TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Dott. Andrea Rosario Viggiani ha pronunciato, ai sensi art. 23 L. 689/81, la seguente
Veniva fissata, con decreto del 28 aprile 2000, regolarmente e tempestivamente notificato alle parti, l’udienza di comparizione del 28 luglio 2000.
Si costituiva tempestivamente il Comune di Vairano Patenora a mezzo del proprio procuratore, il quale depositava in Cancelleria la comparsa di costituzione e risposta ed il fascicolo di parte.
All’udienza di trattazione erano presenti i procuratori costituiti, i quali si riportavano ai rispettivi atti. In particolare il procuratore del ricorrente faceva rilevare che la violazione era stata accertata a mezzo apparecchio autovelox mod. 104/c2 e che la Corte di Cassazione, con recente sentenza, aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell’organo accertatore, il quale non aveva provveduto alla contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi dell’art. 200 c.d.s. Faceva altresì rilevare che l’apparecchiatura usata per il rilevamento della velocità non era di proprietà del Comune di Vairano Patenora e che, alle operazioni di rilevamento, aveva partecipato anche una persona completamente estranea al corpo dei Vigili Urbani. Veniva acquisita al fascicolo d’ufficio tutta la documentazione relativa alla procedura aministrativa per l’affidamento dell’incarico ed il noleggio dell’apparecchiatura. Poiché la causa non necessitava di ulteriore attività istruttoria, i procuratori delle parti costituite chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione. All’udienza del 11 dicembre 2000 pronunziavano le conclusioni in epigrafe ed il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per decidere, dava lettura integrale della presente sentenza.
Va, infatti, integralmente accolta l’eccezione di nullità dell’atto impugnato, per omessa contestazione immediata della violazione, ai sensi dell’art. 200 c.d.s. All’uopo si osserva che l’art. 200 del D. Lgv. 285/92, come regola generale, fissa il principio che la contestazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona, la quale, in solido, sia obbligata al pagamento della somma dovuta. Tale onere, però, trova una deroga, ove non sia possibile effettuare la contestazione immediata della violazione. L’art. 384 del regolamento di esecuzione al c.d.s., sia pure a titolo soltanto esemplificativo, elenca alcuni casi per i quali possa giustificarsi la mancata contestazione immediata della violazione al trasgressore. Trattasi, certamente, di casi di obiettiva impossibilità, che non possono essere conseguenza dell’inerzia o del disservizio dell’organo accertatore. In particolare, il citato art. 384, al punto e), sganciando la casistica dall’ipotesi di impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva di cui al punto a), prevede che, in caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, possa derogarsi al principio dell’immediatezza della contestazione immediata, solo nel caso in cui la determinazione dell’illecito possa essere rilevato in tempo successivo, oppure il rilievo può essere effettuato dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o vi sia impossibilità di fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari.
Ritiene questo Giudice che l’obbligo generalizzato della contestazione immediata, salvo appunto i casi di obiettiva impossibilità, oltre a consentire l’individuazione personale del trasgressore, ai fini dell’applicazione delle sanzioni che investono solo e direttamente l’esecutore materiale dell’illecito, come ad esempio il ritiro della patente, persegue due obiettivi fondamentali. Innanzitutto, consente al trasgressore la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e giustificazioni, che, ove fossero ritenute legittime e fondate dall’organo accertatore, potrebbero indurlo immediatamente ad annullare il verbale, mediante l’esercizio della cosiddetta “autotutela”. Il secondo obiettivo, invece, assume notevolissimo valore giuridico e sociale. Nel verbale di contestazione, infatti, oltre alla norma violata, viene indicata anche la sanzione applicata all’infrazione commessa. Orbene, la sanzione, se da una parte assume funzione satisfattiva nei confronti della collettività, per la violazione di una norma di diritto da parte del trasgressore, dall’altra dovrebbe rappresentare strumento di prevenzione e di deterrente, scoraggiando il trasgressore dal compiere le stesse infrazioni ovvero infrazioni della stessa specie. Tale ultimo obiettivo è certamente più incisivo e facilmente perseguibile solo mediante la contestazione dell’infrazione nell’immediatezza della violazione.
