Ricorso contro le multe degli ausiliari del traffico

Da quando la sosta a pagamento è diventata un business, le amministrazioni comunali hanno tinteggiato le strade di strisce blu e impiegato eserciti di ausiliari alla ricerca del “grattino” mancante. Scopriamo quali sono i loro limiti e come poter contestare i verbale illegittimi.

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Gli ausiliari del traffico

Giuridicamente la figura degli ausiliari del traffico viene istituita dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della Legge 127 del 15 maggio 1997 (Legge Bassanini).

Tale disposizione normativa attribuisce ai Comuni la facoltà di “conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta” a due diversi profili di ausiliario del traffico, e cioè:
  • Dipendenti comunali o dipendenti delle società di gestione dei parcheggi (ex c. 132);
  • Personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico (ex c. 133).
Le differenze tra i due profili non si limitano solo all’individuazione dei requisiti necessari al conferimento di tale veste giuridica, ma sono anche funzionali. Tutti gli ausiliari del traffico hanno infatti specifiche funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ma agli ausiliari ex c. 133 vengono in aggiunta attribuite “funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”.

La nascita di questa nuova figura, sebbene caratterizzata da tipicità e limitazioni nettamente definite dalla norma che la istituisce, ha fatto nascere fin da subito numerosi dubbi e contestazioni circa le sue effettive attribuzioni e modalità operative, tant’è che di lì a breve il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire sull’argomento con i primi tre commi dell’art. 68 della L. 488/99 (Legge Finanziaria 2000).

I poteri degli ausiliari

Nello specifico, agli ausiliari del traffico è stata riconosciuta la stessa veste giuridica degli altri soggetti individuati dall’art. 12 C.d.S. per l’espletamento dei servizi di polizia stradale, consentendo loro, sebbene con le limitazioni per materia già descritte, di produrre atti giuridicamente dotati di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2669 e 2700 del Codice Civile, e quindi di poter procedere autonomamente alla contestazione delle violazioni accertate.

In ragione del riconoscimento di tali attribuzioni veniva introdotto il principio della nomina individuale da parte del Sindaco “previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali”, e veniva loro attribuita “anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158” del Codice della strada, ovvero dei veicoli in sosta che impediscono l’accesso o lo spostamento di altri veicoli regolarmente parcheggiati, dei veicoli in doppia fila, e dei veicolo in sosta negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata dei mezzi pubblici.

Malgrado tale ulteriore definizione dei contorni giuridici, l’operato degli ausiliari del traffico non ha mai cessato di essere fonte di continue contestazioni e relative precisazioni, sia in ambito giudiziario, sia in ambito ministeriale.

Citiamo tra le tante, a titolo esemplificativo, la Sentenza n°7336/2005 della Corte di Cassazione – I Sezione Civile, in cui si precisa che i poteri di accertamento attribuiti agli ausiliari del traffico sono limitati alle violazioni relative alla sosta regolamentata, nonché “nelle aree immediatamente limitrofe costituenti lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che consentano in concreto l’utilizzo del parcheggio da parte degli utenti della strada”.

Tra le diverse circolari ricordiamo invece la n°300/A/1997 del Ministero dell’Interno, che dopo aver esaustivamente riassunto le specifiche attribuzioni funzionali e chiarito alcuni aspetti procedurali, raccomanda tra l’altro che gli ausiliari del traffico dovranno essere dotati di uno specifico abbigliamento distintivo che però, “per non ingenerare confusione, non dovrà comunque contenere simboli o scritte simili a quelli previsti per gli indumenti dei soggetti indicati dall’art. 12 del Codice della Strada”, e che per gli stessi motivi non potranno altresì utilizzare la paletta distintiva prevista dall’art. 12 c. 5 C.d.S., né il “dispositivo supplementare di allarme a luce lampeggiante blu che, ai sensi dell’art. 177 del Codice della Strada, e riservato ai soli organi di polizia”.

Le strisce blu

Inoltre non si può tralasciare il fatto che l’introduzione degli ausiliari del traffico ha innescato per le amministrazioni comunali un giro esponenziale di interessi economici, anche in relazione al sempre crescente impiego delle cosiddette Zone Blu secondo la forzata interpretazione dell’art. 7 C.d.S. di cui abbiamo già parlato.
Ciò ha portato alla realtà attuale per cui, in quasi tutte le città italiane, i verbali di contestazione prodotti dagli ausiliari del traffico sono in netta maggioranza rispetto alla contestazione di tutte le altre violazioni del Codice della Strada accertate dai vari Corpi di Polizia Municipale, e si riferiscono quasi sempre a violazioni in materia di sosta a pagamento.

