Cassazione Sent. n. 21272/2009

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 21272 del 05/10/2009
Circolazione stradale – Artt. 12 e 201 del Codice della Strada – Gestione paritetica del controllo e della vigilanza sulla circolazione dei veicoli – Sono annullabili le sanzioni del C.d.S. elevate nell’ambito di convenzioni fra comuni diversi qualora le Pubbliche Amministrazioni interessate non forniscano prova, nell’udienza di comparizione, dell’esistenza della convenzione stessa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 22.5.05, il Giudice di pace di Ciriè ha respinto l’opposizione proposta dall’Avv. B. G. avverso ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Torino, previa reiezione del pertinente ricorso amministrativo, per violazione dell’art. 6 C.d.S., commi 4 e 14, perchè “sostava in località vietata ove è consentita la sola fermata con conducente a bordo”, come riferito nel verbale d’accertamento redatto il (OMISSIS) ottobre 2003 dalla Polizia Municipale di S. Maurizio Canavese in area pertinente all’aeroporto di Caselle Torinese.

Esclusa la rilevanza di quanto osservato dall’opponente circa le “modalità con cui si segnala e/o si consente la fermata del veicolo”, il Giudice di pace ha, quindi, affermato che ben poteva la Polizia Municipale di S. Maurizio Canavese accertare illeciti stradali commessi nell’area aeroportuale di Caselle Torinese, attesa l’esistenza d’una legittima convenzione tra i comuni predetti e quello di S. Francesco al Campo – sui territori dei quali insiste l’aeroporto – avente ad oggetto la gestione paritetica del controllo e della vigilanza sulla circolazione dei veicoli nell’area aeroportuale.

L’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura.

L’autorità intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 C.d.S., n. 1, lett. e), in relazione alla L. n. 65 del 1986, art. 3, art. 4, n. 3 e art. 4, lett. a) e b) e art. 5, e omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

Premesso che uno dei motivi d’opposizione consisteva nel rilievo dell’incompetenza della Polizia Municipale di S. Maurizio Canavese ad accertare illeciti stradali commessi nel territorio del Comune di Caselle Torinese, si sostiene che il Giudice di pace non potesse respingere detto motivo facendo riferimento ad una convenzione tra i Comuni interessati mai acquisita agli atti, della quale affermava addirittura la legittimità a dispetto della limitazione territoriale dei poteri d’accertamento dei corpi di polizia municipale prevista dall’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e).

La censura è fondata.

L’affermazione dell’esistenza della richiamata convenzione, significativamente neppure identificata nella sentenza, è, infatti, del tutto priva di qualsiasi riscontro negli atti di causa, ai quali il relativo documento non risulta essere stato acquisito, di tal che la sussistenza e gli esatti termini della convenzione invocata dal Comune erano del tutto indimostrati e, ciò nonostante, il giudice agito ha deciso come se lo fossero.

Ne consegue che il detto giudice ha deciso negativamente sull’opposizione – rigettando un motivo fondamentale nell’economia della proposta domanda e da considerarsi, anzi, preliminare ed assorbente rispetto agli altri, in quanto afferente alla competenza in ordine all’accertamento della violazione, id est alla sussistenza del potere esercitato al riguardo dal pubblico ufficiale – in difetto della prova d’un essenziale requisito di legittimità del provvedimento impugnato.

La sentenza è, dunque, inficiata dal vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 12, avendo il giudice posto a base dell’adottata decisione un fatto non acquisito, in quanto rimasto soltanto affermato ma non provato dalla parte onerata, ed omesso d’accogliere l’opposizione pur non risultando provata la responsabilità dell’opponente, in quanto accertata da soggetto del quale non risultava dimostrata la titolarità del potere esercitato al riguardo.

Il vizio assorbe la stessa questione della legittimità della convenzione di cui trattasi – questione il cui esame, d’altronde, presupporrebbe l’individuazione e l’esame della convenzione stessa – risultando ultronea la delibazione della radicale tesi, adombrata dal ricorrente, per la quale siffatte convenzioni contrasterebbero in ogni caso ed irrimediabilmente con la richiamata disposizione dell’art. 12 C.d.S..