Sono stati, pertanto, questi due fondamentali obiettivi ad indurre il legislatore a fissare l’obbligo di cui all’art. 200 c.d.s. della contestazione immediata della violazione, prevedendo, in alternativa, la possibilità di notificare il verbale in un momento successivo, solo nel caso in cui obiettive difficoltà, certamente non dipendenti dall’inerzia, dal disservizio o dalla volontà dell’accertatore, non abbiano reso possibile la contestazione immediata. Alla luce di tali considerazioni, è compito del Giudice adito accertare, in concreto, se i motivi indicati dall’organo accertatore nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, a giustificazione della mancata contestazione immediata, siano validamente accettabili o meno.
Nella fattispecie si osserva che l’infrazione all’art. 142 comma 8° in combinato disposto al comma 1 del D. Lgv. N. 285 del 30 aprile 1992, contestata al ricorrente, fu accertata a mezzo di rilievo elettronico con apparecchiatura autovelox mod. 104/c2 matr. 47635 autorizz. Min. LL.PP. D.M. 2483 del 10.11.93, confermata, poi, successivamente, dalla pellicola fotografica.
L’Ente opposto, con motivazione riportata nel verbale notificato successivamente al trasgressore, assume che non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, in quanto le modalità d’impiego dell’apparecchiatura consentono di accertare l’infrazione ad avvenuto transito del veicolo.
Tali affermazioni, a parere di questo Giudice, rappresentano solo una frase di stile, riportate unicamente allo scopo di adempiere all’obbligo di motivazione imposto dall’art. 201 c.d.s., che non rispondono affatto alle effettive caratteristiche dell’apparecchio di rilevazione mod. 104/c2 in uso alla Polizia Municipale di Vairano Patenora. Detto rilevatore, infatti, rappresenta uno dei più avanzati e sofisticati strumenti modulari per la misurazione della velocità dei veicoli. Dalla scheda tecnica acquisita nel fascicolo d’ufficio, si rileva che l’apparecchio è dotato dei seguenti componenti: 1) una coppia di raggi laser, che consente l’accertamento a distanza della velocità del veicolo prima che esso sopraggiunga sul punto del rilevamento; 2) un display luminoso a raggi infrarossi, su cui compare, prima che il veicolo sopraggiunga, la velocità mantenuta dallo stesso, con l’emissione di un segnale acustico intermittente; 3) un sistema di ripresa fotografica frontale e posteriore funzionabile anche in ore notturne; 4) una stampante d’uscita per la stampa immediata del verbale da parte dell’organo accertatore che ha proceduto alla rilevazione dell’infrazione; 5) un trasmettitore radio, per la comunicazione dell’avvenuta infrazione ad altra pattuglia posizionata a distanza; 6) una stampante remota, in dotazione alla pattuglia a distanza, per la stampa del verbale e la contestazione immediata dell’infrazione al trasgressore, fermato dalla pattuglia a distanza.
Tali caratteristiche, frutto di alta e sofisticata tecnologia, a parere di questo Giudice, non consentono di offrire alcuna giustificazione ai vigili urbani, che hanno accertato l’infrazione di cui al verbale opposto, circa la mancata immediata contestazione al ricorrente dell’infrazione commessa. L’apparecchio usato, infatti, offre, senza alcuna ombra di dubbio, tutte le possibilità per organizzare un servizio di rilevamento efficiente, consentendo la contestazione immediata dell’infrazione ai conducenti dei veicoli che violano il limiti di velocità imposto sulla strada controllata. Nel caso trattato, inoltre, il ricorrente viaggiava ad una velocità di circa 64 Km. orari su tratto urbano, per cui poteva essere facilmente avvisato e fermato con il semplice e classico suono del “fischietto” in dotazione dei vigili urbani. Nessuna esimente va, altresì, riconosciuta, per la difficoltà di organizzare un servizio con doppia pattuglia, a causa del limitato numero di vigili in assegno, innanzitutto perché, come ampiamente accertato, l’apparecchio consente la rilevazione dell’infrazione prima che il veicolo sopraggiunga e, poi, perché sarebbe completamente inutile e poco conveniente dotarsi di apparecchiatura così sofisticata e costosa, sapendo di non essere in grado di organizzare un regolare ed efficiente servizio di rilevazione della velocità su strada urbana. Tali argomentazioni sono perfettamente in sintonia con la recente sentenza della Suprema Corte n. 10240 del 4 agosto 2000, in cui si afferma che il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il Giudice ritenga ragionevolmente, con prudente apprezzamento, in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell’economicità dell’azione amministrativa, che la detta contestazione sarebbe stata possibile e cioè solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrano la possibilità della contestazione stessa. Tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, della moderata velocità tenuta dal trasgressore (64 Km. orari), della economicità dell’azione amministrativa in relazione ad una più efficiente organizzazione del servizio, l’infrazione poteva e doveva essere immediatamente contestata.