D’altra parte bisogna considerare che questo mastodontico vortice di interessi economici non sempre si risolve a favore delle amministrazioni comunali, tant’è vero che anche i ricorsi contro i verbali degli ausiliari del traffico sono la netta maggioranza, sia nel totale di quelli presentati, sia in percentuale rispetto a tutti quelli accolti e quindi annullati. E questo ovviamente con il conseguente danno erariale in termini di lucro cessante, e spesso anche per il pagamento delle spese di giudizio.
Per non parlare del fatto che, come recita il già citato comma 133, “la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti”, con il relativo ingolfamento delle strutture e degli uffici istituzionalmente coinvolti, Prefetture ed Uffici del Giudice di Pace compresi.
Anche se, bisogna dirlo, qualunque danno economico subito dalla Pubblica Amministrazione alla fine finirà sempre e comunque per ricadere, prima o poi, sulle spalle dei cittadini.

L’illegittimità delle multe

Ma è mai possibile che il Legislatore sia stato così miope da non prevedere l’innescarsi di tali abnormi conseguenze, senza peraltro che il binomio Zone Blu – Ausiliari abbia mai incrementato il numero effettivo di posti-auto disponibili, o abbia mai risolto concretamente i cronici problemi di traffico nelle nostre città?
Se si fosse trattato semplicemente di favorire il turn-over delle soste, come sostengono molti Sindaci per giustificare le loro Ordinanze, allora si sarebbe potuto molto più semplicemente far ricorso alla vecchia Zona Disco prevista dall’art. 157 c. 6 C.d.S., ormai pressoché scomparsa dappertutto, sicuramente molto meno onerosa per gli utenti della strada e, come abbiamo visto, anche per le amministrazioni comunali stesse.

A ben vedere però il problema non ha la sua radice nelle Legge, ma nella cattiva interpretazione, foss’anche in buona fede, che di essa è stata fatta.
Rileggendo con attenzione il comma 132, appunto, non possiamo tralasciare il fatto che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.
Ora, se parliamo di “aree oggetto di concessione” in un contesto che si riferisce alla regolamentazione delle soste, è più che ovvio che stiamo parlando di “aree destinate alla sosta dei veicoli”, così come confermato peraltro anche dalla la sentenza n°18186/2006 Cassazione – Sezione I Civile, in cui si osserva che le funzioni degli ausiliari del traffico “riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”.

Appare quindi chiaro che tutte le attribuzioni conferite agli ausiliari del traffico non possono trovare legittimo campo d’applicazione se non all’interno di tali “aree di parcheggio” date in concessione (ovviamente secondo la definizione data nell’art. 3 C.d.S.).
O al limite nelle immediate vicinanze delle stesse, quando i veicoli in sosta occupino “lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che consentano in concreto l’utilizzo del parcheggio da parte degli utenti della strada”, come ad esempio sulle corsie o rampe d’accesso a tali aree. Unica eccezione a tale disposizione, e valida solo per gli ausiliari del traffico ex c. 133, le violazioni relative alla circolazione e alla sosta sulle corsie dei mezzi pubblici.
L’uso comune tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l’operato della quasi totalità delle amministrazioni comunali, si è rivolto sin dall’inizio verso una direzione completamente diversa dalle considerazioni sopra esposte.

Conseguentemente, anche tutta la ponderosa giurisprudenza che si è prodotta in merito, a partire dalle innumerevoli sentenze dei Giudici di Pace fino ai pronunciamenti della Corte di Cassazione, ha sempre manifestato un atteggiamento piuttosto “neutrale” nei confronti di tali aspetti. Persino le circolari ministeriali, intervenendo sull’argomento, non hanno lesinato dettagliate precisazioni sul “cosa” possono fare gli ausiliari del traffico e perfino sul “come”, ma quasi mai sul “dove”.

L’interpretazione delle norme

La presente disamina tuttavia nasce da un’attenta lettura delle norme che regolamentano tali materie, fondando il libero convincimento dello scrivente su un’analisi interpretativa delle disposizioni normative vigenti che si sforza di essere quanto più fedele possibile.
E per superare eventuali contraddizioni concettuali si è partiti dal presupposto che la nostra lingua italiana è una bellissima lingua che consente sempre di esprimere concetti di senso compiuto e di significato univoco, ammesso però che la si voglia e la si sappia utilizzare correttamente.

Capacità, questa, di cui non fa certo difetto il nostro Legislatore, che usa appunto il linguaggio codificato in forma scritta per rendere manifesta e certa la propria “intenzione”, nel rispetto del principio di organicità con l’ordinamento giuridico dello Stato.

Ed è proprio per questi motivi che l’art. 12 delle “Disposizioni sulla Legge in generale” che introducono il Codice Civile, in primo luogo ricorda espressamente che “nell’applicare la Legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

E allora, come si fa a pensare che l’immenso business scatenato per mezzo dell’esercito degli ausiliari del traffico, con le innumerevoli problematiche burocratico-amministrative ad esso connesse, sia stato voluto (o anche solo previsto) da chi ha redatto la L. 127/1997, che reca invece l’eloquentissimo titolo di “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”?
Basta guardarsi attorno e riflettere onestamente: era davvero questa l’intenzione del Legislatore?
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