 2007 , n. 160
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
(G.U. n. 230 del 3-10-2007)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 2 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1772):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 7 settembre 2007 con parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali ) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 12 e 18 settembre 2007.
Esaminato dalla 8ª commissione il 12 settembre 2007.
Esaminato in aula il 12 e 18 settembre 2007 ed approvato il 19 settembre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3044):
Assegnato alla IX commissione ( Trasporti, poste e telecomunicazioni ), in sede referente il 19 settembre 2007 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XII e XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 20 e 25 settembre 2007.
Esaminato in aula il 25 e 26 settembre 2007 ed approvato con modificazioni il 27 settembre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1772 B):
Assegnato alla 8ª commissione ( Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente, il 28 settembre 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre 2007.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2007.
Avvertenza:
Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 180 del 4 agosto 2007.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117
All’articolo 2:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: “i primi tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “il primo anno”;
al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: “quattro” e’ sostituita dalla seguente: “cinque”.
All’articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, le parole: “da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida e’ annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice”.
Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
“Art. 3-bis (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo). – 1. All’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
“7-bis. E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400”;
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,””.
All’articolo 5:
al comma 1, lettera a), capoverso 2:
alla lettera a), le parole: “e l’arresto fino a un mese” sono soppresse;
alla lettera b), il secondo periodo e’ soppresso;
alla lettera c), il secondo periodo e’ soppresso;
al comma 1, lettera c), capoverso 7, terzo periodo, le parole:
“Dalla violazione” sono sostituite dalle seguenti: “Dalle violazioni”;
al comma 2, lettera a), capoverso 1, il secondo periodo e’ soppresso.
All’articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: “di somministrazione di bevande alcoliche,” sono inserite le seguenti:
“devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre”.
Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
“Art. 6-bis (Fondo contro l’incidentalita’ notturna). 1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l’incidentalita’ notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e’ punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalita’ notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita’ di contrasto dell’incidentalita’ notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita’ di formazione e di supporto didattico, le modalita’ di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore”.