A parere di questo Giudice il verbale di contestazione va comunque annullato perché l’organizzazione del servizio, le modalità di taratura ed il notevole interesse economico di un terzo, presenti sul luogo del rilevamento a mezzo di proprio incaricato, non offrono alcuna garanzia di legalità ed obiettività nell’accertamento dell’infrazione. All’uopo si osserva che, come da contratto di noleggio stipulato il 7 dicembre 1999 tra il Comune di Vairano Patenora e la Ditta Ser. Com. di Bellona, l’apparecchiatura autovelox 104/C2, di proprietà di quest’ultima, custodita stabilmente nei locali della predetta ditta, nei giorni fissati per il rilevamento, viene trasportata dall’incaricato della Ser. Com. con veicolo proprio e messa a disposizione del Comando dei Vigili Urbani, previa taratura e programmazione effettuata dal medesimo incaricato della ditta, il quale assicura la propria presenza sul luogo del rilevamento, per intervenire nel caso l’apparecchiatura dovesse presentarsi difettosa. Tanto si evince dalla lettura del contratto di noleggio, acquisito agli atti d’ufficio. Alla fine del rilevamento, l’incaricato della Ser. Com. consegna al Comando dei Vigili Urbani il rollino fotografico da sviluppare e ritira l’apparecchio, per riportarlo alla ditta Ser. Com., la quale, probabilmente, nei giorni successivi, metterà a disposizione la medesima apparecchiatura ad altro Comando di Vigili Urbani di altro Comune. La medesima ditta provvede tramite un proprio incaricato ad assistere e collaborare per la stampa e la spedizione notifica dei verbali. La ditta Ser. Com., per il noleggio di detta apparecchiatura, percepisce ben il 16.25% degli introiti che derivano al Comune di Vairano Patenora per le infrazioni rilevate con la propria apparecchiatura.
Da tutto quanto sopra rilevato, ritiene questo Giudice che l’influenza e l’incidenza notevole da parte di privati nella programmazione dell’apparecchiatura, la custodia costante della stessa presso locali diversi dalla sede del Comando dei Vigili Urbani, la presenza dell’incaricato sul luogo del rilevamento, non consentita da nessuna norma, il notevole interesse economico della ditta proprietaria dell’apparecchiatura, non offrono alcuna garanzia di legalità ed imparzialità agli automobilisti che circolano nel territorio del Comune di Vairano Patenora. Tale deduzione è supportata dall’elevatissimo numero dei verbali notificati in pochi mesi, per violazioni di pochissimi chilometri in eccesso rispetto al limite di 50 Km orari, avverso i quali gli interessati hanno proposto ricorso in questo ufficio giudiziario, tanto da poter dedurre che il rilevamento con l’apparecchiatura autovelox 104/C2 è stato predisposto non per reprimere e prevenire comportamenti imprudenti nella circolazione stradale, ma solo ed esclusivamente per consentire l’introito di notevoli somme di danaro nelle casse dell’ente comunale e, soprattutto, nel portafoglio dei proprietari della ditta aggiudicatrice dell’appalto.
Alla luce di tutte le considerazioni su esposte, confortato anche dall’orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez III 3 aprile 2000 n. 4010; 2 agosto 2000 n. 10107 e 4 agosto 2000 n. 10240), ritiene questo Giudice che il ricorso vada accolto.
La natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate, costituiscono giusto motivo per derogare al principio della soccombenza, per cui le spese vanno compensate tra le parti.
visto l’art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
1. accoglie l’opposizione;
2. per l’effetto annulla il verbale di accertamento di violazione al c.d.s. n. 410/2000 del Comune di Vairano Patenora – Ufficio di Polizia Municipale del 18 marzo 2000, notificato il 20 marzo 2000;
3. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Teano addì 18 dicembre 2000
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Andrea Rosario Viggiani