Tesi che dovrebbe, in vero, valutarsi negativamente, in considerazione del rapporto tra l’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), disposizione di carattere generale, e le disposizioni di carattere speciale in ordine alle convenzioni previste nella L. 8 agosto 1990, n. 241, art. 15 e nel capo 5^ del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. da 30 a 35, anche alla luce della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 1, comma 2, e art. 4, comma 1, dai quali ultimi è espressamente prevista la gestione in forma associativa tra Comuni del servizio di polizia municipale; salvo peraltro, nel caso di specie, l’accertamento dei limiti della competenza degli stessi Comuni, pur ove effettivamente associati, in ordine alla disciplina della circolazione ed all’accertamento delle relative violazioni nell'”ambito degli aeroporti” e nelle “aree aeroportuali” e, quindi, della legittimità dell’estensione all’uno ed alle altre della convenzione, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6 C.d.S., comma 7, e art. 12 C.d.S., comma 3, lett. e).

Assorbito resta anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente, denunziando violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3, e art. 6 C.d.S., commi 4 e 7, deduce l’illegittimità d’un’eventuale ordinanza dell’autorità competente che consentisse la fermata solo “con conducente a bordo”, e sostiene, in definitiva, che quella da lui posta in essere era appunto una fermata, e non una sosta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, peraltro senza rinvio, atteso che la mancata dimostrazione, da parte del Comune, della legittimità dell’adottato provvedimento sotto il profilo della competenza territoriale è elemento decisionale ormai definitivamente acquisito, sul quale un eventuale rinvio al giudice a qua, come richiesto dal P.G., non potrebbe comportare una soluzione della controversia diversa da quella che, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto e non essendo più ammissibili integrazioni istruttorie a sanatoria d’un’attività probatoria omessa dalla parte interessata, può adottare questa Corte decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., con pronunzia d’annullamento del provvedimento opposto.

Va, infatti escluso che, in sede di rinvio, il giudice a qua possa ancora utilizzare lo strumento di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 6, ordinando al Comune la produzione della convenzione, non soltanto in considerazione dei limiti imposti dal giudizio di rinvio, ma anche perchè di tale facoltà il giudice non si è avvalso, nè poteva comunque avvalersi, nella pregressa fase.

In vero, come questa Corte ha già avuto ripetute occasioni d’evidenziare anche con riferimento ad altre ipotesi nelle quali al giudice sono attribuiti poteri istruttori officiosi (artt. 421 e 437 c.p.c., art. 210 c.p.c., su istanza di parte, art. 213 c.p.c.) l’esercizio dei quali, da un lato, rientra nella discrezionalità del giudice, onde il loro mancato esercizio, anche se sollecitato, non è censurabile in sede di legittimità neppure se il giudice abbia omesso di fornire giustificazioni al riguardo salvo ciò si traduca in un vizio logico della motivazione (e pluribus, Cass. 2.2.06 n. 2262, 24.3.04 n. 5908) e, dall’altro, non può, comunque, risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico (e pluribus, Cass. 23.1.08 n. 1461, 24.3.04 n. 5908, 16.1.04 n. 639, 7.11.03 n. 16713).

In particolare, nei giudizi d’opposizione a sanzione amministrativa, incombe alla P.A., attore sostanziale, dimostrare ante omnia la titolarità dell’esercitato potere sanzionatorio – specie ove contestata con l’opposizione, ch’essa ben conosce, in quanto le è notificata dall’ufficio del giudice in una al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione contenente anche, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, comma 2, l’ordine, alla stessa rivolto, di depositare la copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento – nè può il giudice supplire con i propri poteri officiosi d’indagine alle carenze dell’attività difensiva della parte in ordine a siffatto elemento essenziale della controversia; a maggior ragione ove trattisi di prova desumibile da documenti nella disponibilità della parte medesima ed attinenti, come nella specie, non alle situazioni soggettive e di fatto sottese all’opposizione, sulle quali il giudice è chiamato ad indagare anche d’ufficio, bensì ai presupposti stessi dell’ esercizio legittimo del potere sanzionatorio.

L’impugnata sentenza va, dunque, cassata senza rinvio e l’originaria opposizione va accolta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 600,00 per diritti ed onorari quanto al giudizio di merito ed in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari quanto al giudizio di legittimità.

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